§ 3.6.4 - L.R. 22 settembre 2017, n. 13.
Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.6 protezione civile
Data:22/09/2017
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Riconoscimento del Servizio regionale Molise del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)
Art. 3.  (Soccorso ed elisoccorso)
Art. 4.  (Scuole ed attività specialistiche diverse)
Art. 5.  (Rete radio)
Art. 6.  (Informazione)
Art. 7.  (Oneri degli interventi di soccorso ed elisoccorso)
Art. 8.  (Segni distintivi)
Art. 9.  (Finanziamento delle attività)
Art. 10.  (Norma finanziaria)
Art. 11.  (Abrogazioni)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 3.6.4 - L.R. 22 settembre 2017, n. 13.

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico

(B.U. 30 settembre 2017, n. 53)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Molise assicura le attività di soccorso, garantendo ogni forma di prevenzione, soccorso e vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, speleosubacquee e degli sport di montagna. Esercita, altresì, dette funzioni anche con riferimento alle attività turistiche, culturali e lavorative praticate nell'ambiente montano e ipogeo del territorio regionale, comprese quelle di Protezione civile, ritenendo il recupero ed il salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza uno tra gli obiettivi di fondamentale importanza a tutela dell'incolumità pubblica.

 

     Art. 2. (Riconoscimento del Servizio regionale Molise del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, in conformità alla legislazione statale vigente ed, in particolare, alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) ed all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), riconosce e promuove le funzioni e le attività del Servizio regionale Molise del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito denominato "C.N.S.A.S. - S.R.M.", finalizzate:

a) all'attuazione della prevenzione e della vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sciistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, di quelle speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale del territorio montano di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ipogeo e di ogni altro ambiente impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali, culturali o lavorative, oltre che quelle di soccorso rivolte alla popolazione residente e all'utenza turistica;

b) all'esecuzione degli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto sanitario e non degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi e dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale;

c) al concorso nelle attività di soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile regionali nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

 

     Art. 3. (Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione si avvale della struttura operativa regionale del C.N.S.A.S. - S.R.M. per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario nel territorio montano, impervio e in ambiente ipogeo, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 74/2001, e adotta ogni iniziativa tesa a riconoscere il ruolo del C.N.S.A.S. nelle centrali uniche NUE 112, sia a valenza regionale e sia provinciale o interprovinciale. L'attivazione del servizio regionale di soccorso alpino avviene principalmente attraverso il numero della emergenza di urgenza territoriale 118 sino alla istituzione del numero unico di emergenza regionale 112.

2. Per gli interventi effettuati mediante elisoccorso l'ASREM si avvale di personale qualificato e certificato C.N.S.A.S., sulla base di specifica convenzione stipulata con il C.N.S.A.S. - S.R.M..

 

     Art. 4. (Scuole ed attività specialistiche diverse)

1. La Regione individua le scuole del C.N.S.A.S. quali soggetti eroganti il servizio di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 marzo 2001, n. 74, supportando le stesse unitamente alla Commissione tecnica del C.N.S.A.S - S.R.M..

2. La Regione individua il C.N.S.A.S. - S.R.M. quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la nomina di esperti nelle materie, di cui agli articoli 2 e 3, quali componenti degli organismi regionali o degli enti locali per i quali la Regione è chiamata a individuare propri rappresentanti.

 

     Art. 5. (Rete radio)

1. La Regione, al fine di assicurare in capo al C.N.S.A.S. - S.R.M. una rete radio efficiente, in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del servizio di Protezione Civile regionale e del SET 118 per le operazioni di soccorso e prevenzione, promuove intese fra il C.N.S.A.S. - S.R.M., enti regionali e locali e soggetti privati gestori di servizi pubblici finalizzate alla stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio e relative dotazioni tecnologiche.

2. La Regione stipula accordi con il C.N.S.A.S. - S.R.M. per l'utilizzo delle sedi, dei locali, delle infrastrutture e degli automezzi propri, al fine di garantire una migliore ed efficace organizzazione del servizio di soccorso alpino.

 

     Art. 6. (Informazione)

1. La Regione promuove le attività del C.N.S.A.S. - S.R.M. finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione degli incidenti derivanti dall'esercizio dell'attività di cui agli articoli 1 e 2, anche mediante campagne divulgative, studi, convegni. Favorisce ogni iniziativa utile anche mirata all'assistenza in caso di attività turistiche o sportive realizzate sul territorio montano regionale.

 

     Art. 7. (Oneri degli interventi di soccorso ed elisoccorso)

1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente, quando siano da esso richiesti oppure ad esso riconducibili in conseguenza delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.

3. La Giunta regionale, sentito il C.N.S.A.S. - S.R.M., per quanto di competenza, definisce ed aggiorna annualmente il tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell'utente. I relativi proventi sono introitati dall'Azienda sanitaria regionale e destinati al potenziamento dei servizi di soccorso ed elisoccorso.

 

     Art. 8. (Segni distintivi)

1. Il C.N.S.A.S. – S.R.M. può apporre e pubblicizzare sulle divise, sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero unico 118 del SUEM ed il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112.

 

     Art. 9. (Finanziamento delle attività)

1. La Giunta regionale finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi di cui all'articolo 2 garantiti dal C.N.S.A.S. - S.R.M. e al funzionamento dell'intera struttura secondo parametri di efficacia, efficienza, sicurezza e rapidità di intervento, comprese le spese per l'acquisizione delle dotazioni di protezione individuale (DPI) e di squadra (DPC) in capo al personale effettivo del C.N.S.A.S. - S.R.M..

2. La Giunta regionale regola i rapporti con il C.N.S.A.S. - S.R.M. mediante convenzione a valenza triennale da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, inerenti l'apporto del C.N.S.A.S. - S.R.M. alle attività di cui all'articolo 2, nonché l'organizzazione del servizio stesso e le attività di formazione degli operatori del C.N.S.A.S. - S.R.M., quantificati in euro 70.000 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse dello stanziamento iscritto alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

 

     Art. 11. (Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 26 maggio 1980, n. 22 (Contributo annuo alla squadra di soccorso della sezione Club Alpino Italiano).

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.