§ 6.1.219 - L.R. 27 luglio 2017, n. 7.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:27/07/2017
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016".
Art. 2.  Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, alle disposizioni recate dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza [...]
Art. 3.  Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari, dei lavoratori [...]
Art. 4.  Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modificazioni.
Art. 5.  Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale" e [...]
Art. 6.  Modifica della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime [...]
Art. 7.  Modifica della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 concernente "Attribuzioni di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni.
Art. 8.  Disposizioni concernenti il passaggio del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 "Norme di attuazione dello Statuto [...]
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici [...]
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 "Norme urgenti in materia di personale" e successive modificazioni e alla legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 "Disposizioni per la formazione [...]
Art. 11.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e successive modificazioni.
Art. 12.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
Art. 13.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.
Art. 14.  Variazioni allo stato di previsione della spesa.
Art. 15.  Allegati al bilancio.
Art. 16.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 6.1.219 - L.R. 27 luglio 2017, n. 7.

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019.

(B.U. 1 agosto 2017, n. 31 - Suppl. n. 7)

 

TITOLO I

Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale di contabilità

Capo I

Norme in materia di enti locali

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016".

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28 del 2015 le cifre: "30" e "40" sono sostituite dalla cifra: "70".

2. La modifica recata dal comma 1 si applica dall'esercizio finanziario 2016. Resta fermo che in sede di saldo del contributo sulla base del rendiconto del 2016 non può essere liquidato un importo superiore a quello concesso sulla base del bilancio di previsione. Dalla modifica non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 2. Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, alle disposizioni recate dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

1. Alla legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 15 dopo le parole: "esercizi commerciali, " sono inserite le parole: "dei pubblici esercizi, ";

b) dopo il comma 4 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

"4-bis. Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree del comune interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nell'ambito dei criteri eventualmente stabiliti dalla Provincia autonoma territorialmente competente.";

c) nel comma 1 dell'articolo 17 le parole: "dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle parole: "dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni";

d) nel comma 2 dell'articolo 17 alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: ", incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie";

e) dopo il comma 1 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

1-ter. Nelle materie di cui al comma 1-bis i comuni possono adottare regolamenti ai sensi della presente legge.".

 

Capo II

Norme in materia di previdenza

 

     Art. 3. Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo le parole: ", dei lavoratori stagionali" sono soppresse;

b) nella rubrica del Capo I del Titolo II le parole: "di vecchiaia" sono soppresse e nel testo tedesco le parole "der Festsetzung" sono sostituite dalle parole "des Aufbaus";

c) all'articolo 4 comma 1 dopo le parole "nelle gestioni dei lavoratori dipendenti" sono inserite le parole: ", privati e pubblici, ";

d) all'articolo 16 comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", salvo quanto diversamente disposto da ciascuna Provincia autonoma.";

e) all'articolo 18 comma 2 le parole "La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e 8" sono sostituite dalle parole: "La misura del contributo di cui all'articolo 4".

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera c) si applica alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2015. La disposizione di cui al comma 1, lettera d) si applica a decorrere dal 2017.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

 

     Art. 4. Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modificazioni.

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2." sono sostituite dalle parole: "può essere corrisposto, per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Nel caso di lavoratori dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa, non coperti da contribuzione, effettuati successivamente ai periodi di congedo richiesti dal regolamento regionale di cui al comma 5.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

b) "2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1 e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno. Il contributo spetta entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione per un massimo di ventiquattro mesi, elevabili a ventisette nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il contributo previsto al comma 2 spetta, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per i periodi successivi alle indennità o ai congedi richiesti dal regolamento regionale di cui al comma 5.";

d) al comma 4 le parole "in misura non superiore ad euro 3 mila 500 rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 2 mila nel caso di versamenti ad un fondo pensione di cui al comma 1." sono sostituite dalle parole: "in misura non superiore ad euro 4 mila 500 rapportati ad anno.";

e) al comma 4-bis le parole "Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri" sono sostituite dalle parole: "Per il medesimo periodo dedicato alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I criteri" e le parole "alla metà del contributo massimo finalizzato al sostegno della previdenza complementare fissato ai commi 2 e 4" sono sostituite dalle parole: "alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma";

f) al comma 5 le parole "Le modalità per l'accertamento dei periodi di astensione dal lavoro, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite" sono sostituite dalle parole: "Ogni disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo è stabilita";

g) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di cui al presente articolo che per i contributi previsti dalla legge regionale n. 7/1992, i contributi di cui al presente articolo sono liquidati al netto degli importi erogati ai sensi della suddetta legge regionale n. 7/1992.";

h) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.".

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all'importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta." sono sostituite dalle parole "può essere corrisposto, per i periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all'importo del versamento effettuato per la copertura previdenziale dei suddetti periodi e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Nel caso di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.";

b) al comma 1-bis le parole "euro 7 mila rapportati ad anno qualora l'assistenza sia rivolta a figli o equiparati" sono sostituite dalle parole: "euro 9 mila rapportati ad anno qualora l'assistenza sia rivolta a figli o bambini affidati";

c) al comma 2-bis le parole "Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri" sono sostituite dalle parole: "Per il medesimo periodo dedicato all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 2, fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I criteri" e le parole "alla metà del contributo massimo fissato ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole: "alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma";

d) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di cui al presente articolo che per i contributi previsti dalla legge regionale n. 7/1992, i contributi di cui al presente articolo sono liquidati al netto degli importi erogati ai sensi della suddetta legge regionale n. 7/1992.";

e) dopo il comma 4 è aggiunto in fine il seguente:

"4-bis. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.";

f) ai commi 1-bis e 2 nel testo tedesco le parole "pro Jahr" sono sostituite dalle parole "auf Jahresbasis".

3. All'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 8 milioni.";

b) i richiami all'articolo 4-bis contenuti nei commi 2, 4, 5 e 7 si intendono soppressi;

c) i richiami all'articolo 3 contenuti nei commi 4, 5 e 7 si intendono soppressi con riferimento agli anni 2018 e seguenti;

d) al comma 7 l'ultimo periodo è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale riferita agli anni successivi al 2015.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

 

     Art. 5. Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale" e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 3 del 1997 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1-bis comma 2 le parole "all'articolo 2, commi 1, 2 e 4" sono sostituite dalle parole: "all'articolo 2, commi 1 e 2";

b) all'articolo 1-ter il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione può, per il tramite delle proprie strutture, garantire agli iscritti ai fondi pensione istituiti o promossi ai sensi dell'articolo 1-bis, con le limitazioni e le modalità determinate con regolamento di attuazione e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile.";

c) all'articolo 3 comma 1 le parole: "e fornisce altresì adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate" sono soppresse;

d) all'articolo 5 comma 1 le parole: "ed a fornire adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate" sono soppresse;

e) l'articolo 7 è abrogato.

 

     Art. 6. Modifica della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e provvedimenti conseguenti" e successive modificazioni.

1. All'articolo 13 comma 3-bis della legge regionale n. 4 del 2014 e successive modificazioni le parole: "ogni sei mesi" sono sostituite dalla parola: "annualmente".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2017.

 

Capo III

Norme in materia di giudici di pace, di personale amministrativo degli uffici giudiziari ed altre disposizioni

 

     Art. 7. Modifica della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 concernente "Attribuzioni di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 8 del 1999 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 le parole: "lire 1 milione" sono sostituite dalle parole: "euro 800,00" e le parole: "In nessun caso" sono sostituite dalle parole: "Salvo quanto disposto al comma 1-bis, in nessun caso";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al giudice di pace coordinatore o facente funzioni che svolge le funzioni di direttore d'ufficio anche presso altre sedi vacanti la Regione corrisponde una maggiorazione mensile dell'indennità prevista al comma 1 pari a euro 400,00 per la copertura della prima ulteriore sede e pari a euro 200,00 per la copertura della seconda ulteriore sede.";

c) la rubrica dell'articolo 2 è sostituta dalla seguente: "Indennità di bilinguità e trilinguità";

d) nel comma 1 dell'articolo 2 le parole: "articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "articolo 2 comma 369 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni";

e) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le indennità previste ai commi 1 e 2 vengono corrisposte fino ad un limite annuo massimo di spesa pari ad euro 50.000,00.";

f) l'articolo 3 è abrogato;

g) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Indennità regionale)

1. In relazione alle peculiari competenze dei giudici di pace nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ai conseguenti impegni formativi aggiuntivi, la Regione corrisponde agli stessi un'indennità regionale pari ad euro 500,00 mensili.".

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 31.326,00 per l'anno 2017 e in euro 75.182,00 a decorrere dall'anno 2018 trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 02/01 nell'ambito delle "Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 20 novembre 1999, n. 8".

 

     Art. 8. Disposizioni concernenti il passaggio del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari" e modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28.

1. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, che non abbia esercitato il diritto di opzione, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia, è inquadrato nel ruolo del personale della Regione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. A seguito di quanto disposto dal comma 1, all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2015 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole: "nell'importo di 495.000,00 euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole: "nell'importo di euro 1.395.000,00 per l'anno 2018";

b) nel comma 2 la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

"b-bis) 1.395.000,00 euro sull'esercizio 2018.".

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2018 si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento sulla missione/programma 20/03 (fondi ed accantonamenti/altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

4. In prima applicazione, in relazione all'inquadramento del personale degli uffici giudiziari del distretto nel ruolo regionale, la contrattazione collettiva regionale può prevedere distinte disposizioni riferite a tale personale. La Giunta regionale formula specifiche direttive per armonizzare tali disposizioni con quelle attualmente previste dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale.

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari".

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2018";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire il mantenimento dell'entità del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della norma di attuazione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, possono essere assunte fino a un massimo di 50 unità di personale a tempo determinato o in posizione di comando fino al 31 dicembre 2018.".

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 "Norme urgenti in materia di personale" e successive modificazioni e alla legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" e successive modificazioni.

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, lettera g) dopo le parole: "dai relativi Consigli" sono aggiunte le parole: ", nonché dai Comuni della regione;";

b) nel comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Ministero della Giustizia.";

c) nel comma 5, alla fine del primo periodo dopo le parole "dai relativi Consigli" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché dai Comuni della regione e, limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, dal Ministero della Giustizia.".

2. All'articolo 2 comma 7 lettera d) della legge regionale n. 4 del 2010, le parole: "per far fronte agli impegni assunti con l'accordo di programma con il Ministero della Giustizia" sono sostituite dalle parole: "per sopperire temporaneamente alle gravi carenze di organico degli uffici giudiziari".

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1988 e successive modificazioni, dopo la lettera c-quater) è inserita la seguente:

"c-quinquies) può conferire finanziamenti alle Province autonome a integrazione dell'assegnazione ovvero del contributo per il funzionamento agli Istituti culturali delle minoranze linguistiche regionali;".

 

TITOLO II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

 

     Art. 12. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2017-2019 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

 

     Art. 13. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 è iscritta una quota del risultato di amministrazione determinato nel rendiconto dell'esercizio 2016 di importo pari a 188 milioni di euro.

3. La quota di avanzo di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell'incremento della spesa di 188 milioni di euro sulla missione/programma 18/01 dell'esercizio finanziario 2017, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 287.762.967,27 e in termini di cassa in euro 217.635.254,15;

b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 20.858.728,00;

c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 20.858.728,00.

 

     Art. 14. Variazioni allo stato di previsione della spesa.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 287.762.967,27 e in termini di cassa in euro 217.635.254,15;

b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 20.858.728,00;

c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 20.858.728,00.

 

     Art. 15. Allegati al bilancio.

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

 

     Art. 16. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.

1. Per il triennio 2017-2019 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)