Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 demanio e patrimonio |
Data: | 24/07/2018 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Regolarizzazione dell'occupazione di immobili provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.4.11 - L.R. 24 luglio 2018, n. 27.
Disposizioni per la regolarizzazione dell'occupazione di immobili regionali provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna.
(B.U. 26 luglio 2018, n. 35)
Art. 1. Regolarizzazione dell'occupazione di immobili provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna
1. La Regione è autorizzata a regolarizzare, una tantum, la posizione di coloro che occupano gli immobili provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna ubicati in zone di riforma agraria, utilizzati a fini abitativi e non abitativi, con titolo scaduto o senza titolo, nei limiti e alle condizioni indicate nel presente articolo [1].
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 è consentita in favore di coloro:
a) che occupano continuativamente l'immobile da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che non hanno giudizi, definiti con pronuncia sfavorevole, con la Regione autonoma della Sardegna o con gli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della
c) per i quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1) sono titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi non superiore al triplo previsto dalle vigenti norme per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
2) nell'ipotesi di immobile utilizzato a fini abitativi l'alloggio occupato deve essere prima abitazione [3];
2 bis) nell'ipotesi di immobile utilizzato a fini non abitativi il reddito d'impresa risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non può essere superiore a euro 25.000 [4];
3) sono in regola con il pagamento delle somme dovute alla Regione a titolo di risarcimento per l'occupazione dell'immobile o dei canoni dovuti all'Agenzia LAORE sino al 31 dicembre 2015, a conclusione della procedura di cui al comma 4.
3. La domanda di regolarizzazione di cui al comma 1 è presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2024, all'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio, corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 e l'impegno alla corresponsione delle somme di cui al comma 2, lettera c), punto 3) [5].
4. L'Assessorato, ricevuta la domanda, comunica agli occupanti:
a) in caso di arretrati, l'importo dovuto per l'occupazione del bene e gli eventuali canoni ancora dovuti all'Agenzia LAORE;
b) il canone di locazione successivo alla regolarizzazione di cui alla presente legge, che deve essere mensilmente versato, calcolato secondo i valori di mercato.
5. I soggetti aventi titolo, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Assessorato di cui al comma 4, dichiarano, per iscritto in carta libera, se intendono avvalersi della facoltà loro riconosciuta allegando, in caso positivo, copia del versamento, delle somme dovute a titolo di arretrati.
6. In caso di mancato versamento delle somme dovute entro il termine assegnato, il soggetto occupante perde automaticamente ogni legittimazione ed è obbligato a lasciare libero l'immobile.
7. La regolarizzazione non è consentita per l'occupazione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli).
8. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:
a) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
b) agli immobili ricadenti nelle aree di conservazione costiera di cui all'articolo 16 della
c) agli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del
d) [agli immobili già compresi nelle ex colonie penali e non costituenti oggetto di assegnazione ai sensi delle leggi di riforma fondiaria] [6];
e) alle aree ex demaniali marittime sclassificate e trasferite dallo Stato alla Regione;
f) [agli immobili di particolare rilevanza economico-produttiva e turistica] [7].
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[3] Numero così sostituito dall'art. 2 della
[4] Numero aggiunto dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 2 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[7] Lettera abrogata dall'art. 2 della