Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 28/12/2015 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese) |
Art. 2. (Allegati al bilancio) |
Art. 3. (Disposizioni relative allo stato di previsione dell’entrata) |
Art. 4. (Disposizioni relative allo stato di previsione della spesa) |
Art. 5. (Fondi di riserva) |
Art. 6. (Disavanzo) |
Art. 7. (Fondo straordinario per investimenti – anno 2016) |
Art. 8. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) |
Art. 9. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali) |
Art. 10. (Variazioni di bilancio) |
Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.3.121 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 31.
Bilancio di previsione 2016/2018
(B.U. 30 dicembre 2015, n. 119 - Suppl. n. 12)
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese)
1. Per l’esercizio finanziario 2016, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del
2. Per l’esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.606.262.673,08 e autorizzati impegni di spesa per euro 3.606.262.673,08 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.594.895.400,68 e autorizzati impegni di spesa per euro 3.594.895.400,68 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
Art. 2. (Allegati al bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 e 16;
l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
n) l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 15);
p) l’elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 16);
q) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2016-2018 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 17);
r) l’elenco delle spese del personale disaggregato su Missioni e Programmi (allegato 18);
s) il piano triennale delle opere pubbliche (allegato 19).
Art. 3. (Disposizioni relative allo stato di previsione dell’entrata)
1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e proventi dovuti per l’anno 2016, in relazione allo stato di previsione dell’entrata. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.
Art. 4. (Disposizioni relative allo stato di previsione della spesa)
1. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui all’articolo 1.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2016 di cui all’articolo 1.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale vigente.
4. Ai sensi delle disposizioni del
Art. 5. (Fondi di riserva)
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 del
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 48 del
3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 48 del
4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa.
5. I prelievi dai fondi di riserva sono disposti con delibera dalla Giunta regionale.
Art. 6. (Disavanzo)
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 40 del
Art. 7. (Fondo straordinario per investimenti – anno 2016)
1. Per l’anno 2016 è istituito il Fondo Straordinario per investimenti a carico della Missione 1, Programma 3 dello stato di previsione della spesa per complessivi euro 35.000.000,00.
2. Entro il 31 ottobre 2016 la Giunta regionale propone all’Assemblea legislativa il riparto sulla base delle priorità di investimento compatibili con le disposizioni di cui alla
3. Il fondo, istituito ai sensi del comma 1, non è utilizzabile per l’imputazione di atti di spesa.
4. Alla copertura del Fondo istituito ai sensi del comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione dell’entrata per euro 35.000.000,00.
Art. 8. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
1. Sono rinnovate per l’esercizio 2016 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2005 dell’importo di euro 41.279.930,52;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2006 nell’importo di euro 54.170.924,91;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2007 nell’importo di euro 51.056.400,29;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2008 nell’importo di euro 61.370.186,69;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2009 nell’importo di euro 51.793.040,91;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2010 nell’importo di euro 47.837.118,44;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2011 nell’importo di euro 12.617.279,48;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2012 nell’importo di euro 14.132.255,06;
i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2013 nell’importo di euro 5.813.713,35;
j) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2014 nell’importo di euro 13.892.229,07;
k) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2015 nell’importo di euro 35.000.000,00.
2. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio di previsione negli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa della Missione 50, Programmi 1 e 2 distintamente per la quota interessi ed in conto capitale.
Art. 9. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali) [2]
1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all’importo massimo di euro 388.963.078,72, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui al presente comma.
2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.
3. Con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente in materia bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l’entità degli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato relativi agli oneri di ammortamento del debito.
4. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alla Missione 20 Programma 003 e alla Missione 50 Programma 001, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.
5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50 Programma 002 il Fondo di ammortamento del Bramante Bond.
6. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte a carico della Missione 20 Programma 003, della Missione 50 Programma 001 e Missione 50 Programma 002. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all’ammortamento sintetico del debito.
7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.
Art. 10. (Variazioni di bilancio)
1. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste delle disposizioni del
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 51 e dell’articolo 16, comma 1, del
Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della