Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 23/11/2017 |
Numero: | 207 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e sede dell'Osservatorio |
Art. 2. Composizione |
Art. 3. Organizzazione e funzionamento |
Art. 4. Monitoraggio delle intese regionali |
Art. 5. Promozione delle intese regionali |
Art. 6. Disposizioni finali |
§ 27.6.985 - D.M. 23 novembre 2017, n. 207. [1]
Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
(G.U. 29 dicembre 2017, n. 302)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la
Visto l'articolo 10 della citata
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10 che prevede che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della citata
Visto il comma 5 del citato articolo 10 che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il
Visto l'articolo 2, commi da 1 a 13, del citato
Visto l'articolo 2, comma 16, primo periodo, del ripetuto
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Considerato che, in particolare, il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 2 del richiamato
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2017 sullo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della
Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 16, dell'articolo 2, del
Ravvisata altresì l'opportunità di definire la composizione dell'Osservatorio assicurando una equilibrata rappresentazione delle amministrazioni che hanno un ruolo attivo nella definizione e gestione delle intese regionali, nonchè dei soggetti istituzionali interessati ad assicurare un corretto utilizzo degli strumenti di flessibilità del saldo non negativo di cui all'articolo 9 della citata
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 31 agosto 2017;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. 14497 del 18 ottobre 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalità e sede dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato Osservatorio, istituito dall'articolo 2, comma 16, del
2. L'Osservatorio ha l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali.
3. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2. Composizione
1. L'Osservatorio è presieduto dall'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto dai seguenti membri effettivi:
a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti.
3. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti non possono essere riconfermati per più di due mandati.
4. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.
5. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.
Art. 3. Organizzazione e funzionamento
1. L'Osservatorio agisce come organo tecnico collegiale.
2. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.
3. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio è presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.
4. Alle riunioni partecipano, anche in modalità telematica, i componenti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.
5. Alle riunioni possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati.
6. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti dell'Osservatorio.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione e funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPA - Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.
9. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
10. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 7.
Art. 4. Monitoraggio delle intese regionali
1. L'Osservatorio può richiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio.
2. L'Osservatorio può richiedere ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.
3. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:
a) capacità di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);
b) capacità di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);
c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-1 rispetto ad anno n);
d) tempestività dei pagamenti in conto capitale;
e) tempi medi di realizzazione delle opere.
4. L'Osservatorio può introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.
5. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sull'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3 completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5. Promozione delle intese regionali
1. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche attraverso appositi atti d'intesa:
a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra regioni ed enti locali del loro territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;
b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;
c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.
Art. 6. Disposizioni finali
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne prev. n. 1702
[1] Abrogato dall'art. 2 del