Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 12/08/2016 |
Numero: | 164 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 |
Art. 5. Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 |
§ 27.1.238 - L. 12 agosto 2016, n. 164.
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.
(G.U. 29 agosto 2016, n. 201)
Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) al comma 1, le parole: «registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero»;
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi».
Art. 2. Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato» [1].
Art. 3. Modifiche all'articolo 11 della
1. All'articolo 11 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge» [2];
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 4. Modifiche all'articolo 12 della
1. All'articolo 12 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 5. Modifica all'articolo 18 della
1. Al comma 7 dell'articolo 18 della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2017, n. 252, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui, nel sostituire l’art. 10, comma 5, della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2017, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.