§ 6.3.130 - L.R. 4 dicembre 2017, n. 34.
Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:04/12/2017
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2016
Art. 2.  (Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2016 risultanti dal Rendiconto generale)
Art. 3.  (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2016)
Art. 4.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2016)
Art. 5.  (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
Art. 6.  (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2016)
Art. 7.  (Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)
Art. 8.  (Autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata)
Art. 9.  (Registrazione delle agevolazioni Irap)
Art. 10.  (Disposizioni per l’utilizzo delle risorse svincolate ai sensi dell’articolo 6 bis della legge
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie per l’anno 2017 concernenti il riordino di cui alla legge 56/2014)
Art. 12.  (Modifiche alla l.r. 13/2017)
Art. 13.  (Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente)
Art. 14.  (Incorporazione nell’INRCA del presidio ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo)
Art. 15.  (Modifica alla l.r. 10/2007)
Art. 16.  (Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003)
Art. 17.  (Modifiche alla l.r. 14/2015)
Art. 18.  (Modifiche alla l.r. 23/1995)
Art. 19.  (Modifica alla l.r. 19/2015)
Art. 20.  (Riconoscimento di debito fuori bilancio)
Art. 21.  (Disposizioni di razionalizzazione della spesa)
Art. 22.  (Finalizzazione di spesa)
Art. 23.  (Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici. Modifica alla l.r. 30/1996)
Art. 24.  (Modifiche alla l.r. 45/1998)
Art. 25.  (Modifica alla l.r. 33/2014)
Art. 26.  (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa 2017/2019)
Art. 27.  (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 35/2016 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della Regione Marche – legge di stabilità 2017” e alla tabella A allegata alla l.r. 36/2016 [...]
Art. 28.  (Allegati)
Art. 29.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.130 - L.R. 4 dicembre 2017, n. 34.

Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019.

(B.U. 4 dicembre 2017, n. 128)

 

Capo I

Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019

 

Art. 1. (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2016

risultanti dal Rendiconto generale)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2016, già iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2017 per l’importo presunto di euro 3.258.841.758,31, sono stati rideterminati in euro 2.136.780.492,91 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016.

 

     Art. 2. (Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2016 risultanti dal Rendiconto generale)

1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2016, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2017 per l’importo presunto di euro 2.520.000.569,78, sono stati rideterminati in euro 1.974.832.681,38 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016.

 

     Art. 3. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2016)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2016, già iscritta nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2017 per l’importo presunto di euro 515.174.276,44 si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2016, nell’importo di euro 395.570.512,17 presso il Tesoriere della Regione.

 

     Art. 4. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2016)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2016 (legge regionale 8 novembre 2017, n. 31 “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2016”), è quantificato in euro 478.010.685,60. L’ammontare relativo alle quote vincolate e accantonate applicate alla competenza 2017 è pari a euro 853.382.082,58. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 è determinato in euro 375.371.396,98 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.

 

     Art. 5. (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016, l.r. 31/2017, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 375.371.396,98.

 

     Art. 6. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2016)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017-2019), per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati in complessivi euro 375.371.396,98, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 41.279.930,52 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.208.566,92;

b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.170.924,91 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.511.209,00;

c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera c), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.773.505,41;

d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 61.370.186,69 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 59.503.509,31;

e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.793.040,91 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.341.929,59;

f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 47.837.118,44 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 46.296.233,31;

g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 12.617.279,48 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera g), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 11.915.215,64;

h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.132.255,06 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera h), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.341.252,91;

i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 5.813.713,35 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera i), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 5.757.972,52;

j) relativamente all’anno 2014 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 13.892.229,07 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera j), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.751.371,29;

k) relativamente all’anno 2015 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 30.120.337,01 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera k), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 29.970.631,08;

l) relativamente all’anno 2016 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 35.000.000,00 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera k), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 0.

 

Capo II

Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative

 

     Art. 7. (Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016, l.r. 31/2017, la quota accantonata del risultato di amministrazione di euro 25.000.000,00 destinata alla riduzione del debito autorizzato e non contratto è iscritta al “Fondo per la riduzione del debito pregresso”.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) la copertura del Fondo di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 20, Programma 03.

3. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile né per l’imputazione di atti di spesa né per variazioni di Bilancio in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico del Titolo VI Tipologia 003 Categoria 001 dello stato di previsione dell’entrata da registrarsi al termine dell’esercizio 2017.

4. L’esito della riduzione di cui al comma 1 sarà certificato con il Rendiconto generale per l’anno 2017.

 

     Art. 8. (Autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata)

1. I soggetti pubblici o privati attuatori di interventi di edilizia agevolata, che hanno fruito di contributi per la realizzazione di immobili destinati alla locazione per il periodo di tempo stabilito dal Piano regionale di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), possono concludere con gli inquilini contratti di compravendita anticipata dei singoli appartamenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la vendita anticipata viene conclusa su richiesta del titolare del contratto di locazione che risulti residente nell’abitazione da almeno quattro anni, conformemente alle disposizioni stabilite per l’individuazione dei beneficiari degli appartamenti medesimi;

b) alla data del trasferimento della proprietà l’acquirente, unitamente agli altri componenti il nucleo familiare ovvero la formazione sociale di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), deve possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla vigente normativa regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica agevolata;

c) all’atto della compravendita la parte acquirente versa alla Regione una somma calcolata ai sensi del comma 2 di questo articolo e si impegna, con atto unilaterale d’obbligo, a utilizzare l’immobile come abitazione principale per un periodo pari agli anni residui del vincolo originario di locazione ovvero a cederlo in locazione, per il medesimo periodo, a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l’accesso all’edilizia agevolata e alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Il corrispettivo da versare alla Regione in occasione delle operazioni di compravendita di cui al comma 1 è determinato applicando la percentuale del 15 per cento al prodotto tra il rateo annuale, su base mensile, del contributo ricevuto e il numero dei mesi di cui si chiede la riduzione del vincolo. In mancanza dell’atto d’obbligo di cui alla lettera c) del comma 1 il corrispettivo è maggiorato del 10 per cento.

3. I proventi derivanti dall’applicazione di questo articolo, iscritti al Titolo IV, categoria 4 dello stato di previsione dell’entrata, sono destinati alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al Titolo II, Capo I, della l.r. 36/2005 iscritti a carico della Missione 8 Programma 2.

4. La parte venditrice comunica alla Regione l’avvenuta compravendita realizzata ai sensi di questo articolo entro trenta giorni dalla stipula del contratto.

5. Le convenzioni di edilizia agevolata stipulate tra i soggetti attuatori degli interventi e i Comuni si intendono integrate con le previsioni di questo articolo.

 

     Art. 9. (Registrazione delle agevolazioni Irap)

1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), le disposizioni agevolative previste dall’articolo 1, commi 4, 4 bis, 5 e 5 bis, della l.r. 35/2001, dall’articolo 1, comma 1, della l.r. 25/2003, dall’articolo 25, comma 1, della l.r. 2/2006 e dall’articolo 3 della l.r. 30/2015, fruibili ai sensi del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, sono registrate in ottemperanza a quanto disposto dal predetto Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

     Art. 10. (Disposizioni per l’utilizzo delle risorse svincolate ai sensi dell’articolo 6 bis della legge

3 agosto 2017, n. 123)

1. La Regione Marche destina alla riduzione del debito le risorse alla stessa spettanti dallo Stato per le quali è stato autorizzato lo svincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 3 agosto 2017, n. 123 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno). Le risorse svincolate per euro 6.000.000,00 sono indicate nella Tabella di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 28 (allegato 17), allegata a questa legge.

2. Le risorse svincolate di cui al comma 1 sono iscritte a carico della Missione 1 programma 3 e sono regolate con modalità compensativa con l’entrata di importo corrispondente iscritta a carico del Titolo 4 “Entrate in conto capitale”.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie per l’anno 2017 concernenti il riordino di cui alla legge 56/2014)

1. Per l’anno 2017 è autorizzato un contributo straordinario alla Provincia di Macerata per complessivi euro 1.200.000,00 destinato a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione dell’esercizio finanziario 2017.

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 09, del bilancio di previsione 2017/2019.

3. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisisce le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dal rendiconto dell’anno 2016 della Provincia di Macerata pari ad euro 2.731.362,82 iscritte nel bilancio di previsione a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01 e ne dispone, entro l’autorizzazione di cui al comma 1, la contestuale riassegnazione alla medesima provincia.

 

     Art. 12. (Modifiche alla l.r. 13/2017)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 2017, n. 13 (Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche), è aggiunto in fine il seguente periodo: “La concessione dei contributi al funzionamento è subordinata all’approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione Europea.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 13/2017, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per gli anni successivi al 2017 l’entità della spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri complessivi.”.

 

     Art. 13. (Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente)

1. Alle entrate in conto capitale, straordinarie e di natura non ricorrente, iscritte al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, tipologia 04 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” accertate ed incassate per euro 1.562.618,20 a carico dei capitoli 1.4.04.01.0001 e 1.4.04.02.0001 è attribuito il formale vincolo di specifica destinazione alla spesa di investimento nell’ambito delle Missioni e dei programmi indicati nella Tabella di cui alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 28 (allegato 11), allegata a questa legge.

 

     Art. 14. (Incorporazione nell’INRCA del presidio ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo)

1. A decorrere dall’1 gennaio 2018 il presidio ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo, ramo dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), dell’area vasta 2, è incorporato nell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA" di Ancona).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità necessari per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l’ASUR e l’INRCA.

 

     Art. 15. (Modifica alla l.r. 10/2007)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2007, n. 10 (Riconoscimento dell’Associazione dei consiglieri della Regione Marche cessati dal mandato) è inserito il seguente:

"Art. 4 bis (Quota associativa)

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato, e i loro eredi aventi diritto, beneficiari di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità, iscritti all’Associazione di cui alla presente legge, possono richiedere alla competente struttura dell’Assemblea legislativa di effettuare una trattenuta mensile dagli emolumenti netti spettanti, pari all’importo della quota associativa stabilita dall’Associazione. L’importo trattenuto ai sensi del presente comma è riversato mensilmente all’Associazione medesima.”.

     Art. 16. (Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003)

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) sono inseriti i seguenti:

“9 bis. In base all’assegnazione effettuata dall’Ufficio di Presidenza, i contratti di diritto privato di cui alla lettera b) del comma 8 sono stipulati dal Presidente del gruppo o suoi delegati sulla base di schemi contrattuali approvati dall’Ufficio di Presidenza.

9 ter. Il Presidente del gruppo può delegare ad altri componenti dello stesso gruppo la gestione dei rapporti di lavoro del relativo personale.”.

2. Dopo il comma 12 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 è aggiunto il seguente:

“12 bis. La durata complessiva dei contratti di lavoro del personale di supporto ai gruppi consiliari, in considerazione della loro natura fiduciaria, non può superare quella della legislatura.”.

3. Al comma 13 dell’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) dopo le parole: “presente articolo” sono inserite le seguenti: “che non possono superare la durata della legislatura”.

4. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) dopo le parole: “collaborazione coordinata e continuativa.” è aggiunto il seguente periodo: “I relativi contratti sono sottoscritti per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o da suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall’Ufficio di Presidenza.”.

5. Dopo il comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 14/2003 è aggiunto il seguente:

“8 bis. La durata complessiva dei contratti di lavoro del personale di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza non può superare quella della legislatura. In ogni caso, gli incarichi cessano contestualmente alla cessazione dell’organo che li ha proposti, in considerazione della loro natura fiduciaria.”.

6. Gli schemi contrattuali di cui ai commi 1 e 4 sono approvati dall’Ufficio di Presidenza, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 17. (Modifiche alla l.r. 14/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque".

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 14/2015 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 14/2015 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Il Collegio esprime parere sulla regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali ai sensi del comma 2 dell’articolo 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124).”.

4. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 14/2015 è sostituito dal seguente:

“Ai componenti e al Presidente del Collegio spetta un’indennità annua nella misura pari, rispettivamente, ad euro 20.000,00 e ad euro 25.000,00 al netto di IVA e oneri.”.

5. I componenti del Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, continuano a svolgere le funzioni sino alla scadenza di cui al comma 1. I componenti del Collegio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, eleggono il Presidente.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 14/2015, come modificato dal comma 4 di questo articolo, quantificati complessivamente in euro 6.500,00, si provvede, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con incremento degli stanziamenti della Missione 1, Programma 01, e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti della Missione 20, Programma 01. Per gli anni successivi con legge di bilancio nell'ambito degli stanziamenti iscritti in attuazione della l.r. 14/2015.

 

     Art. 18. (Modifiche alla l.r. 23/1995)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è inserita la seguente:

“e bis) euro 500,00 per le funzioni di Consigliere segretario;”.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/1995 dopo le parole: “commissione consiliare permanente” sono aggiunte le seguenti: “e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”.

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/1995 dopo le parole: “commissione consiliare permanente” sono aggiunte le seguenti: “e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”.

4. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 le parole: “e delle Commissioni consiliari” sono sostituite dalle seguenti: “, delle Commissioni consiliari e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

6. Le indennità di funzione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/1995 sono ridotte del 4,30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2018.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 11.484,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con le minori spese derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 12.204,00; le risorse risultano già iscritte negli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2017/2019.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, quantificati in euro 17.226,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse già iscritte negli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2017/2019.

9. Per gli anni successivi gli oneri annuali derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, quantificati in euro 28.710,00, trovano copertura negli stanziamenti iscritti nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” approvati con le rispettive leggi di bilancio con riferimento alla l.r. 23/1995.

10. Dopo l’articolo 17 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis (Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l’assegno vitalizio e la misura delle somme a tal fine erogate sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa con apposito atto.”.

11. In sede di prima applicazione l’atto di cui all’articolo 17 bis della l.r. 23/1995, come inserito dal comma 10 di questo articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 19. (Modifica alla l.r. 19/2015)

1. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) dopo le parole: “all’autorità competente” sono inserite le seguenti: “o, su sua espressa richiesta, all’organismo esterno di cui al comma 3 dell’articolo 2,”.

 

     Art. 20. (Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio per complessivi euro 3.410,06 inerente l’esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, n. 70/2016 del 25 novembre 2016, n. 2/2017 del 13 gennaio 2017 e n. 12/2017 del 17 febbraio 2017 relativo alle spese per gli onorari e diritti spettanti agli avvocati Alessio Stacchiotti e Manola Giorgini.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti, già iscritti per l’anno 2017 nella Missione 1, Programma 11, Capitolo 2011110024.

 

     Art. 21. (Disposizioni di razionalizzazione della spesa)

1. In attuazione del comma 5 dell’articolo 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito dalla legge 122/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione, esclusi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui all’articolo 4 della l.r. 34/1988, agli articoli 21 e 22 della l.r. 20/2001 e agli articoli 16 e 17 della l.r. 14/2003, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l’importo di euro 30,00 a seduta.

 

     Art. 22. (Finalizzazione di spesa)

1. L’autorizzazione di spesa della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 (Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità) è finalizzata per euro 10.000,00 al finanziamento dell’articolo 3 (Campagne di informazione) e per euro 115.000,00 al finanziamento dell’articolo 5 ter (Misure premiali).

2. Per l’anno 2018, euro 400.000,00 iscritti a carico della Missione 7, Programma 1, sono finalizzati all’accoglienza e valorizzazione dei territori nelle tre province colpite dal sisma di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo; precisamente euro 150.000,00 per il territorio della provincia di Macerata, soggetto attuatore Comune di Macerata; euro 130.000,00 al territorio della provincia di Ascoli Piceno, soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno; euro 120.000,00 al territorio della provincia di Fermo, soggetto attuatore Associazione Marca Fermana.

 

     Art. 23. (Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici. Modifica alla l.r. 30/1996)

1. Il pagamento dei compensi previsti dalla legge regionale 23 luglio 1996, n. 30 (Organizzazione e funzionamento della Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici) è effettuato dall’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) con oneri a carico del proprio bilancio.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della l.r. 30/1996 sono abrogati.

 

     Art. 24. (Modifiche alla l.r. 45/1998)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è inserita la seguente:

“e bis) incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico di trasporto negli spostamenti sistematici;”.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 45/1998 dopo la parola: “rimborso” è inserita la parola: “anche”.

3. Gli interventi volti al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 di questo articolo sono compresi nel Programma triennale dei servizi di cui all’articolo 13 della l.r. 45/1998. Nelle more dell’aggiornamento del Programma vigente tali interventi sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 25. (Modifica alla l.r. 33/2014)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) è aggiunta la seguente:

“d bis) Task srl.”.

 

CAPO III

Variazione al Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019. Disposizioni finanziarie

 

     Art. 26. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa 2017/2019)

1. Allo stato di previsione dell’entrata del Bilancio di previsione 2017/2019 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato “Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2017/2019”, allegato 2 di questa legge.

2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2017/2019 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato “Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2017-2019”, allegato 4 di questa legge.

 

     Art. 27. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 35/2016 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della Regione Marche – legge di stabilità 2017” e alla tabella A allegata alla l.r. 36/2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”)

1. Gli allegati alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)”, sono modificati come segue:

a) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata a questa legge;

b) la tabella D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata a questa legge;

c) la tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.

2. La tabella A “Finanziamento per gli anni 2017-2019 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” allegata alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019) è modificata dalle risultanze della tabella A allegata a questa legge.

 

     Art. 28. (Allegati)

1. A questa legge sono allegati:

a) l’elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);

b) il prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2017-2019 (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2017-2019 (allegato 3);

d) il prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2017-2019 (allegato 4);

e) il riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni per il triennio 2017-2019 (allegato 5);

f) l’aggiornamento del prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato (allegato 6);

g) il quadro generale riassuntivo (allegato 7);

h) l’aggiornamento del prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio (allegato 8);

i) l’aggiornamento del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9);

j) l’aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 10);

k) le spese in c/capitale con copertura garantita dalle entrate in c/capitale (allegato 11);

l) l’elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12);

m) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 13);

n) l’aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 14);

o) la nota integrativa, predisposta ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15);

p) lo stato di previsione delle entrate 2017-2019 e stato di previsione delle spese 2017-2019 assestati (allegato 16);

q) le risorse svincolate ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 123/2017 (allegato 17).

 

     Art. 29. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)