§ 27.6.1018 - D.P.C.M. 23 aprile 2018, n. 67.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente criteri e modalità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:23/04/2018
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21
Art. 2.  Abrogazione del decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 207
Art. 3.  Disposizioni finanziarie


§ 27.6.1018 - D.P.C.M. 23 aprile 2018, n. 67.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(G.U. 13 giugno 2018, n. 135)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;

     Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali e, in particolare, il comma 5 che rinvia l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare d'intesa con la Conferenza unificata;

     Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante regolamento in materia di criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

     Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 16, del citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, che istituisce un Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2017, n. 207, recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

     Vista la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2017, n. 252, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - 13 dicembre 2017, n. 50;

     Ritenuto necessario integrare la disciplina relativa all'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017;

     Considerato necessario modificare, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2017, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, eliminando la disciplina concernente le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

     Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2017;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 gennaio 2018;

     Acquisito il parere della 5ª commissione parlamentare del Senato della Repubblica, espresso in data 17 gennaio 2018;

     Considerato che la V commissione parlamentare della Camera dei deputati non ha espresso il parere nel termine prescritto;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21

     1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel titolo, sono soppresse le parole: «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

     b) nel preambolo, all'ottavo «Visto», sono soppresse le parole: «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

     c) nel preambolo, dopo le parole: «Ravvisata l'opportunità di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10 della legge n. 243 del 2012» sono soppresse le seguenti: «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato»;

     d) all'articolo 2, il comma 16 è abrogato;

     e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 (Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali). - 1. È istituito, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato "Osservatorio", per il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     2. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

     3. L'Osservatorio è presieduto dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composto dai seguenti componenti effettivi:

     a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

     d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

     e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);

     f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

     4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 3. Con la stessa procedura è nominato un componente supplente per ciascuna delle categorie indicate nel comma 3.

     5. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni. I componenti non possono essere riconfermati per più di due mandati.

     6. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

     7. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

     8. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.

     9. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio è presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.

     10. Alle riunioni partecipano, anche in modalità telematica, i componenti effettivi di cui al comma 3. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.

     11. Alle riunioni possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei componenti titolari ed esperti esterni espressamente invitati.

     12. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti dell'Osservatorio.

     13. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPA del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

     14. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

     15. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.

     16. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 13.

     17. L'Osservatorio richiede alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni in esso rappresentate i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti.

     18. L'Osservatorio richiede ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.

     19. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:

     a) capacità di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);

     b) capacità di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);

     c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-l rispetto ad anno n);

     d) tempestività dei pagamenti in conto capitale;

     e) tempi medi di realizzazione delle opere.

     20. L'Osservatorio può introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.

     21. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sull'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 19, completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

     22. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche mediante accordi:

     a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Governo, regioni ed enti locali del proprio territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;

     b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;

     c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;

     d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.»;

     f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5 bis. (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

 

     Art. 2. Abrogazione del decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 207

     1. È abrogato il D.M. 23 novembre 2017, n. 207 del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. prev. n. 1223