§ 1.3.34 - L.R. 11 luglio 2014, n. 4.
Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:11/07/2014
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica del termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti.
Art. 2.  Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio.
Art. 3.  Restituzioni e recuperi.
Art. 4.  Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Family.
Art. 5.  Facoltà di revoca dell'opzione per l'attribuzione del valore attuale.
Art. 6.  Rinuncia all'attribuzione del valore attuale per i Consiglieri che al termine della XIV Legislatura hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.
Art. 7.  Forma di corresponsione del valore attuale o rinuncia all'attribuzione dello stesso per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.
Art. 8.  Opzione per la restituzione dei contributi previdenziali versati con conseguente rinuncia all'assegno vitalizio.
Art. 9.  Abrogazione di norme.
Art. 10.  Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Finalità del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.
Art. 13.  Mezzi finanziari.
Art. 14.  Utilizzo del Fondo.
Art. 15.  Clausola d'urgenza.


§ 1.3.34 - L.R. 11 luglio 2014, n. 4.

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti.

(B.U. 16 luglio 2014, n. 28 - numero straordinario 1)

 

TITOLO I

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti

 

Art. 1. Interpretazione autentica del termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti.

1. Il termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al "valore attuale medio".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente.

3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito di età previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso, nonché gli aventi diritto di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 e il momento in cui è divenuto possibile l'esercizio della facoltà di opzione del valore attuale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge.

4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito dell'età, oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il calcolo del valore attuale va effettuato nel momento di maturazione di tali requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e con le modalità previste dall'articolo 3.

5. Le modalità di recupero delle maggiori somme erogate sono indicate nell'articolo 3.

 

     Art. 2. Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio.

1. I parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, alla data della valutazione, sono i seguenti:

a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua", considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione e, in prima applicazione, quelli riferiti al periodo da giugno 2012 a maggio 2013. I tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di inflazione programmata, prevista dal vigente Documento di Economia e Finanza (DEF) che, in prima applicazione, è pari all'1,50 per cento;

b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi.

2. L'adeguamento dei parametri di cui al comma 1 viene fatto con periodicità annuale in sede di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale.

3. Il valore attuale medio spettante agli interessati di cui alla presente legge viene decurtato di una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

 

     Art. 3. Restituzioni e recuperi.

1. Ai Consiglieri che hanno beneficiato dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla presente legge è fatto obbligo di restituzione. Agli stessi è indirizzata formale richiesta di restituire l'intera somma percepita o quella corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto.

2. Le somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire.

3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale che attraverso la riassegnazione di quote del Fondo Family, come prevista dall'articolo 4. I Consiglieri che non siano titolari di quote del Fondo Family possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione del 50 per cento dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità spettante fino alla totale restituzione degli importi a debito.

4. Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al comma 1 i Consiglieri interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del presente articolo alla restituzione delle somme corrispondenti al maggior valore attuale attribuito, il Consiglio promuove le iniziative giudiziarie necessarie ad ottenere detta restituzione, anche con diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.

5. La restituzione dovuta dai Consiglieri regionali di cui al comma 4 dell'articolo 1 può avvenire, anche in forma dilazionata, sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale della somma percepita in contanti, sotto forma di recupero sull'indennità consiliare mensile o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla trattenuta mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà, con conseguente rinuncia all'indennità di fine mandato per il corrispondente periodo di recupero. Nel caso di opzione per la restituzione dilazionata, all'importo da restituire viene applicato il tasso di inflazione programmata.

6. Su motivata richiesta relativa alla impossibilità, anche parziale, di restituire la quota del valore attuale ottenuta in acconto da parte dei Consiglieri di cui al comma 4 dell'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di recupero, prevedendo idonee forme di garanzia.

 

     Art. 4. Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Family.

1. Le quote del Fondo Family di cui i Consiglieri sono titolari sono rideterminate sulla base della quantificazione del valore attuale medio di cui alla presente legge, tenendo altresì conto della restituzione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. Le quote non spettanti ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 e alla conseguente riassegnazione, devono essere restituite da parte dei Consiglieri titolari al Consiglio regionale, mediante idoneo atto di trasferimento.

3. Dell'atto di trasferimento delle quote di cui al comma 2 il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario.

4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il cui valore attuale medio viene rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e corrisposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, sono nulli e le relative quote rientrano nella disponibilità del Consiglio regionale per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario della titolarità delle quote stesse.

5. A seguito della rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo Family il gestore dello strumento finanziario, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche al regolamento di gestione conseguenti all'applicazione della stessa, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

a) equiparazione delle Quote di Classe B alle Quote di Classe A, ai fini dei Rimborsi Parziali e del riparto della Quota Spettante nella fase di Liquidazione finale del Fondo, come definiti dal Regolamento di gestione;

b) automatica conversione in Quote di Classe A delle Quote di Classe B, a fronte dei trasferimenti attuati in esecuzione delle previsioni di cui alla presente legge;

c) ridefinizione del quorum deliberativo dell'Assemblea dei Partecipanti in rapporto alla consistenza delle due classi di Quote, prevedendo a tal fine che:

1. le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti siano validamente assunte con il voto favorevole delle sole Quote di Classe A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di Classe B;

2. il quorum deliberativo delle Quote di Classe B sia pari al 50 per cento più una quota del totale delle Quote di Classe B in circolazione.

 

     Art. 5. Facoltà di revoca dell'opzione per l'attribuzione del valore attuale.

1. I Consiglieri cessati dal mandato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2012 hanno facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista entro sessanta giorni dalla comunicazione della formale richiesta di restituzione di cui all'articolo 3 da parte del Consiglio regionale.

2. All'atto della revoca i Consiglieri restituiscono al Consiglio regionale, ove non lo abbiano già fatto, l'intero importo del valore attuale loro corrisposto, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family.

3. Contestualmente alla restituzione, la posizione giuridica dei Consiglieri che revocano l'opzione viene ricostruita in modo corrispondente a quella dei Consiglieri che, pur avendone diritto, non hanno esercitato l'opzione.

 

     Art. 6. Rinuncia all'attribuzione del valore attuale per i Consiglieri che al termine della XIV Legislatura hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

1. I Consiglieri in carica nella XIV Legislatura che al termine della stessa hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio possono rinunciare al valore attuale loro corrisposto, previa restituzione dell'intero importo, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family, con le modalità previste dall'articolo 5.

 

     Art. 7. Forma di corresponsione del valore attuale o rinuncia all'attribuzione dello stesso per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

1. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il valore attuale medio da riconoscere nel momento di maturazione dei medesimi viene corrisposto esclusivamente in liquidi.

2. In alternativa alla previsione di cui al comma ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio o ai loro aventi diritto in caso di decesso, è data la facoltà di rinuncia di cui al comma 1 dell'articolo 6, da esercitare entro sessanta giorni precedenti la data di maturazione dei requisiti stessi.

 

     Art. 8. Opzione per la restituzione dei contributi previdenziali versati con conseguente rinuncia all'assegno vitalizio.

1. I Consiglieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 che non sono già beneficiari di assegno vitalizio possono richiedere la restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare, rivalutati con i risultati del Fondo di garanzia, per un periodo massimo di quattro Legislature svolte. In tal caso i medesimi Consiglieri non maturano il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio.

2. L'eventuale onere restitutorio a carico dei Consiglieri indicati al comma 1, conseguente all'applicazione della presente legge, viene compensato nella pertinente misura con il credito derivante dalla richiesta di restituzione delle contribuzioni.

 

TITOLO II

Norme finali

 

     Art. 9. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

 

     Art. 10. Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nel Titolo I, stimati nell'importo di euro 2.250.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e in pari importo per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 si fa fronte con le entrate derivanti dalle restituzioni conseguenti alla riquantificazione del valore attuale, stimate nell'importo netto di euro 26.650.000,00. Le effettive entrate eccedenti il fabbisogno stimato nel presente articolo sono destinate al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

 

     Art. 12. Finalità del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituito nel Bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma.

2. Le risorse del Fondo sono gestite in modo tale da assicurare con la massima efficacia ed efficienza il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in un'ottica di assoluta trasparenza, anche al fine di consentire la partecipazione e il monitoraggio da parte della comunità dell'utilizzo delle risorse stesse.

 

     Art. 13. Mezzi finanziari.

1. Nel Fondo confluiscono le seguenti risorse:

a) le entrate eccedenti il fabbisogno stimato all'articolo 11;

b) eventuali rimborsi parziali a fronte del disinvestimento delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 assegnate ai Consiglieri regionali e riassegnate al Consiglio regionale a seguito dell'applicazione della presente legge;

c) eventuali versamenti effettuati direttamente al Fondo stesso da parte di terzi, a titolo di liberalità.

2. Il Consiglio regionale provvede periodicamente a trasferire sul Bilancio della Regione le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome a titolo di assegnazione di bilancio. È facoltà delle Province utilizzare in ciascun esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali, fatto salvo il pieno impiego delle risorse assegnate nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 12. Le somme accertate nell’esercizio di competenza possono in tutto o in parte essere assegnate alle Province nell’esercizio successivo [1].

3-bis. Le Province presentano annualmente al Comitato di cui all’articolo 14 un rendiconto sull’utilizzo delle risorse assegnate in riferimento agli interventi a sostegno della famiglia e dell’occupazione realizzati con le suddette risorse [2].

 

     Art. 14. Utilizzo del Fondo.

1. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione attuati da ciascuna Provincia, in base a criteri e modalità, anche diversificati, individuati dalla Giunta regionale in considerazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale.

2. Al fine di verificare e monitorare l’utilizzo delle risorse del Fondo con particolare riguardo all’osservanza dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 12 è costituito e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale un Comitato di garanti composto da personalità di riferimento delle realtà sociali e delle associazioni che operano sul territorio regionale a favore dei soggetti più deboli della popolazione. Il Comitato deve essere sentito dalla Giunta regionale per una preliminare verifica della coerenza della progettazione degli interventi rispetto alle finalità previste dall’articolo 12 e la determinazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 [3].

3. Del Comitato di cui al comma 2 fanno parte due Consiglieri regionali, di cui uno in qualità di membro dell'Ufficio di Presidenza, designato dallo stesso, e uno in rappresentanza della minoranza, designato dal Collegio dei Capigruppo.

 

     Art. 15. Clausola d'urgenza.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma sostituito dall’art. 11 della L.R. 26 luglio 2016, n. 7 e così modificato dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 7.

[2] Comma inserito dall’art. 11 della L.R. 26 luglio 2016, n. 7 e così modificato dall’art. 6 della L.R. 27 luglio 2017, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2016, n. 7.