§ 11.1.118 - Regolamento 8 giugno 2016, n. 1011.
Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:08/06/2016
Numero:1011


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse
Art. 5.  Requisiti della funzione di sorveglianza
Art. 6.  Requisiti del sistema dei controlli
Art. 7.  Requisiti del quadro di responsabilità
Art. 8.  Requisiti per la conservazione delle registrazioni
Art. 9.  Meccanismo per la trattazione dei reclami
Art. 10.  Esternalizzazione
Art. 11.  Dati
Art. 12.  Metodologia
Art. 13.  Trasparenza della metodologia
Art. 14.  Segnalazione delle violazioni
Art. 15.  Codice di condotta
Art. 16.  Requisiti di governance e controllo applicati ai contributori sottoposti a vigilanza
Art. 17.  Indici di riferimento basati su dati regolamentati
Art. 18.  Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
Art. 19.  Indici di riferimento per le merci
Art. 20.  Indici di riferimento critici
Art. 21.  Amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici
Art. 22.  Attenuazione del potere di mercato degli amministratori di indici di riferimento critici
Art. 23.  Contribuzione di dati obbligatoria per gli indici di riferimento critici
Art. 24.  Indici di riferimento significativi
Art. 25.  Esenzioni dai requisiti specifici relativ agli indici di riferimento significativi
Art. 26.  Indici di riferimento non significativi
Art. 27.  Dichiarazione sull'indice di riferimento
Art. 28.  Variazioni e cessazione degli indici di riferimento
Art. 29.  Uso di indici di riferimento
Art. 30.  Equivalenza
Art. 31.  Cancellazione della registrazione di un amministratore ubicato in un paese terzo
Art. 32.  Riconoscimento di un amministratore ubicato in un paese terzo
Art. 33.  Avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo
Art. 34.  Autorizzazione e registrazione dell'amministratore
Art. 35.  Revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione
Art. 36.  Registro degli amministratori e degli indici di riferimento
Art. 37.  Delega di compiti fra autorità competenti
Art. 38.  Diffusione di informazioni di un altro Stato membro
Art. 39.  Cooperazione in materia di ispezioni e indagini in loco
Art. 40.  Autorità competenti
Art. 41.  Poteri delle autorità competenti
Art. 42.  Sanzioni e altre misure amministrative
Art. 43.  Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
Art. 44.  Obbligo di cooperare
Art. 45.  Pubblicazione delle decisioni
Art. 46.  Collegi
Art. 47.  Cooperazione con l'ESMA
Art. 48.  Segreto professionale
Art. 49.  Esercizio della delega
Art. 50.  Procedura di comitato
Art. 51.  Disposizioni transitorie
Art. 52.  Termine per l'aggiornamento dei prospetti e dei documenti contenenti le informazioni chiave
Art. 53.  Riesami dell'ESMA
Art. 54.  Riesame
Art. 55.  Notifica degli indici di riferimento associati e dei relativi amministratori
Art. 56.  Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014
Art. 57.  Modifiche della direttiva 2008/48/CE
Art. 58.  Modifiche della direttiva 2014/17/UE
Art. 59.  Entrata in vigore


§ 11.1.118 - Regolamento 8 giugno 2016, n. 1011. [1]

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

(G.U.U.E. 29 giugno 2016, n. L 171)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell'Unione. Il presente regolamento contribuisce in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla fornitura degli indici di riferimento, alla contribuzione di dati per gli indici di riferimento e all'uso degli indici di riferimento nell'Unione europea.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alle banche centrali;

b) alle autorità pubbliche, qualora mettano a disposizione dati per gli indici di riferimento a fini di politica pubblica, ivi comprese misure in materia di occupazione, attività economica e inflazione, ovvero forniscano o controllino la fornitura di tali indici di riferimento;

c) alle controparti centrali (CCP), qualora forniscano prezzi di riferimento o prezzi di regolamento impiegati ai fini della gestione dei rischi della CCP o a fini di regolamento;

d) alla fornitura dei prezzi di riferimento unici degli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

e) alla stampa, ad altri mezzi di informazione e ai giornalisti qualora, nell'ambito delle loro attività giornalistiche, semplicemente pubblichino o si riferiscano a un indice di riferimento senza esercitare alcun controllo sulla sua fornitura;

f) alle persone fisiche o giuridiche che concedono o s'impegnano a concedere crediti nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, soltanto nella misura in cui tali persone pubblichino o rendano disponibili al pubblico i propri tassi debitori fissi o variabili stabiliti da decisioni interne e applicabili unicamente ai contratti finanziari stipulati da tali persone ovvero da società del medesimo gruppo con i rispettivi clienti;

g) agli indici di riferimento per le merci basati su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità non sottoposte a vigilanza alle quali si applicano entrambe le seguenti condizioni:

i) l'indice di riferimento è associato agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sola sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, o che sono negoziati in una sola sede di negoziazione di tal tipo;

ii) il valore nozionale totale degli strumenti finanziari collegati all' indice di riferimento non supera 100 milioni di EUR;

h) ai fornitori di indici quando, in relazione a un indice fornito, essi non sono e non potrebbero ragionevolmente essere a conoscenza del suo uso ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3.

 

     Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «indice» :

qualunque cifra:

a) pubblicata o messa a disposizione del pubblico;

b) periodicamente determinata:

i) per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione; e

ii) sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, tassi d'interesse effettivi o stimati, quotazioni e quotazioni preventivate, o altri valori o studi;

2) «fornitore dell'indice» : la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice;

3) «indice di riferimento (benchmark)» : un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;

4) «famiglia di indici di riferimento» : un gruppo di indici di riferimento, forniti dallo stesso amministratore e determinati da dati della stessa natura, che fornisce misure specifiche del medesimo mercato o della medesima realtà economica oppure di un mercato o di una realtà economica analoghi;

5) «fornitura di un indice di riferimento» :

a) la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento;

b) la raccolta, l'analisi o il trattamento di dati ai fini della determinazione dell'indice di riferimento; e

c) la determinazione di un indice di riferimento mediante l'applicazione di una formula o altro metodo di calcolo o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine;

6) «amministratore» : una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento;

7) «uso di un indice di riferimento» :

a) l'emissione di uno strumento finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;

b) la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario collegati a un indice o a una combinazione di indici;

c) il fatto di essere parte contraente di un contratto finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;

d) la fornitura di un tasso debitore ai sensi dell'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a un indice o una combinazione di indici e impiegato unicamente quale riferimento in un contratto finanziario di cui il creditore è parte contraente;

e) la misura della performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici o di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;

8) «contribuzione di dati» : la contribuzione a un amministratore, o altra persona affinché li trasmetta a un amministratore, dei dati non prontamente reperibili che sono necessari alla determinazione di un indice di riferimento e che vengono forniti a tale scopo;

9) «contributore di dati» : la persona fisica o giuridica che effettua una contribuzione di dati;

10) «contributore di dati sottoposto a vigilanza» : un'entità sottoposta a vigilanza che effettua una contribuzione di dati a un amministratore ubicato nell'Unione;

11) «notificatore» : una persona fisica alle dipendenze del contributore e preposta alla contribuzione dei dati;

12) «valutatore» : un dipendente di un amministratore di un indice di riferimento per le merci o qualunque altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione dell'amministratore o sotto il suo controllo e che è responsabile dell'applicazione di una metodologia o valutazione ai dati e ad altre informazioni per ottenere una valutazione definitiva del prezzo di una determinata merce;

13) «valutazione di esperti» : l'esercizio della discrezionalità da parte di un amministratore o contributore rispetto all'uso di dati in sede di determinazione di un indice di riferimento, ivi compresi l'estrapolazione di valori da operazioni precedenti o associate, l'adeguamento di valori per fattori che potrebbero influenzare la qualità dei dati, quali eventi di mercato o il deterioramento della qualità creditizia di un compratore o di un venditore, e l'assegnazione a offerte di acquisto o di vendita di ponderazioni superiori a quelle di una specifica operazione conclusa;

14) «dati» : i dati relativi al valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori, usati da un amministratore per determinare un indice di riferimento;

15) «dati sulle operazioni» : prezzi osservabili, tassi, indici o valori rappresentativi di operazioni tra controparti non collegate in un mercato attivo soggetto a domanda e offerta competitive;

16) «strumento finanziario» : qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE, o che è negoziato in una sede di negoziazione quale definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), di tale direttiva;

17) «entità sottoposta a vigilanza» :

a) un ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b) un'impresa di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

c) un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

d) un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

e) un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE ovvero, se applicabile, un OICVM quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva;

f) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

g) un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

h) un creditore quale definito all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE ai fini dei contratti di credito di cui all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE;

i) un ente non creditizio quale definito all'articolo 4, punto 10), della direttiva 2014/17/UE ai fini dei contratti di credito quali definiti all'articolo 4, punto 3, di tale direttiva;

j) un gestore del mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;

k) una CCP quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

l) un repertorio di dati sulle negoziazioni quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

m) un amministratore;

18) «contratto finanziario» :

a) qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE;

b) qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE;

19) «fondi di investimento» : i FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, o gli OICVM quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

20) «organo di gestione» : l'organo o gli organi di un amministratore o un'altra entità sottoposta a vigilanza, designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di definire la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dell'amministratore o un'altra autorità sottoposta a vigilanza e che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono persone che dirigono di fatto l'attività dell'amministratore o un'altra entità sottoposta a vigilanza;

21) «consumatore» : una persona fisica che, nei contratti finanziari disciplinati dal presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

22) «indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» : un indice di riferimento che, ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è determinato sulla base del tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti nel mercato monetario presso o ad altre banche o altri agenti, diversi dalle banche;

23) «indice di riferimento per le merci» : un indice di riferimento in cui l'attività sottostante ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è costituita da una merce ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione ( 6 ), escluse le quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;

24) «indice di riferimento basato su dati regolamentati» :

un indice di riferimento determinato applicando una formula ottenuta:

a) da dati forniti interamente e direttamente da:

i) una sede di negoziazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE o una sede di negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione alla stregua della quale il quadro giuridico e di vigilanza di tale paese è ritenuto avere effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), o un mercato regolamentato ritenuto essere equivalente ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, ma in ogni caso solo in relazione ai dati sulle operazioni relative agli strumenti finanziari;

ii) un dispositivo di pubblicazione autorizzato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52), della direttiva 2014/65/UE o un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 53), della direttiva 2014/65/UE, conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione;

iii) un meccanismo di segnalazione autorizzato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 54), della direttiva 2014/65/UE, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione e che devono essere divulgati conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione;

iv) una borsa dell'energia elettrica di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );

v) una borsa del gas naturale di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );

vi) una piattaforma d'asta di cui all'articolo 26 o 30 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ( 10 );

vii) un prestatore di servizi a cui l'amministratore dell'indice di riferimento ha esternalizzato la raccolta di dati in conformità dell'articolo 10, a condizione che il prestatore riceva i dati interamente e direttamente da un'entità di cui alle lettere da i) a vi);

b) dai valori patrimoniali netti dei fondi di investimento;

25) «indice di riferimento critico» : un indice di riferimento diverso da un indice di riferimento basato su dati regolamentati che soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e che figura nell'elenco redatto dalla Commissione a norma di tale articolo;

26) «indice di riferimento significativo» : un indice di riferimento che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

27) «indice di riferimento non significativo» : un indice di riferimento che non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 20, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1;

28) «ubicato» : nel caso di una persona giuridica, il paese in cui è situata la sede legale o altro indirizzo ufficiale della persona; e nel caso di una persona fisica, il paese in cui la persona è residente ai fini fiscali;

29) «autorità pubblica» :

a) qualsiasi governo o altra amministrazione pubblica, comprese le entità incaricate della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b) qualsiasi entità o persona che svolge funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, o che detiene responsabilità o funzioni pubbliche o fornisce servizi pubblici, tra cui misure in materia di occupazione, attività economiche e inflazione, sotto il controllo di un'entità ai sensi della lettera a).

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di specificare ulteriori elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, in particolare chiarire cosa si intende per mettere a disposizione del pubblico ai fini della definizione di indice.

Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per redigere e rivedere un elenco di autorità pubbliche dell'Unione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1, punto 29), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

 

TITOLO II

INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

CAPO 1

Governance e controllo da parte degli amministratori

 

     Art. 4. Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse

1. L' amministratore dispone di solidi meccanismi di governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un indice di riferimento.
Gli amministratori adottano le misure opportune per individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse tra se stessi, inclusi i loro dirigenti, dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a essi da un legame di controllo, e i fornitori di dati o gli utenti, nonché per garantire che, laddove si richiedano valutazione o discrezionalità nel processo di determinazione dell'indice di riferimento, queste siano esercitate in maniera indipendente e leale.

2. La fornitura degli indici di riferimento è separata, dal punto di vista operativo, dalle altre parti dell'attività dell'amministratore che possono creare conflitti di interessi potenziali o effettivi.

3. Ove insorga un conflitto di interesse interno a un amministratore a causa del suo assetto proprietario, delle sue partecipazioni di controllo o di altre attività svolte da un'entità che possieda o controlli l'amministratore oppure un'entità di proprietà o soggetta al controllo dell'amministratore o di una sua consociata, e ove non sia possibile attenuare in maniera adeguata tali conflitti, l'autorità competente pertinente può chiedere all'amministratore di istituire una funzione di sorveglianza indipendente che preveda una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati, ivi compresi utenti e fornitori di dati.

4. Se non è possibile gestire un tale conflitto di interesse in modo adeguato, l'autorità competente pertinente può chiedere all'amministratore di cessare le attività o i rapporti che creano il conflitto di interesse oppure di cessare di produrre l' indice di riferimento.

5. L'amministratore pubblica o comunica tutti i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, agli utenti dell'indice di riferimento nonché all'autorità competente pertinente e, se del caso, ai fornitori di dati, tra cui anche i conflitti di interesse derivanti dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore.

6. L'amministratore istituisce e applica adeguate politiche e procedure, nonché efficaci disposizioni organizzative, per l'individuazione, la divulgazione, la prevenzione, la gestione e l'attenuazione dei conflitti di interesse, volte a tutelare l'integrità e l'indipendenza dell'attività di determinazione degli indici di riferimento. Tali politiche e procedure sono periodicamente riesaminate e aggiornate. Esse tengono in considerazione e affrontano i conflitti di interesse, il grado di discrezionalità esercitato nel processo di determinazione dell'indice di riferimento e i rischi a esso associati, e:

a) assicurano la riservatezza delle informazioni fornite all'amministratore o da questi prodotte, subordinatamente agli obblighi di divulgazione e trasparenza derivanti dal presente regolamento; e

b) attenuano in particolare i conflitti di interesse causati dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore, dovuti ad altri interessi nel suo gruppo o derivanti dall'influenza o dal controllo eventualmente esercitati da altre persone sull'amministratore in relazione alla determinazione dell'indice di riferimento.

7. Gli amministratori assicurano che i dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sotto il loro controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un indice di riferimento:

a) dispongano delle competenze, conoscenze ed esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e siano soggetti a un'efficace gestione e vigilanza;

b) non siano soggetti a indebita influenza o conflitti di interesse e che la retribuzione e la valutazione del rendimento di tali persone non creino conflitti di interesse o comunque non incidano sull'integrità del processo di determinazione degli indici di riferimento;

c) non abbiano interessi o relazioni commerciali suscettibili di compromettere le funzioni dell'amministratore interessato;

d) siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di indici di riferimento mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato, tranne qualora tale contributo sia esplicitamente necessario nell'ambito della metodologia dell'indice di riferimento e sia soggetto a norme specifiche; e

e) siano soggetti a efficaci procedure per il controllo degli scambi di informazioni con altri dipendenti coinvolti in attività che potrebbero creare un rischio di conflitti di interesse, o con terzi, laddove le informazioni possano influire sull' indice di riferimento.

8. L'amministratore istituisce specifiche procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità del dipendente o della persona che determina l'indice di riferimento, inclusa almeno una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione dell'indice di riferimento.

 

     Art. 5. Requisiti della funzione di sorveglianza

1. Gli amministratori istituiscono e mantengono una funzione di sorveglianza permanente ed efficace per tutti gli aspetti della fornitura dei loro indici di riferimento.

2. Gli amministratori sviluppano e mantengono solide procedure per la loro funzione di sorveglianza che vengono messe a disposizione delle autorità competenti pertinenti.

3. La funzione di sorveglianza è esercitata con integrità e comporta le seguenti responsabilità, che sono adeguate dall'amministratore in funzione della complessità, dell'uso e della vulnerabilità dell'indice di riferimento:

a) il riesame, almeno annuale, della definizione e della metodologia dell'indice di riferimento;

b) la sorveglianza delle modifiche della metodologia dell'indice di riferimento e la possibilità di chiedere all'amministratore di procedere a una consultazione su dette modifiche;

c) la sorveglianza del sistema dei controlli dell'amministratore, la gestione e il funzionamento dell'indice di riferimento e, ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il codice di condotta di cui all'articolo 15;

d) il riesame e l'approvazione delle procedure per la cessazione dell'indice di riferimento, inclusa la consultazione sulla cessazione;

e) la sorveglianza su eventuali terzi coinvolti nella fornitura dell'indice di riferimento, inclusi gli agenti di calcolo o di diffusione;

f) la valutazione di audit o riesami interni ed esterni e il monitoraggio dell'attuazione delle azioni correttive individuate;

g) ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il monitoraggio dei dati, dei contributori di dati e delle azioni dell'amministratore nel confutare o convalidare i dati;

h) ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, l'adozione di misure efficaci in relazione alle violazioni del codice di condotta di cui all'articolo 15; e

i) la segnalazione alle autorità competenti pertinenti di qualunque negligenza, di cui la funzione di sorveglianza venga a conoscenza, da parte dei contributori, ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, o da parte degli amministratori, nonché di dati anomali o sospetti.

4. La funzione di sorveglianza è espletata da un comitato distinto o da un altro idoneo meccanismo di governance.

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure relative alla funzione di sorveglianza e le caratteristiche di predetta funzione, comprese la sua composizione e la sua collocazione in seno alla struttura organizzativa dell'amministratore, in modo tale da garantire l'integrità della funzione e l'assenza di conflitti d'interesse. Nello specifico, l'ESMA elabora un elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei di cui al paragrafo 4.

L'ESMA opera una distinzione tra le diverse tipologie di indici di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento e tiene conto delle differenze nell'assetto proprietario e di controllo degli amministratori, della natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento, nonché del rischio e dell'incidenza di tale indice, anche alla luce della convergenza delle prassi di vigilanza sui requisiti di governance degli indici di riferimento a livello internazionale. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati agli amministratori di indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

 

     Art. 6. Requisiti del sistema dei controlli

1. Gli amministratori si dotano di un sistema dei controlli per garantire che i loro indici di riferimento siano forniti e pubblicati o messi a disposizione in conformità del presente regolamento.

2. Il sistema dei controlli è proporzionato al livello dei conflitti di interesse rilevati, all'entità della discrezionalità nella fornitura dell'indice di riferimento e alla natura dei dati per tale indice.

3. Il sistema dei controlli comprende:

a) la gestione del rischio operativo;

b) adeguati ed efficaci piani di continuità operativa e ripristino in caso di eventi catastrofici;

c) le procedure di emergenza in essere nel caso di un'interruzione del processo di fornitura dell'indice di riferimento.

4. Un amministratore definisce le misure volte a:

a) assicurare che i contributori si attengano al codice di condotta di cui all'articolo 15 e rispettino le norme applicabili relative ai dati;

b) monitorare i dati, tra cui, laddove possibile, i dati prima della pubblicazione dell'indice di riferimento e la convalida dei dati successivamente alla pubblicazione, al fine di rilevare errori e anomalie.

5. Il sistema dei controlli è opportunamente documentato, riesaminato e aggiornato e messo a disposizione della pertinente autorità competente e, su richiesta, degli utenti.

 

     Art. 7. Requisiti del quadro di responsabilità

1. L'amministratore si dota di un quadro di responsabilità riguardante la conservazione delle registrazioni, la revisione, il riesame e la procedura per i reclami, a dimostrazione dell'ottemperanza alle prescrizioni del presente regolamento.

2. L'amministratore nomina una funzione interna, dotata delle capacità necessarie a riesaminare e riferire sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.

3. Per gli indici di riferimento critici, l'amministratore nomina un revisore esterno indipendente che riesamini e riferisca, almeno una volta l'anno, sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.

4. Su richiesta dell'autorità competente pertinente, l'amministratore fornisce all'autorità competente pertinente i dettagli dei riesami e delle relazioni di cui al paragrafo 2. Su richiesta dell'autorità competente pertinente o di qualunque utente di un indice di riferimento, l'amministratore pubblica i dettagli dell'esito delle revisioni di cui al paragrafo 3.

 

     Art. 8. Requisiti per la conservazione delle registrazioni

1. L'amministratore conserva le registrazioni relative:

a) a tutti i dati, ivi compreso il loro utilizzo;

b) alla metodologia impiegata per la determinazione dell'indice di riferimento;

c) a qualunque esercizio di valutazione o discrezionalità da parte dell'amministratore e, se del caso, dei valutatori nella determinazione dell'indice di riferimento, incluse le motivazioni di detta valutazione o discrezionalità;

d) a eventuali dati ignorati, in particolare se conformi ai requisiti della metodologia dell'indice di riferimento, e la relativa motivazione;

e) ad altre variazioni nelle procedure e metodologie standard o deviazioni dalle stesse, comprese quelle avvenute in periodi di tensioni o perturbazioni del mercato;

f) alle identità dei notificatori e delle persone fisiche alle dipendenze dell'amministratore ai fini della determinazione degli indici di riferimento;

g) a tutti i documenti relativi a eventuali reclami, inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo; e

h) a conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche tra le persone alle dipendenze dell'amministratore e i fornitori di dati o i notificatori in relazione all'indice di riferimento.

2. L'amministratore conserva le registrazioni di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in forma tale da consentire di replicare e comprendere appieno la determinazione dell'indice di riferimento e permettere una revisione o valutazione dei dati, dei calcoli, delle valutazioni e della discrezionalità. Le conversazioni telefoniche o le comunicazioni elettroniche registrate conformemente al paragrafo 1, lettera h), sono fornite su richiesta alle persone coinvolte nelle conversazioni o comunicazioni e sono conservate per un periodo di tre anni.

 

     Art. 9. Meccanismo per la trattazione dei reclami

1. L'amministratore adotta e pubblica procedure scritte per il ricevimento, la trattazione e la conservazione dei reclami presentati, compresi quelli relativi al processo di determinazione degli indici di riferimento degli amministratori.

2. Il meccanismo per la gestione dei reclami garantisce che:

a) l'amministratore renda disponibile la strategia di gestione dei reclami, alla stregua della quale è possibile presentare reclami per contestare la rappresentatività della determinazione di uno specifico indice di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al procedimento di determinazione degli indici di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione alla determinazione di specifici indici di riferimento e altre decisioni relative al procedimento di determinazione degli indici di riferimento;

b) i reclami siano trattati in modo tempestivo ed equo e che l'esito della trattazione sia comunicato entro un periodo ragionevole di tempo a chi presenta il reclamo, a meno che tale comunicazione sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o al regolamento (UE) n. 596/2014; e

c) la trattazione sia condotta in maniera indipendente dal personale che è stato o è eventualmente coinvolto nell'oggetto del reclamo.

 

     Art. 10. Esternalizzazione

1. Gli amministratori non esternalizzano le funzioni della fornitura di un indice di riferimento in modo tale da pregiudicare sostanzialmente il controllo esercitato dall'amministratore sulla fornitura dell'indice di riferimento o la capacità dell'autorità competente pertinente di vigilare sull'indice di riferimento.

2. Qualora un amministratore esternalizzi a un fornitore di servizi le funzioni o i servizi e le attività relativi alla fornitura di un indice di riferimento, resta pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i suoi obblighi di cui al presente regolamento.

3. In caso di esternalizzazione, l'amministratore assicura il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;

b) l'amministratore mette a disposizione delle autorità competenti pertinenti l'identità e i compiti del fornitore di servizi che partecipa al processo di determinazione dell'indice di riferimento;

c) l'amministratore adotta misure idonee se risulta che il fornitore di servizi potrebbe non eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti;

d) l'amministratore conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;

e) il fornitore di servizi informa l'amministratore di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità del diritto e dei requisiti vigenti;

f) il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente pertinente per quanto riguarda le attività esternalizzate, e l'amministratore e l'autorità competente pertinente hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, e l'autorità competente pertinente è in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;

g) l'amministratore può porre termine, se necessario, agli accordi di esternalizzazione;

h) l'amministratore adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al procedimento di determinazione dell'indice di riferimento.

 

CAPO 2

Dati, metodologia e segnalazione delle violazioni

 

     Art. 11. Dati

1. La fornitura di un indice di riferimento deve attenersi ai seguenti requisiti relativi ai dati:

a) i dati devono essere sufficienti a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.

I dati devono essere dati sulle operazioni, ove siano disponibili e idonei. Qualora i dati sulle operazioni non siano sufficienti o idonei a rappresentare in maniera accurata e affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, è possibile usare dati non relativi alle operazioni, ivi comprese stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori;

b) i dati di cui alla lettera a) devono essere verificabili;

c) l'amministratore deve elaborare e pubblicare orientamenti chiari per quanto riguarda i tipi di dati, la priorità d'impiego dei diversi tipi di dati e l'esercizio delle valutazioni di esperti, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto alla lettera a) e della metodologia;

d) laddove un indice di riferimento si basi su dati ottenuti da fornitori di dati, l'amministratore deve ottenere, se del caso, i dati da un gruppo o campione rappresentativo e affidabile di fornitori di dati in modo tale da assicurare che l'indice di riferimento ottenuto sia affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;

e) l'amministratore non deve utilizzare dati ottenuti da un contributore se dispone di indicazioni per ritenere che tale contributore non si attiene al codice di condotta di cui all'articolo 15, e in tal caso deve ottenere dati rappresentativi disponibili al pubblico.

2. L'amministratore assicura che i controlli relativi ai dati includano:

a) criteri che determinano chi può effettuare la contribuzione di dati all'amministratore e un procedimento per la selezione dei contributori di dati;

b) un procedimento per la valutazione dei dati del contributore e per interrompere la contribuzione dei dati da parte del contributore, o per applicare altre sanzioni per non conformità al contributore, se del caso; e

c) un procedimento per la convalida dei dati, anche rispetto ad altri indicatori o dati, per assicurarne l'integrità e accuratezza.

3. Nel caso in cui i dati di un indice di riferimento siano forniti da una funzione di front office, vale a dire da reparti, divisioni, gruppi o personale dei contributori di dati o loro consociate che svolgano attività di determinazione di prezzi, negoziazione, vendita, marketing, attività pubblicitarie, di promozione e collocamento, strutturazione o intermediazione, l'amministratore:

a) si procura presso altre fonti dati in grado di corroborare i dati ricevuti; e

b) garantisce che i contributori di dati dispongano di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica.

4. Nel caso in cui l'amministratore ritenga che i dati non rappresentino il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, detto amministratore cambia, entro un periodo di tempo ragionevole, i dati, il contributore di dati o la metodologia per garantire che i dati siano rappresentativi di tale mercato o della realtà economica che l'indice deve misurare, oppure cessa la fornitura di tale indice di riferimento.

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili, come stabilito al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica di un contributore che l'amministratore è tenuto ad accertare, in conformità del paragrafo 3, lettera b), al fine di garantire l'integrità e l'accuratezza dei dati. Tuttavia, tali progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.

L'ESMA tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento e settori di cui al presente regolamento, della natura dei dati, delle caratteristiche del mercato sottostante o della realtà economica e del principio di proporzionalità, della vulnerabilità alla manipolazione degli indici di riferimento, nonché indici della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati agli amministratori di indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

 

     Art. 12. Metodologia

1. L'amministratore applica una metodologia per la determinazione di un indice di riferimento che:

a) sia solida e affidabile;

b) contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell'indice di riferimento;

c) sia rigorosa, continuativa e convalidabile, inclusi, se del caso, i test a posteriori rispetto ai dati sulle operazioni disponibili;

d) sia resiliente e assicuri che l'indice di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile, senza comprometterne l'integrità;

e) sia tracciabile e verificabile.

2. Nello sviluppo di una metodologia, l'amministratore dell'indice di riferimento:

a) tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la normale liquidità del mercato, la trasparenza della negoziazione e le posizioni degli operatori di mercato, la concentrazione e le dinamiche del mercato, nonché l'adeguatezza dei campioni a rappresentare il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;

b) determina cosa si intende per mercato attivo ai fini dell'indice di riferimento; e

c) stabilisce la priorità assegnata alle diverse tipologie di dati.

3. L'amministratore adotta e pubblica disposizioni chiare che individuano le circostanze in cui la quantità o la qualità dei dati scendono al di sotto degli standard richiesti per la metodologia di determinazione dell'indice di riferimento in modo accurato e affidabile e che descrivono se e in che modo l' indice di riferimento deve essere calcolato in tali circostanze.

 

     Art. 13. Trasparenza della metodologia

1. L'amministratore sviluppa, applica e amministra l'indice di riferimento e la metodologia in maniera trasparente. A tal fine, l'amministratore pubblica o mette a disposizione le seguenti informazioni:

a) gli elementi chiave della metodologia utilizzata dall'amministratore per ciascuno degli indici di riferimento forniti e pubblicati o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati;

b) i dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione di una data metodologia, nonché alla frequenza di tale riesame;

c) le procedure per la consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante proposta dall'amministratore nonché la motivazione di tali modifiche, inclusa una definizione di cosa costituisce una modifica rilevante e le circostanze in cui l'amministratore debba comunicare tali modifiche agli utenti.

2. Le procedure previste al paragrafo 1, lettera c), forniscono:

a) un preavviso, con un intervallo di tempo ben definito, che consente di analizzare e commentare l'impatto delle modifiche rilevanti proposte; e

b) le osservazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nonché la risposta dell'amministratore a dette osservazioni, da rendere accessibili dopo qualunque consultazione, salvo qualora l'autore delle osservazioni abbia avanzato richiesta di riservatezza.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano specificate ulteriormente le informazioni che l'amministratore deve fornire conformemente ai paragrafi 1 e 2, distinguendo tra le diverse tipologie di indici di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento. L'ESMA tiene conto della necessità di divulgare gli elementi della metodologia che forniscono informazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere le modalità di fornitura di un indice di riferimento, di valutarne la rappresentatività, l'importanza per particolari utenti e l'adeguatezza in quanto riferimento per strumenti finanziari e contratti finanziari, nonché di valutare il principio di proporzionalità. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati agli amministratori di indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare ulteriormente gli elementi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

     Art. 14. Segnalazione delle violazioni

1. L'amministratore stabilisce sistemi adeguati e controlli efficaci volti a garantire l'integrità dei dati allo scopo di essere in grado di individuare e segnalare all'autorità competente le condotte che possono comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento, conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014.

2. L'amministratore effettua il monitoraggio dei dati e dei fornitori di dati allo scopo di essere in grado di informare l'autorità competente e di fornire tutte le informazioni pertinenti laddove, in relazione all' indice di riferimento, l'amministratore sospetti che vi sia stata una condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione dell'indice di riferimento, a norma del regolamento (UE) n. 596/2014, inclusa qualsiasi collusione a tal fine.

L'autorità competente dell'amministratore trasmette, se del caso, tali informazioni all'autorità pertinente a norma del regolamento (UE) n. 596/2014.

3. Gli amministratori si dotano di procedure che consentano ai loro dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo di segnalare internamente le violazioni del presente regolamento.

 

CAPO 3

Codice di condotta e requisiti dei contributori

 

     Art. 15. Codice di condotta

1. Laddove un indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il suo amministratore elabora per ciascun indice di riferimento un codice di condotta che specifica chiaramente le responsabilità dei contributori in relazione alla contribuzione dei dati e garantisce la conformità di tale codice di condotta al presente regolamento. L'amministratore accerta il rispetto del codice di condotta da parte dei contributori in modo continuativo, almeno su base annua e in caso di modifica del codice stesso.

2. Il codice di condotta comprende almeno i seguenti elementi:

a) una chiara descrizione dei dati da fornire e dei requisiti necessari per assicurare la fornitura dei dati a norma degli articoli 11 e 14;

b) l'identificazione dei soggetti che possono effettuare la contribuzione di dati all'amministratore e le procedure per verificare l'identità di un contributore di dati e di eventuali notificatori, nonché l'autorizzazione dei notificatori che effettuano la contribuzione di dati per conto di un contributore;

c) le politiche volte ad assicurare che un contributore trasmetta tutti i dati pertinenti; e

d) i sistemi e controlli che un contributore è tenuto a istituire, inclusi:

i) le procedure per effettuare la contribuzione dei dati, compreso l'obbligo per il contributore di specificare se si tratta di dati sulle operazioni e se i dati sono conformi alle prescrizioni dell'amministratore;

ii) le politiche sull'uso di discrezionalità nella contribuzione dei dati;

iii) eventuali requisiti per la convalida dei dati prima che siano forniti all'amministratore;

iv) politiche sulla conservazione delle registrazioni;

v) obblighi di segnalazione dei dati sospetti;

vi) requisiti di gestione dei conflitti di interesse.

3. Gli amministratori possono elaborare un codice di condotta unico per ciascuna famiglia di indici di riferimento che forniscono.

4. Qualora, nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 41, l'autorità competente pertinente riscontri elementi del codice di condotta non conformi al presente regolamento, ne dà notifica all'amministratore interessato. Questi modifica il codice di condotta per assicurarne la conformità al presente regolamento entro 30 giorni dalla notifica.

5. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di applicazione della decisione di includere un indice di riferimento critico nell'elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 1, l'amministratore dell'indice di riferimento critico in questione notifica il codice di condotta all'autorità competente pertinente. L'autorità competente pertinente verifica entro 30 giorni se il contenuto del codice di condotta è conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Qualora l'autorità competente pertinente riscontri elementi non conformi alle prescrizioni del presente regolamento, si applica il paragrafo 4 del presente articolo.

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi del codice di condotta di cui al paragrafo 2 per le diverse tipologie di indici di riferimento e al fine di tenere conto degli sviluppi negli indici di riferimento e nei mercati finanziari.

L'ESMA tiene conto delle diverse caratteristiche degli indici di riferimento e dei contributori, in particolare in termini di differenze di dati e metodologie, e dei rischi di manipolazione dei dati nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 16. Requisiti di governance e controllo applicati ai contributori sottoposti a vigilanza

1. I seguenti requisiti di governance e controllo si applicano ai contributori sottoposti a vigilanza:

a) il contributore sottoposto a vigilanza assicura che la fornitura dei dati per gli indici di riferimento non subisca gli effetti di conflitti di interesse potenziali o esistenti e che, laddove si richieda discrezionalità, questa sia esercitata in maniera indipendente e leale sulla base di informazioni pertinenti, conformemente al codice di condotta di cui all'articolo 15;

b) il contributore sottoposto a vigilanza si dota di un sistema dei controlli che assicura l'integrità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati nonché la loro fornitura conformemente al presente regolamento e al codice di condotta di cui all'articolo 15.

2. I contributori sottoposti a vigilanza si dotano di sistemi e controlli efficaci per garantire l'integrità e l'affidabilità di tutti i dati di cui è effettuata la contribuzione all'amministratore, inclusi:

a) controlli relativi a chi può inviare i dati a un amministratore, compreso, se proporzionato, un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore;

b) una formazione adeguata per i notificatori, riguardante perlomeno il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014;

c) misure per la gestione dei conflitti di interesse, inclusa la separazione organizzativa dei dipendenti, se opportuno, e l'esame delle modalità di soppressione degli incentivi, creati da politiche retributive, alla manipolazione di un indice di riferimento;

d) la conservazione, per un periodo di tempo adeguato, delle registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati, di tutte le informazioni utilizzate per consentire al contributore di effettuare ciascuna trasmissione, e di tutti i conflitti di interesse potenziali o esistenti, inclusa tra l'altro l'esposizione del contributore agli strumenti finanziari che utilizzano un indice di riferimento;

e) la conservazione delle registrazioni delle revisioni interne ed esterne.

3. Se i dati si basano su valutazioni di esperti, i contributori sottoposti a vigilanza istituiscono, in aggiunta ai sistemi e controlli di cui al paragrafo 2, politiche sull'uso di valutazioni o discrezionalità e conservano le registrazioni dei motivi di tali valutazioni o discrezionalità. Se proporzionato, i contributori sottoposti a vigilanza tengono conto della natura dell'indice di riferimento e dei dati.

4. I contributori sottoposti a vigilanza cooperano pienamente con l'amministratore e l'autorità competente pertinente ai fini della revisione e vigilanza della fornitura degli indici di riferimento e rendono disponibili le informazioni e le registrazioni conformemente ai paragrafi 2 e 3.

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di governance, di sistemi e controlli e di politiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

L'ESMA tiene conto delle differenti caratteristiche degli indici di riferimento e dei contributori sottoposti a vigilanza, in particolare in termini di differenze di dati forniti e metodologie usate, dei rischi di manipolazione dei dati e della natura delle attività svolte dai contributori sottoposti a vigilanza, nonché dell'evoluzione degli indici di riferimento e dei mercati finanziari alla luce della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori sottoposti a vigilanza di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza per gli indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

 

TITOLO III

REQUISITI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INDICI DI RIFERIMENTO

CAPO 1

Indici di riferimento basati su dati regolamentati

 

     Art. 17. Indici di riferimento basati su dati regolamentati

1. L'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 15 e 16 non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento basati su dati regolamentati né alla contribuzione di dati per gli stessi. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati in relazione ai dati forniti interamente e direttamente, secondo quanto specificato all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24).

2. Gli articoli 24 e 25 o l'articolo 26 si applicano, se del caso, alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati, e alla fornitura e alla contribuzione di dati per gli stessi, utilizzati direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale fino a 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.

 

CAPO 2

Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

 

     Art. 18. Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

I requisiti specifici di cui all'allegato I si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in aggiunta ai requisiti di cui al titolo II o in sostituzione degli stessi.

Gli articoli 24, 25 e 26 non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

 

CAPO 3

Indici di riferimento per le merci

 

     Art. 19. Indici di riferimento per le merci

1. I requisiti specifici di cui all'allegato II si applicano in sostituzione dei requisiti di cui al titolo II, ad eccezione dell'articolo 10, alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci o a meno che l'indice di riferimento in questione non si basi su dati regolamentati o su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza.

Gli articoli 24, 25 e 26 non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci.

2. Se l'indice di riferimento per le merci è un indice di riferimento critico la cui attività sottostante è costituita dall'oro, dall'argento o dal platino, si applicano i requisiti di cui al titolo II anziché quelli di cui all'allegato II.

 

CAPO 4

Indici di riferimento critici

 

     Art. 20. Indici di riferimento critici

1. La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, al fine di redigere e rivedere almeno ogni due anni un elenco degli indici di riferimento forniti dagli amministratori ubicati nell'Unione che sono indici di riferimento critici, a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile;

b) l'indice di riferimento si basa sui dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto quale indice di riferimento critico in tale Stato membro secondo la procedura di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo;

c) l'indice di riferimento soddisfa tutti i seguenti criteri:

i) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 400 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile, ma inferiore al valore di cui alla lettera a);

ii) l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;

iii) nel caso in cui cessasse la fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

Se un indice di riferimento soddisfa i criteri di cui alla lettera c), punti ii) e iii), ma non soddisfa il criterio di cui alla lettera c), punto i), le autorità competenti degli Stati membri interessati, di concerto con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'amministratore, possono decidere che tale indice di riferimento dovrebbe essere riconosciuto come critico a norma del presente comma. In ogni caso, l'autorità competente dell'amministratore consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati. In caso di disaccordo tra le autorità competenti, l'autorità competente dell'amministratore decide se l'indice di riferimento dovrebbe essere riconosciuto come critico ai sensi del presente comma, tenendo conto dei motivi del disaccordo. Le autorità competenti o, in caso di disaccordo, l'autorità competente dell'amministratore, trasmettono la valutazione alla Commissione. Dopo aver ricevuto la valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente al presente paragrafo. Inoltre, in caso di disaccordo, l'autorità competente dell'amministratore trasmette la propria valutazione all'ESMA, che può pubblicare un parere.

2. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro di cui al paragrafo 1, lettera b), ritenga che un amministratore soggetto alla sua vigilanza fornisca un indice di riferimento che dovrebbe essere riconosciuto come critico, ne dà notifica all'ESMA e trasmette alla stessa una valutazione documentata.

3. Ai fini del paragrafo 2, l'autorità competente valuta se la cessazione dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati o di un panel di fornitori di dati non più rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica possa avere ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro interessato. Ai fini della sua valutazione, l'autorità competente prende in considerazione:

a) il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari collegati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno dello Stato membro e la loro importanza in termini di valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari e il valore totale dei fondi d'investimento in essere nello Stato membro;

b) il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari legati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno dello Stato membro e la loro importanza in termini di prodotto nazionale lordo dello Stato membro;

c) qualsiasi altro dato per valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro.

L'autorità competente procede al riesame della sua valutazione relativa alla criticità dell'indice di riferimento fornito in tale Stato membro almeno ogni due anni, ne dà notifica all'ESMA e trasmette alla stessa la nuova valutazione.

4. Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, l'ESMA pubblica un parere nel quale indica se la valutazione dell'autorità competente è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e lo trasmette alla Commissione, unitamente alla valutazione dell'autorità competente.

5. Dopo aver ricevuto il parere di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente al paragrafo 1.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di:

a) specificare le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento, anche in caso di riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento, nell'ottica di raffrontarli con le soglie di cui al paragrafo 1 e di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a);

b) rivedere il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione di indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati è prossimo alle soglie; tale revisione ha luogo almeno ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 2018;

c) specificare le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente articolo, tenendo conto di qualsiasi dato che aiuti a valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

Se del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato.

 

     Art. 21. Amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici

1. Qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intenda cessare la fornitura di tale indice di riferimento:

a) ne informa immediatamente la propria autorità competente; e

b) entro quattro settimane da tale notifica presenta una valutazione delle modalità di:

i) trasferimento dell'indice di riferimento a un nuovo amministratore; oppure

ii) cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l'amministratore non cessa la fornitura dell'indice di riferimento.

2. Dopo aver ricevuto dall'amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente:

a) informa l'ESMA e, ove applicabile, il collegio istituito a norma dell'articolo 46; e

b) entro quattro settimane, esegue una propria valutazione delle modalità con cui deve avvenire il trasferimento dell'indice di riferimento a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'amministratore non cessa la fornitura dell'indice di riferimento senza il consenso scritto dell'autorità competente.

3. In seguito al completamento della valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente ha la facoltà di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento finché:

a) la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;

b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure

c) l'indice di riferimento non sia più critico.

Ai fini del primo comma, l'autorità competente può imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento per un periodo non superiore a 12 mesi.

Al termine di tale periodo, l'autorità competente sottopone a riesame la sua decisione di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento e può, se necessario, estendere il periodo in questione di un opportuno periodo di tempo non superiore ad altri 12 mesi. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera complessivamente 24 mesi.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento critico debba porre fine alla sua attività a causa di una procedura di insolvenza, l'autorità competente esegue una valutazione per stabilire se e come sia possibile effettuare il trasferimento dell'indice di riferimento critico a un nuovo amministratore o cessarne la produzione in modo ordinato, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

 

     Art. 22. Attenuazione del potere di mercato degli amministratori di indici di riferimento critici

Fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione, nella fornitura di un indice di riferimento critico, l'amministratore adotta gli opportuni provvedimenti per garantire che le licenze dell'indice di riferimento e le informazioni relative a esso siano fornite a tutti gli utenti su basi eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

 

     Art. 23. Contribuzione di dati obbligatoria per gli indici di riferimento critici

1. Il presente articolo si applica agli indici di riferimento critici basati sui dati trasmessi da contributori di dati, e in relazione agli stessi, che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza.

2. Gli amministratori di uno o più indici di riferimento critici presentano ogni due anni alla loro autorità competente una valutazione della capacità di ciascun indice di riferimento critico da esso fornito di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.

3. Se un contributore per gli indici di riferimento critici sottoposto a vigilanza intende cessare la contribuzione di dati, lo notifica immediatamente per iscritto all'amministratore dell'indice di riferimento, che ne informa senza indugio la sua autorità competente. Se il contributore sottoposto a vigilanza è ubicato in un altro Stato membro, l'autorità competente dell'amministratore informa senza indugio l'autorità competente di tale contributore. L'amministratore dell'indice di riferimento fornisce alla sua autorità competente, quanto prima e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla notifica effettuata dal contributore, una valutazione delle implicazioni per la capacità dell'indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.

4. Dopo aver ricevuto dall'amministratore dell'indice di riferimento la valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e sulla base della stessa, l'autorità competente dell'amministratore informa immediatamente l'ESMA e, se del caso, il collegio ed effettua la propria valutazione della capacità dell'indice di riferimento di misurare il mercato sottostante e la realtà economica, tenendo conto della procedura istituita dall'amministratore per la cessazione dell'indice di riferimento a norma dell'articolo 28, paragrafo 1.

5. Dalla data in cui l'autorità competente dell'amministratore è informata dell'intenzione di un contributore di cessare la contribuzione di dati e fino al completamento della valutazione di cui al paragrafo 4, essa ha il potere di esigere che i contributori che hanno effettuato la notifica conformemente al paragrafo 3 continuino a effettuare la contribuzione di dati, per un periodo comunque non superiore a quattro settimane, senza imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di negoziare o di impegnarsi a negoziare.

6. Nel caso in cui, al termine del periodo di cui al paragrafo 5 e sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 4, l'autorità competente ritiene che la rappresentatività di un indice di riferimento critico sia a rischio, essa ha il potere di:

a) richiedere alle entità sottoposte a vigilanza selezionate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, incluse le entità che non forniscono ancora dati per l'indice di riferimento critico pertinente, di fornire i dati all'amministratore conformemente alla metodologia dell'amministratore, al codice di condotta di cui all'articolo 15 e ad altre norme. Tali prescrizioni si applicano per un periodo di tempo adeguato non superiore a 12 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione iniziale di rendere obbligatoria la contribuzione ai sensi del paragrafo 5 o, per le entità che non sono ancora contributori, dalla data in cui la decisione di rendere obbligatoria la contribuzione è adottata a norma del presente punto;

b) estendere il periodo di contribuzione obbligatoria di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi in seguito al riesame previsto al paragrafo 9 di una delle misure adottate ai sensi della lettera a) del presente paragrafo;

c) determinare le modalità e le tempistiche per la contribuzione dei dati senza imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di negoziare o di impegnarsi a negoziare;

d) imporre all'amministratore di modificare la metodologia, il codice di condotta di cui all'articolo 15 o altre norme dell'indice di riferimento critico.

Il periodo massimo di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del primo comma non supera complessivamente 24 mesi.

7. Ai fini del paragrafo 6, le entità sottoposte a vigilanza che sono tenute a effettuare la contribuzione di dati sono selezionate dall'autorità competente dell'amministratore, in stretta collaborazione con le autorità competenti delle entità sottoposte a vigilanza, sulla base della portata della partecipazione, effettiva e potenziale, dell'entità sottoposta a vigilanza al mercato che l'indice di riferimento intende misurare.

8. L'autorità competente di un contributore sottoposto a vigilanza cui è stato richiesto di effettuare una contribuzione per un indice di riferimento in forza delle misure adottate a norma del paragrafo 6, lettere a), b) o c), collabora con l'autorità competente dell'amministratore nell'applicazione di dette misure.

9. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 6, primo comma, lettera a), l'autorità competente dell'amministratore riesamina le misure adottate a norma del paragrafo 6. Essa procede alla revoca delle misure se ritiene:

a) che sia probabile che i contributori proseguano la contribuzione per almeno un anno in caso di revoca della misura il che deve essere dimostrato almeno da:

i) un impegno scritto del contributore nei confronti dell'amministratore e dell'autorità competente a proseguire la contribuzione dei dati per l'indice di riferimento critico per un periodo minimo di un anno in caso di revoca della misura;

ii) una relazione scritta dell'amministratore all'autorità competente attestante la sua valutazione che la continuità dell'indice di riferimento critico può essere assicurata una volta revocata la contribuzione obbligatoria;

b) che la fornitura dell'indice di riferimento possa continuare anche dopo che i contributori che hanno l'obbligo di effettuare la contribuzione di dati cessano di contribuire;

c) che sia disponibile un indice di riferimento sostitutivo accettabile e che gli utenti dell'indice di riferimento critico possano passare a detto sostituto a costi minimi, ciò che dovrà essere dimostrato almeno da una relazione scritta dell'amministratore che descriva le modalità di transizione a un indice di riferimento sostitutivo, la capacità degli utenti di passare a detto indice di riferimento e i costi a loro carico per il passaggio; oppure

d) che non sia possibile individuare adeguati contributori alternativi e che la cessazione della contribuzione da parte delle pertinenti entità sottoposte a vigilanza indebolirebbe l'indice di riferimento quanto basta per cessare lo stesso.

10. Nel caso in cui la fornitura di un indice di riferimento debba essere cessata, ogni contributore di dati per tale indice di riferimento sottoposto a vigilanza continua a effettuare la contribuzione di dati per il periodo stabilito dall'autorità competente, senza tuttavia superare il periodo massimo di 24 mesi di cui al paragrafo 6, secondo comma.

11. L'amministratore dà notifica all'autorità competente pertinente, non appena ragionevolmente possibile, in caso di eventuali violazioni da parte dei contributori dei requisiti di cui al paragrafo 6.

12. Ove un indice di riferimento sia riconosciuto critico secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafi da 2 a 5, l'autorità competente dell'amministratore ha il potere di richiedere dati a norma del paragrafo 5 e del paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente articolo solo dai contributori sottoposti a vigilanza ubicati nel proprio Stato membro.

 

CAPO 5

Indici di riferimento significativi

 

     Art. 24. Indici di riferimento significativi

1. Un indice di riferimento che non soddisfi una delle condizioni stabilite all'articolo 20, paragrafo 1, costituisce un indice di riferimento significativo se:

a) è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale medio di almeno 50 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile; oppure

b) non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi e la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di rivedere il metodo di calcolo utilizzato per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a),del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione degli indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati è prossimo a tale soglia. Tale revisione ha luogo almeno ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 2018.

3. Un amministratore informa immediatamente la sua autorità competente quando un suo indice di riferimento significativo scenda al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

     Art. 25. Esenzioni dai requisiti specifici relativ agli indici di riferimento significativi

1. Un amministratore può decidere di non applicare l'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o l'articolo 15, paragrafo 2, riguardo ai propri indici di riferimento significativi qualora tale amministratore ritenga che l'applicazione di uno o più di tali requisiti sarebbe sproporzionata alla luce della natura o dell'impatto dell'indice di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore.

2. Qualora l'amministratore decida di non applicare uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1, ne dà immediatamente notifica all'autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che l'applicazione di uno o più di tali requisiti sarebbe sproporzionata alla luce della natura o dell'impatto degli indici di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore.

3. Un'autorità competente può decidere che l'amministratore di un indice di riferimento significativo è comunque tenuto ad applicare uno o più dei requisiti stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 2, qualora lo ritenga opportuno alla luce della natura o dell'impatto degli indici di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore. Sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore, nella sua valutazione l'autorità competente tiene conto dei seguenti criteri:

a) la vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione;

b) la natura dei dati;

c) il livello dei conflitti di interesse;

d) il grado di discrezionalità dell'amministratore;

e) l'impatto dell'indice di riferimento sui mercati;

f) la natura, la portata e la complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento;

g) l'importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento legati all' indice di riferimento;

i) le dimensioni, la forma organizzativa o la struttura dell'amministratore.

4. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte di un amministratore ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente comunica all'amministratore la sua decisione di applicare un requisito aggiuntivo, a norma del paragrafo 3. Se la notifica all'autorità competente è effettuata nel corso di una procedura di autorizzazione o di registrazione, si applicano i termini di cui all'articolo 34.

5. Nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza conformemente all'articolo 41, un'autorità competente riesamina regolarmente la valutazione da essa effettuata a norma del paragrafo 3 del presente articolo per stabilire se sia ancora valida.

6. Se un'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che le informazioni che le sono state fornite a norma del paragrafo 2 del presente articolo siano incomplete o che siano necessarie informazioni supplementari, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 4 del presente articolo inizia a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni complementari sono fornite dall'amministratore, salvo che i termini di cui all'articolo 34 si applichino a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

7. Ove un amministratore di un indice di riferimento significativo non adempia a uno o più dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 2, esso pubblica e mantiene aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono chiaramente indicate le ragioni per cui è opportuno che tale amministratore non rispetti dette disposizioni.

8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per definire un modello per la dichiarazione di conformità cui al paragrafo 7.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 3.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

CAPO 6

Indici di riferimento non significativi

 

     Art. 26. Indici di riferimento non significativi

1. L'amministratore può decidere di non applicare l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 7, lettere c), d) ed e), e l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, l'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 5, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e c), l'articolo 11 paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafi 2 e 3, agli indici di riferimento non significativi.

2. L'amministratore informa immediatamente la sua autorità competente quando un suo indice di riferimento non significativo supera la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a). In tal caso, si conforma ai requisiti applicabili agli indici di riferimento significativi entro tre mesi.

3. Ove l'amministratore di un indice di riferimento non significativo decida di non applicare uno o più delle disposizioni di cui al paragrafo 1, pubblica e mantiene aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono chiaramente indicate le ragioni per cui è opportuno che tale amministratore non rispetti dette disposizioni. L'amministratore trasmette la dichiarazione di conformità alla sua autorità competente.

4. L'autorità competente pertinente riesamina la dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e può chiedere ulteriori informazioni all'amministratore in relazione ai suoi indici di riferimento non significativi conformemente all'articolo 41 ed esigere modifiche per garantire la conformità al presente regolamento.

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per definire un modello per la dichiarazione di conformità cui al paragrafo 3.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

TITOLO IV

TRASPARENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI

 

     Art. 27. Dichiarazione sull'indice di riferimento

1. Entro due settimane dall'inserimento di un amministratore nel registro di cui all'articolo 36, gli amministratori pubblicano una dichiarazione, in modo da garantire un accesso equo e semplice, per ciascun indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell'Unione a norma dell'articolo 29.

Se un amministratore avvia la fornitura di un nuovo indice di riferimento o di una nuova famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell'Unione conformemente all'articolo 29, pubblica, entro due settimane e in modo da garantire un accesso equo e semplice, una dichiarazione per ciascun nuovo indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna nuova famiglia di indici di riferimento.

Gli amministratori riesaminano e, ove necessario, aggiornano la dichiarazione per ciascun indice di riferimento o per ciascuna famiglia di indici di riferimento in caso di modifica alle informazioni da fornire a norma del presente articolo e almeno ogni due anni.

La dichiarazione per l'indice di riferimento:

a) definisce in maniera chiara e inequivocabile il mercato o la realtà economica misurati dall' indice di riferimento e le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile;

b) contiene specifiche tecniche che individuano in maniera chiara e inequivocabile gli elementi del calcolo dell'indice di riferimento in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità, i criteri applicabili all'esercizio della discrezionalità e la posizione delle persone dalle quali può essere esercitata nonché le modalità di successiva valutazione della discrezionalità;

c) informa della possibilità che alcuni fattori, inclusi fattori esterni al di fuori del controllo dell'amministratore, possono richiedere variazioni o la cessazione dell'indice di riferimento; e

d) avvisa gli utilizzatori che le variazioni o la cessazione dell'indice di riferimento possono ripercuotersi sui contratti finanziari e sugli strumenti finanziari legati all'indice di riferimento o alla misurazione della performance dei fondi di investimento.

2. La dichiarazione sull'indice di riferimento contiene almeno:

a) le definizioni di tutti i termini fondamentali relativi all' indice di riferimento;

b) il motivo dell'adozione della metodologia dell'indice di riferimento e le procedure per il riesame e l'approvazione della stessa;

c) i criteri e le procedure usati per determinare l'indice di riferimento, inclusa una descrizione dei dati, la priorità conferita ai diversi tipi di dati, i dati minimi necessari per determinare un indice di riferimento, l'uso di modelli o metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti dell'indice di un indice di riferimento;

d) i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio delle valutazioni o della discrezionalità da parte dell'amministratore o dei fornitori di dati, per assicurare la coerenza nell'uso di tali valutazioni o discrezionalità;

e) le procedure che disciplinano la determinazione dell'indice di riferimento in periodi di tensione, o in periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti dell'indice di riferimento in detti periodi;

f) le procedure per trattare gli errori nei dati o nella determinazione dell'indice di riferimento, anche quando è necessario determinare nuovamente l' indice di riferimento; e

g) l'individuazione dei potenziali limiti di un indice di riferimento, inclusi il suo funzionamento nei mercati illiquidi o frammentati e la possibile concentrazione dei dati forniti.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento e i casi in cui è necessario un aggiornamento della dichiarazione stessa.

L'ESMA opera una distinzione tra diverse tipologie di indici di riferimento e settori di cui al presente regolamento, e tiene conto del principio di proporzionalità.

L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 28. Variazioni e cessazione degli indici di riferimento

1. Gli amministratori pubblicano, unitamente alla dichiarazione sull'indice di riferimento di cui all'articolo 27, una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento che può essere utilizzato nell'Unione conformemente all'articolo 29, paragrafo 1. La procedura può essere redatta, se del caso, per famiglie di indici di riferimento ed è aggiornata e pubblicata ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti.

2. Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti.

 

TITOLO V

USO DI INDICI DI RIFERIMENTO NELL'UNIONE

 

     Art. 29. Uso di indici di riferimento

1. Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se i indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36.

2. Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un amministratore incluso nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

 

     Art. 30. Equivalenza

1. Per utilizzare nell'Unione, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, un indice di riferimento o una combinazione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo, l'indice di riferimento e l'amministratore devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 36. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per essere inclusi nel registro:

a) la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo;

b) l'amministratore sia autorizzato o registrato, e soggetto a vigilanza, in detto paese terzo;

c) l'amministratore abbia notificato all'ESMA il proprio consenso all'uso degli indici di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione, l'elenco degli indici di riferimento per i quali ha prestato il proprio consenso all'utilizzo nell'Unione e l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo; e

d) gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano operativi.

2. La Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiari che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a) gli amministratori autorizzati o registrati in detto paese terzo soddisfano requisiti legalmente vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi; e

b) i requisiti vincolanti sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo;

Tali atti di esecuzione vengono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3. In alternativa, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiari che:

a) i requisiti vincolanti in un paese terzo in relazione ad amministratori specifici o indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento specifici sono equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi; e

b) tali amministratori specifici o indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento specifici sono soggette a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.

Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

4. L'ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 o 3. Detti accordi specificano quanto meno:

a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, incluso l'accesso a tutte le informazioni pertinenti riguardanti l'amministratore autorizzato del paese terzo richieste dall'ESMA;

b) il meccanismo per la notifica immediata all'ESMA laddove l'autorità competente di un paese terzo consideri uno degli amministratori autorizzati del paese terzo soggetti alla sua vigilanza in violazione delle condizioni della sua autorizzazione o altra normativa nazionale nel paese terzo;

c) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, incluse le ispezioni in loco.

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4, in modo da assicurare che le autorità competenti e l'ESMA siano in grado di esercitare tutti i poteri di vigilanza previsti dal presente regolamento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 31. Cancellazione della registrazione di un amministratore ubicato in un paese terzo

1. L'ESMA cancella la registrazione di un amministratore ubicato in un paese terzo rimuovendo tale amministratore dal registro di cui all'articolo 36, qualora abbia fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che l'amministratore:

a) agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi indici di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati; o

b) abbia commesso una grave violazione della normativa nazionale o delle altre disposizioni applicabili nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2 o 3.

2. L'ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'ESMA ha investito della questione l'autorità competente del paese terzo, ma quest'ultima non ha adottato misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione o non è stata in grado di dimostrare che l'amministratore in questione si conforma ai requisiti applicabili in quel paese;

b) l'ESMA ha informato l'autorità competente del paese terzo della sua intenzione di cancellare la registrazione dell'amministratore almeno 30 giorni prima della cancellazione.

3. L'ESMA informa senza indugio le altre autorità competenti in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet.

 

     Art. 32. Riconoscimento di un amministratore ubicato in un paese terzo

1. Finché non è adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 30, paragrafo 2 o 3, un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo può essere utilizzato dalle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione purché l'amministratore ottenga il riconoscimento preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di riferimento conformemente al presente articolo.

2. Un amministratore ubicato in un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve soddisfare i requisiti definiti nel presente regolamento a eccezione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23. L'amministratore può soddisfare detta condizione applicando i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, purché detta applicazione sia equivalente alla conformità con i requisiti definiti nel presente regolamento a esclusione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23.

Allo scopo di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi della IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento può affidarsi alla valutazione di un revisore esterno indipendente o, se l'amministratore ubicato in un paese terzo è soggetto a vigilanza, al certificato fornito dall'autorità competente del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato.

Se e nella misura in cui l'amministratore è in grado di dimostrare che un indice di riferimento che fornisce è un indice di riferimento fondato su dati regolamentati o è un indice di riferimento per le merci che non si basa su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, non sussiste per l'amministratore l'obbligo di rispettare i requisiti non applicabili alla fornitura di indici di riferimento fondati su dati regolamentati e di indici di riferimento per le merci, a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 19, paragrafo 1, rispettivamente.

3. Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 dispone di un rappresentante legale stabilito nello Stato membro di riferimento. Il rappresentante legale è una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che, espressamente nominato dall'amministratore ubicato in un paese terzo, agisce in suo nome nei confronti delle autorità e di qualsiasi altro soggetto nell'Unione in relazione agli obblighi dell'amministratore di cui al presente regolamento. Il rappresentante legale esegue la funzione di sorveglianza in relazione all'attività di fornitura di un indice di riferimento svolta dall'amministratore in conformità del presente regolamento congiuntamente all'amministratore e, a tale proposito, è responsabile dinanzi all'autorità competente dello Stato membro di riferimento.

4. Lo Stato membro di riferimento di un amministratore ubicato in un paese terzo è determinato come segue:

a) se un amministratore è parte di un gruppo che include più di un'entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicata l'entità sottoposta a vigilanza. La suddetta entità sottoposta a vigilanza è nominata rappresentante legale ai fini del paragrafo 3;

b) nei casi in cui non è applicabile la lettera a), se un amministratore è parte di un gruppo che include più di un'entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicato il maggior numero di entità sottoposte a vigilanza o, nel caso in cui vi sia un pari numero di entità sottoposte a vigilanza, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento legati all'indice di riferimento è più alto. Una delle entità sottoposte a vigilanza nello Stato membro di riferimento stabilito in conformità della presente lettera è nominata rappresentante legale ai fini del paragrafo 3;

c) nei casi in cui non sia applicabile né la lettera a) né la lettera b) del presente paragrafo, se uno o più indici di riferimento forniti dall'amministratore sono usati come riferimento per strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE in uno o più Stati membri, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui lo strumento finanziario collegato a uno di detti indici di riferimento è stato ammesso alla negoziazione o è stato negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione ed è ancora negoziato. Se gli strumenti finanziari pertinenti sono stati ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione contemporaneamente in diversi Stati membri e sono ancora negoziati, lo Stato membro di riferimento è quello in cui il in cui il valore degli strumenti finanziari dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento legati all'indice di riferimento è più alto;

d) nei casi in cui non sono applicabili le lettere a), b) e c), se uno o più indici di riferimento forniti dall'amministratore sono usati dalle entità sottoposte a vigilanza in più di uno Stato membro, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicato il maggior numero di dette entità sottoposte a vigilanza o, nel caso in cui vi sia un pari numero di entità sottoposte a vigilanza, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento legati all'indice di riferimento è più alto;

e) nei casi in cui non sono applicabili le lettere a), b), c) e d), e se l'amministratore ha stipulato con un'entità sottoposta a vigilanza un accordo che consente l'utilizzo di un indice di riferimento da esso fornito, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicata detta entità sottoposta a vigilanza.

5. Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente di aver adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 e fornisce l'elenco degli indici di riferimento, correnti o previsti, che possono essere utilizzati nell'Unione e, se del caso, indica l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Se ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non siano rispettate, l'autorità competente respinge la richiesta di riconoscimento e ne espone i motivi. In aggiunta, il riconoscimento non è concesso se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

a) se un amministratore ubicato in un paese terzo è sottoposto a vigilanza, è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e l'autorità del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 30, paragrafo 5, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni che consenta all'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in conformità del presente regolamento;

b) l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell'autorità competente nel quadro del presente regolamento non è ostacolato dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è ubicato l'amministratore, né, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine delle autorità di vigilanza del paese terzo.

6. Se l'autorità competente dello Stato membro di riferimento ritiene che un amministratore ubicato in un paese terzo fornisca un indice di riferimento che soddisfi le condizioni di un indice di riferimento significativo o non significativo in conformità degli articoli 24 e 26 rispettivamente, ne informa prontamente l'ESMA. Essa avvalora tale valutazione con le informazioni fornite dall'amministratore nella pertinente domanda di riconoscimento.

Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al primo comma, l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in merito al tipo di indice di riferimento e ai requisiti applicabili alla sua fornitura, in conformità degli articoli 24, 25 e 26. In particolare, il parere può menzionare se l'ESMA considera soddisfatte le condizioni di tale tipologia sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore nella domanda di riconoscimento.

Il termine di cui al paragrafo 5 è sospeso a decorrere dalla data in cui la notifica è ricevuta dall'ESMA fino alla trasmissione del parere da parte dell'ESMA in conformità del presente paragrafo.

Se propone di concedere il riconoscimento in difformità dal parere dell'ESMA di cui al secondo comma, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento ne informa l'ESMA, esponendone le motivazioni. L'ESMA pubblica l'informazione secondo cui l'autorità competente non rispetta o non intende rispettare il suo parere. L'ESMA può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni fornite dall'autorità competente riguardo al mancato rispetto del parere in questione. L'autorità competente interessata riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

7. L'autorità competente dello Stato membro di riferimento comunica all'ESMA qualunque decisione di riconoscere un amministratore ubicato in un paese terzo entro cinque giorni lavorativi, congiuntamente all'elenco degli indici di riferimento forniti dall'amministratore che possono essere usati nell'Unione e, se del caso, all'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

8. L'autorità competente dello Stato membro di riferimento sospende o, ove del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 5, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che l'amministratore agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi dell'utente dei suoi indici di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati o che abbia commesso una grave violazione delle disposizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento o che abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.

9. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 5 e, in particolare, la presentazione delle informazioni richieste al paragrafo 6.

Nel caso in cui tali progetti di norme tecniche di regolamentazione siano elaborati, l'ESMA li sottopone alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 33. Avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo

1. Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente all'articolo 34 o qualunque altra entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione con un ruolo chiaro e ben definito all'interno del sistema dei controlli o del quadro di responsabilità dell'amministratore di un paese terzo, che siano in grado di monitorare efficacemente la fornitura degli indici di riferimento, possono chiedere all'autorità competente pertinente di avallare un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base permanente, alla propria autorità competente che la fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento da avallare soddisfa, su base obbligatoria o volontaria, requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento;

b) l'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente l'attività di fornitura di un indice di riferimento in un paese terzo e gestire i rischi associati;

c) sussiste un motivo obiettivo per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e per l'avallo dell'utilizzo di tale indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento nell'Unione.

Ai fini della lettera a), per accertare se la fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento da avallare soddisfa requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento, l'autorità competente può considerare se la conformità della fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, sia equivalente alla conformità ai requisiti sanciti nel presente regolamento.

2. Un amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che presenta la domanda di avallo di cui al paragrafo 1 fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte.

3. Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'autorità competente pertinente la esamina e decide se approvarla o respingerla. L'autorità competente comunica all'ESMA l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento avallati.

4. Un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento avallati sono considerati forniti dall'amministratore o dall'entità sottoposta a vigilanza che ne ha richiesto l'avallo L'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo non ricorre all'avallo con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente regolamento.

5. L'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che ha avallato un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo rimane pienamente responsabile di tale indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento e del rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

6. Qualora l'autorità competente dell'amministratore o di altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte, ha il potere di imporre all'amministratore o ad altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo la cessazione dello stesso e informa l'ESMA al riguardo. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'articolo 28.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 riguardo alle misure atte a determinare le condizioni in cui l'autorità competente pertinente possa stabilire se sussistono motivi obiettivi per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e del loro avallo ai fini del loro utilizzo nell'Unione. La Commissione considera elementi quali le specificità del mercato o della realtà economica sottostante che l'indice di riferimento intende misurare, la necessità di prossimità della fornitura dell'indice di riferimento a tale mercato o realtà economica, la necessità di prossimità della fornitura dell'indice di riferimento ai fornitori di dati, la disponibilità materiale di dati a causa dei diversi fusi orari e le competenze specifiche necessarie per la fornitura di indici di riferimento.

 

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONE, REGISTRAZIONE E VIGILANZA DEGLI AMMINISTRATORI

CAPO 1

Autorizzazione e registrazione

 

     Art. 34. Autorizzazione e registrazione dell'amministratore

1. Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che intende fungere da amministratore presenta domanda all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 40, dello Stato membro in cui tale persona è ubicata, al fine di ricevere:

a) un'autorizzazione, se fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento ai sensi del presente regolamento;

b) una registrazione, se si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, diversa da un amministratore, che fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento ai sensi del presente regolamento, a condizione che l'attività di fornitura dell'indice di riferimento non sia vietata dalla normativa settoriale applicabile all'entità sottoposta a vigilanza e che nessuno degli indici forniti sia qualificabile come indice di riferimento critico; o

c) una registrazione, se fornisce o intende fornire solamente indici che sarebbero qualificabili come indici di riferimento non significativi.

2. Gli amministratori autorizzati o registrati rispettano costantemente le condizioni di cui al presente regolamento e notificano all'autorità competente eventuali variazioni rilevanti delle stesse.

3. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dal richiedente come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento.

4. Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente di aver adottato, alla data dell'autorizzazione o della registrazione, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti contenuti nel presente regolamento.

5. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente pertinente valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente pertinente. Il termine di cui al presente paragrafo inizia a decorrere dalla data in cui il richiedente fornisce dette informazioni aggiuntive.

6. L'autorità competente pertinente:

a) esamina la domanda di autorizzazione e adotta la decisione di concedere o negare l'autorizzazione al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento di una domanda completa;

b) esamina la domanda di registrazione e adotta la decisione di approvare o negare la registrazione del richiedente entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda completa.

Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione di cui al primo comma, l'autorità competente informa il richiedente. Se l'autorità competente rifiuta di autorizzare o registrare il richiedente, fornisce le motivazioni della sua decisione.

7. L'autorità competente notifica all'ESMA qualunque decisione di concedere l'autorizzazione o approvare la registrazione a un richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla data di adozione di tale decisione.

8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione, tenendo conto del fatto che l'autorizzazione e la registrazione sono due procedimenti distinti e che la prima richiede una valutazione più approfondita della domanda dell'amministratore, nonché del principio di proporzionalità, della natura delle entità sottoposte a vigilanza richiedenti la registrazione in conformità della lettera b) del paragrafo 1 e dei costi per i richiedenti e le autorità competenti.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 35. Revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione

1. L'autorità competente può revocare o sospendere l'autorizzazione o la registrazione qualora l'amministratore:

a) rinunci espressamente all'autorizzazione o alla registrazione o non abbia fornito indici di riferimento negli ultimi 12 mesi;

b) abbia ottenuto l'autorizzazione o la registrazione, oppure abbia avallato un indice di riferimento, rendendo false dichiarazioni o con altri mezzi illeciti;

c) non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato o registrato; o

d) abbia gravemente e ripetutamente violato le disposizioni del presente regolamento.

2. L'autorità competente notifica la propria decisione all'ESMA entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di tale decisione.

L'ESMA aggiorna tempestivamente il registro di cui all'articolo 36.

3. A seguito dell'adozione di una decisione di sospendere l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore, e qualora la cessazione dell'indice di riferimento determini un evento di forza maggiore, eluda o comunque violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario o le regole di un fondo d'investimento collegato a detto indice di riferimento, secondo quanto specificato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 51, paragrafo 6, la fornitura dell'indice di riferimento in questione può essere consentita dall'autorità competente pertinente dello Stato membro in cui l'amministratore è ubicato fino alla revoca della decisione di sospensione. Durante tale periodo, l'uso di detto indice di riferimento da parte delle entità sottoposte a vigilanza è consentito solo per contratti finanziari, strumenti finanziari e fondi d'investimento già associati all'indice di riferimento.

4. A seguito dell'adozione di una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore, si applica l'articolo 28, paragrafo 2.

 

     Art. 36. Registro degli amministratori e degli indici di riferimento

1. L'ESMA istituisce e tiene un registro pubblico contenente le seguenti informazioni:

a) l'identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza;

b) l'identità degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;

c) l'identità degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;

d) gli indici di riferimento avallati secondo la procedura di cui all'articolo 33, le identità dei loro amministratori e le identità degli amministratori che richiedono l'avallo o delle entità sottoposte a vigilanza che richiedono l'avallo.

2. Il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell'ESMA ed è aggiornato tempestivamente, in funzione delle necessità.

 

CAPO 2

Cooperazione ai fini della vigilanza

 

     Art. 37. Delega di compiti fra autorità competenti

1. A norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010 un'autorità competente può delegare i suoi compiti ai sensi del presente regolamento all'autorità competente di un altro Stato membro previo consenso di quest'ultima.

Le autorità competenti notificano all'ESMA qualsiasi proposta di delega 60 giorni prima dell'entrata in vigore della stessa.

2. Un'autorità competente può delegare una parte dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento all'ESMA, previo assenso di quest'ultima.

3. L'ESMA notifica agli Stati membri le proposte di delega entro sette giorni lavorativi. L'ESMA pubblica i dettagli di eventuali deleghe accettate entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

 

     Art. 38. Diffusione di informazioni di un altro Stato membro

Un'autorità competente può divulgare le informazioni ricevute da un'altra autorità competente soltanto se:

a) ha ottenuto il consenso scritto di tale autorità competente e se le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità competente ha espresso il suo consenso; o

b) tale divulgazione è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

 

     Art. 39. Cooperazione in materia di ispezioni e indagini in loco

1. Un'autorità competente può chiedere l'assistenza di un'altra autorità competente ai fini di ispezioni o indagini in loco. L'autorità competente che riceve la richiesta coopera per quanto possibile e opportuno.

2. Un'autorità competente che presenta una richiesta di cui al paragrafo 1 ne informa l'ESMA. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono chiedere all'ESMA di assumere il coordinamento delle indagini o ispezioni in loco.

3. Quando un'autorità competente riceve da un'altra autorità competente la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, può:

a) effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;

b) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;

c) nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco o forniscano sostegno.

 

CAPO 3

Ruolo delle autorità competenti

 

     Art. 40. Autorità competenti

1. Per gli amministratori e le entità sottoposti a vigilanza, ciascuno Stato membro designa l'autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento e ne informa la Commissione e l'ESMA.

2. Quando uno Stato membro designa più di una autorità competente ne stabilisce chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri.

3. L'ESMA pubblica sul proprio sito Internet un elenco delle autorità competenti designate a norma dei paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 41. Poteri delle autorità competenti

1. Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:

a) avere accesso a qualsiasi documento e altri dati in qualunque forma, e possono riceverne o estrarne copia;

b) richiedere o esigere informazioni da qualsiasi persona coinvolta nella fornitura, o nella contribuzione, di un indice di riferimento, compresi i fornitori di servizi a cui siano stati esternalizzati le funzioni, i servizi o le attività relativi alla fornitura di un indice di riferimento di cui all'articolo 10, nonché dai loro mandanti e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

c) chiedere, in relazione agli indici di riferimento per le merci, informazioni ai contributori sui relativi mercati a pronti in base, ove applicabile, a formati standard e relazioni sulle operazioni e avere accesso diretto ai sistemi dei trader;

d) effettuare ispezioni o indagini in loco, presso luoghi diversi dalle abitazioni private delle persone fisiche;

e) accedere, fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, ai locali di persone giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che i documenti o altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, conformemente alla legislazione nazionale, tale potere sarà esercitato solo dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione;

f) esigere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza;

g) chiedere il congelamento o il sequestro di attivi o entrambe le cose;

h) chiedere la cessazione temporanea di qualunque prassi che l'autorità competente consideri contraria al presente regolamento;

i) imporre un divieto temporaneo all'esercizio dell'attività professionale;

j) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta informazione del pubblico circa la fornitura degli indici di riferimento, anche imponendo all'amministratore pertinente o a una persona che ha pubblicato o diffuso l'indice di riferimento o a entrambi di pubblicare una dichiarazione correttiva in merito a dati forniti precedentemente o a cifre dell'indice di riferimento.

2. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 42, in conformità dei loro quadri giuridici nazionali, attraverso le seguenti modalità:

a) direttamente;

b) in collaborazione con altre autorità o con imprese che operano sul mercato;

c) sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che operano sul mercato;

d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Per l'esercizio di tali poteri, le autorità competenti si dotano di adeguate ed efficaci misure di salvaguardia dei diritti della difesa e dei diritti fondamentali.

3. Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

4. Un amministratore o qualsiasi altra entità sottoposta a vigilanza, che renda disponibili le informazioni all'autorità competente in conformità del paragrafo 1, non sono considerati trasgressori di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte da una disposizione contrattuale, legislativa, regolamentare o amministrativa.

 

     Art. 42. Sanzioni e altre misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità dell'articolo 41 e il diritto degli Stati membri di infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di infliggere sanzioni e altre misure amministrative adeguate quanto meno alle seguenti violazioni:

a) una violazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34, laddove applicabili; e

b) la mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall'articolo 41.

Tali sanzioni o altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. In presenza di una violazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di infliggere almeno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative:

a) l'ordine diretto all'amministratore o all'entità sottoposta a vigilanza responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

b) la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

c) una dichiarazione pubblica che indica l'amministratore o l'entità sottoposta a vigilanza responsabile e la natura della violazione;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione di un amministratore;

e) l'interdizione temporanea, che proibisca a qualsiasi persona fisica ritenuta responsabile della violazione, lo svolgimento di funzioni di gestione per amministratori o fornitori di dati sottoposti a vigilanza;

f) l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; o

g) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i) 500 000 EUR per violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34 o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016; o

ii) 100 000 EUR per violazioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o dell'articolo 11, paragrafo 4, o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016;

h) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i) per le violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016, oppure il 10 % del fatturato totale annuo che risulta dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, quale sia l'importo maggiore; o

ii) per le violazioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o dell'articolo 11, paragrafo 4, 250 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016, oppure il 2 % del fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, quale sia l'importo maggiore.

Ai fini della lettera h), punti i) e ii), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 12 ) per le banche e alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 13 ) per le imprese di assicurazioni che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo o, se si tratta di un'associazione, il 10 % dei fatturati aggregati dei membri.

3. Entro il 1 gennaio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le norme di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme per le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1, ove le violazioni di cui a tale paragrafo sono oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le pertinenti disposizioni del diritto penale unitamente alla notifica di cui al primo comma del presente paragrafo.

Essi ne comunicano tempestivamente alla Commissione e all'ESMA ogni successiva modifica.

4. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 1 e possono prevedere sanzioni più elevate di quelle stabilite al paragrafo 2.

 

     Art. 43. Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

1. Gli Stati membri assicurano che, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative, le autorità competenti prendono in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria e l'economia reale;

c) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

d) la solidità finanziaria della persona responsabile, indicata in particolare dal fatturato totale annuo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;

e) il livello dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona responsabile, quando possono essere determinati;

f) il livello di collaborazione della persona responsabile con l'autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;

g) precedenti violazioni commesse dalla persona in questione;

h) le misure adottate, successivamente alla violazione, da una persona responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di infliggere sanzioni amministrative e altre misure amministrative di cui all'articolo 42, le autorità competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni e altre misure amministrative producano i risultati auspicati dal presente regolamento. Inoltre, esse coordinano le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione dei poteri di vigilanza e investigativi, nonché delle sanzioni amministrative, incluse sanzioni pecuniarie, e delle altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere.

 

     Art. 44. Obbligo di cooperare

1. Qualora abbiano deciso, conformemente all'articolo 42, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni menzionate in detto articolo, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento. Tali autorità competenti forniscono tali informazioni ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l'ESMA ai fini del presente regolamento.

2. Le autorità competenti forniscono assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e cooperano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza. Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda azioni tese a facilitare la riscossione di sanzioni pecuniarie.

 

     Art. 45. Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il paragrafo 2, un'autorità competente pubblica le decisioni che irrogano una sanzione o altra misura amministrativa per violazioni del presente regolamento sul suo sito Internet ufficiale subito dopo aver comunicato la decisione alla persona sottoposta a tale decisione. Tale pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone sottoposte alla decisione.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

2. Laddove un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica sottoposta alla decisione o dei dati personali di una persona fisica sarebbe sproporzionata a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dei suddetti dati, o qualora tale pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, l'autorità competente agisce in uno dei seguenti modi:

a) rinvia la pubblicazione della decisione di irrogare una sanzione o una misura fino al momento in cui le motivazioni per tale rinvio vengano meno;

b) pubblica la decisione in forma anonima in conformità del diritto nazionale, ove la pubblicazione anonima assicuri un'efficace protezione dei dati personali in questione;

c) non pubblica affatto la decisione nel caso in cui sia del parere che la pubblicazione in conformità delle lettere a) o b) sia ritenuta insufficiente ad assicurare:

i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o

ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui decida di pubblicare una decisione in forma anonima di cui alla lettera b) del primo comma, l'autorità competente può posticipare la pubblicazione dei dati pertinenti per un periodo di tempo ragionevole ove sia prevedibile che durante tale periodo le ragioni della pubblicazione in forma anonima vengano meno;

3. Laddove la decisione sia subordinata a un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o altra autorità nazionale, l'autorità competente pubblica altresì, immediatamente, sul suo sito Internet ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull'esito del ricorso. Inoltre, sono pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di irrogare una sanzione o misura.

4. L'autorità competente assicura che ogni decisione che è pubblicata in conformità del presente articolo resti accessibile sul suo sito Internet ufficiale per un periodo di almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione rimangono sul sito Internet ufficiale dell'autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

5. Gli Stati membri inviano all'ESMA, con cadenza annuale, informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e altre misure amministrative imposte conformemente all'articolo 42. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. L'ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell'articolo 42, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste da detto articolo, le loro autorità competenti forniscono all'ESMA su base annua dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.

 

     Art. 46. Collegi

1. Entro 30 giorni lavorativi dall'inclusione di un indice di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), nell'elenco degli indici di riferimento critici, fatta eccezione per gli indici di riferimento per i quali la maggior parte dei contributori non è costituita da entità sottoposte a vigilanza, l'autorità competente istituisce un collegio.

2. Il collegio è composto dall'autorità competente dell'amministratore, dall'ESMA e dalle autorità competenti dei contributori sottoposti a vigilanza.

3. Le autorità competenti di altri Stati membri hanno il diritto di far parte del collegio laddove l'eventuale cessazione della fornitura dell'indice di riferimento critico provocherebbe un impatto negativo rilevante sull'integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese di detti Stati membri.

Laddove un'autorità competente intenda entrare a far parte del collegio, essa presenta una richiesta all'autorità competente dell'amministratore comprovante il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo. L'autorità competente pertinente dell'amministratore esamina la richiesta e notifica all'autorità richiedente entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se ritiene o meno soddisfatti i requisiti in questione. Qualora non consideri soddisfatti i requisiti, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'ESMA, in conformità del paragrafo 9.

4. L'ESMA contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi di cui al presente articolo, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010. A tal fine, l'ESMA partecipa ove del caso ed è considerata un'autorità competente.

Laddove l'ESMA agisca in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1095/2010, in relazione a un indice di riferimento critico, garantisce uno scambio di informazioni e una cooperazione adeguati con gli altri membri del collegio.

5. L'autorità competente di un amministratore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e assicura un efficace scambio di informazioni tra i suoi membri.

Se un amministratore fornisce più di un indice di riferimento critico, l'autorità competente di tale amministratore può istituire un unico collegio in relazione a tutti gli indici di riferimento forniti dall'amministratore in questione.

6. L'autorità competente di un amministratore stabilisce disposizioni scritte nel quadro del collegio, in ordine ai seguenti punti:

a) le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi;

b) il processo decisionale tra le autorità competenti e il termine entro il quale va adottata ciascuna decisione;

c) i casi in cui le autorità competenti sono tenute a consultarsi;

d) la cooperazione da fornire ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 7 e 8.

7. L'autorità competente di un amministratore tiene opportunamente conto del parere espresso dall'ESMA sulle disposizioni scritte di coordinamento di cui al paragrafo 6, prima di concordarne il testo finale. Le disposizioni scritte figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dall'ESMA. L'autorità competente dell'amministratore trasmette le disposizioni scritte ai membri del collegio e all'ESMA.

8. Prima di adottare le misure di cui all'articolo 23, paragrafi 6, 7 e 9, e agli articoli 34, 35 e 42, l'autorità competente di un amministratore consulta i membri del collegio. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per giungere a un accordo entro il termine specificato nelle disposizioni scritte di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

L'eventuale decisione dell'autorità competente dell'amministratore di adottare dette misure tiene conto dell'impatto sugli Stati membri interessati, in particolare del potenziale impatto sulla stabilità dei loro sistemi finanziari.

Per quanto riguarda la decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore ai sensi dell'articolo 35, ogni volta che la cessazione di un indice di riferimento determini un evento di causa maggiore, eluda o comunque violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario, o le regole di un fondo d'investimento collegato a tale indice di riferimento nell'Unione, secondo il significato specificato dalla Commissione mediante gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 6, le autorità competenti nell'ambito del collegio valutano l'opportunità di adottare misure atte a mitigare gli effetti di cui al presente paragrafo, tra cui:

a) modificare il codice di condotta di cui all'articolo 15, la metodologia o le altre norme dell'indice di riferimento;

b) istituire un periodo transitorio, durante il quale si applichino le procedure previste all'articolo 28, paragrafo 2.

9. In assenza di accordo tra i membri di un collegio, le autorità competenti possono rinviare all'ESMA le seguenti situazioni:

a) un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali;

b) a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, l'autorità competente dell'amministratore ha notificato all'autorità richiedente che i requisiti di detto paragrafo non risultano soddisfatti o non ha risposto alla richiesta entro un termine ragionevole;

c) le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo sulle questioni di cui al paragrafo 6;

d) vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità degli articoli 34, 35 e 42;

e) vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità dell'articolo 23, paragrafo 6;

f) vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità del paragrafo 8, terzo comma, del presente articolo.

10. Nelle situazioni cui è fatto riferimento al paragrafo 9, lettere a), b), c), d) ed f), qualora la questione non sia risolta entro 30 giorni dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente di un amministratore adotta la decisione finale e fornisce una spiegazione dettagliata della sua decisione per iscritto alle autorità competenti di cui a tale paragrafo e all'ESMA.

Il termine di cui all'articolo 34, paragrafo 6, lettera a), è sospeso a decorrere dalla data del deferimento all'ESMA e finché non sia adottata una decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

Qualora l'ESMA ritenga che l'autorità competente dell'amministratore abbia adottato misure di cui al paragrafo 8 del presente articolo che potrebbero non essere conformi alla normativa dell'Unione, essa agisce in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. Nelle situazioni cui è fatto riferimento al paragrafo 9, lettera e),del presente articolo e fatto salvo l'articolo 258 TFUE, l'ESMA può agire conformemente ai poteri conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

I poteri dell'autorità competente di un amministratore ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, possono essere esercitati finché l'ESMA non pubblichi la sua decisione.

 

     Art. 47. Cooperazione con l'ESMA

1. Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1 aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 48. Segreto professionale

1. Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui al paragrafo 2.

2. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'autorità competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti incaricati da detta autorità.

3. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge dell'Unione o nazionali.

4. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento, relative a condizioni commerciali od operative e ad altre questioni economiche o personali, sono considerate riservate e soggette agli obblighi del segreto professionale, salvo il caso in cui l'autorità competente dichiari all'atto della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

 

TITOLO VII

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

 

     Art. 49. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 30 giugno 2016.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 24, paragrafo 2, dell'articolo 33, paragrafo 7, dell'articolo 51, paragrafo 6, e dell'articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 50. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dello stesso.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 51. Disposizioni transitorie

1. Un fornitore di indici che fornisce indici di riferimento al 30 giugno 2016 presenta domanda di autorizzazione o registrazione ai sensi dell'articolo 34 entro il 1 gennaio 2020.

2. Entro il 1 gennaio 2020, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di indici che richiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34, ha la facoltà di decidere di registrare tale fornitore di indici in qualità di amministratore anche se non si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, alle seguenti condizioni:

a) il fornitore di indici non fornisce un indice di riferimento critico;

b) l'autorità competente è ragionevolmente a conoscenza del fatto che l'indice o gli indici forniti dal fornitore di indici in questione non sono largamente utilizzati, ai sensi del presente regolamento, né nello Stato membro in cui ha sede il fornitore di indici né in altri Stati membri.

L'autorità competente notifica all'ESMA la propria decisione adottata ai sensi del primo comma.

L'autorità competente conserva le prove dei motivi alla base della sua decisione adottata in conformità del primo comma, in una forma tale da consentire una piena comprensione delle valutazioni da parte dell'autorità competente dell'indice o degli indici forniti dal fornitore di indici, compresi i dati di mercato, le valutazioni e le altre informazioni, incluse quelle ricevute dal fornitore di indici.

3. Un fornitore di indici può continuare a fornire un indice di riferimento che può essere utilizzato dalle entità soggette a vigilanza fino al 1 gennaio 2020 salvo e fino a che tale autorizzazione o registrazione siano rifiutate.

4. Se un indice di riferimento esistente non soddisfa i requisiti del presente regolamento ma la sua soppressione o modifica per soddisfare tali requisiti determinerebbe un evento di forza maggiore, renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento collegato a detto indice di riferimento, l'utilizzo dell'indice di riferimento è autorizzato dalla pertinente autorità competente dello Stato membro nel quale è ubicato il fornitore di indici. Nessuno strumento finanziario, contratto finanziario o misurazione della performance di un fondo di investimento si collega a tale indice di riferimento esistente dopo il 1 gennaio 2020.

5. A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 30, paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 32, o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell'articolo 33, l'utilizzo nell'Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento fornito da un amministratore con sede in un paese terzo, che è già utilizzato nell'Unione come indice di riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di un fondo di investimento, è autorizzato solo per tali strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di un fondo di investimento che sono già associati all'indice di riferimento nell'Unione o che sono collegati a tale indice di riferimento esistente prima del 1 gennaio 2020.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49, riguardo alle misure atte a determinare le condizioni in cui la pertinente autorità competente può stabilire se la cessazione o la modifica di un indice di riferimento esistente, per conformarlo ai requisiti del presente regolamento, può ragionevolmente determinare un evento di causa maggiore, eludere o comunque violare le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento che è collegato a tale indice di riferimento.

 

     Art. 52. Termine per l'aggiornamento dei prospetti e dei documenti contenenti le informazioni chiave

L'articolo 29, paragrafo 2, non pregiudica i prospetti esistenti approvati ai sensi della direttiva 2003/71/CE prima del 1 gennaio 2018. Per quanto riguarda i prospetti approvati prima del 1 gennaio 2018 ai sensi della direttiva 2009/65/CE, i documenti di base sono aggiornati quanto prima o al più tardi entro 12 mesi da tale data.

 

     Art. 53. Riesami dell'ESMA

1. L'ESMA si impegna a costruire una cultura europea comune in materia di vigilanza e prassi di vigilanza coerenti nonché a garantire approcci uniformi tra le autorità competenti in relazione all'applicazione degli articoli 32 e 33. A tal fine, i riconoscimenti concessi ai sensi dell'articolo 32 e gli avalli autorizzati ai sensi dell'articolo 33 sono valutati dall'ESMA ogni due anni.

L'ESMA emette un parere destinato a ogni autorità competente che ha riconosciuto un amministratore di un paese terzo o ha avallato un indice di riferimento di un paese terzo che valuta come l'autorità competente applica i pertinenti requisiti di cui agli articoli 32 e 33 rispettivamente e i requisiti di cui a qualsiasi atto delegato, norma tecnica di regolamentazione o norma tecnica di attuazione basati sul presente regolamento.

2. L'ESMA ha il potere di richiedere a un'autorità competente prove documentate per qualsiasi decisione adottata ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 54. Riesame

1. Entro il 1 gennaio 2020 la Commissione riesamina e presenta una relazione sul presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare:

a) sul funzionamento e l'efficacia del regime degli indici di riferimento critici, l'amministrazione obbligatoria e la contribuzione obbligatoria di cui agli articoli 20, 21 e 23, nonché sulla definizione di indice di riferimento critico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 25);

b) sull'efficacia del regime di autorizzazione, registrazione e vigilanza degli amministratori di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all'articolo 46, nonché sull'adeguatezza della vigilanza su taluni indici di riferimento da parte degli organismi dell'Unione;

c) sul funzionamento e l'efficacia dell'articolo 19, paragrafo 2, in particolare sul suo ambito di applicazione.

2. La Commissione segue l'evoluzione dei principi internazionali applicabili agli indici di riferimento nonché dei quadri giuridici e delle prassi di vigilanza nei paesi terzi, riguardanti la fornitura di indici di riferimento, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ogni cinque anni dal 1 gennaio 2018. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento ed è corredata di una proposta legislativa, se del caso.

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 49 al fine di prorogare di 24 mesi il periodo di 42 mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 2, qualora la relazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo dimostri che il regime di registrazione transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 2, non arreca pregiudizio a una cultura europea comune in materia di vigilanza né a prassi e approcci coerenti in materia di vigilanza tra le autorità competenti.

 

     Art. 55. Notifica degli indici di riferimento associati e dei relativi amministratori

Quando un indice di riferimento è associato a uno strumento finanziario contemplato dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento includono il nome dell'indice di riferimento associato e del relativo amministratore.

 

     Art. 56. Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014

Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:

1) l'articolo 19 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o

c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.»;

b) al paragrafo 7, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.»;

2) l'articolo 35 è così modificato:

a) ai paragrafi 2 e 3, la frase «e all'articolo 19, paragrafi 13 e 14» è sostituita dalla frase «, all' articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all' articolo 38»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 o 6, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 17, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 13 o 14, o dell'articolo 38 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

3) all'articolo 38 sono aggiunti i commi seguenti:

«Entro il 3 luglio 2019, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul livello delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), per quanto riguarda le transazioni eseguite dai gestori in cui le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente sono parte di un organismo di investimento collettivo o forniscono un'esposizione a un portafoglio di attività, al fine di valutare se tale livello sia appropriato o se debba essere adeguato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo all'adeguamento delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), qualora stabilisca in tale relazione che tali soglie debbano essere adeguate.»

 

     Art. 57. Modifiche della direttiva 2008/48/CE

La direttiva 2008/48/CE è così modificata:

1) all'articolo 5, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«Qualora l'accordo di credito si riferisca a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), il nome dell'indice di riferimento e del suo amministratore e le potenziali implicazioni per il consumatore sono resi noti dal creditore o, se del caso, dall'intermediario del credito, al consumatore in un documento separato, che può essere allegato al modulo relativo alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”.

2) all'articolo 27, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il paragrafo seguente:

«Entro il 1 luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 luglio 2018.»

 

     Art. 58. Modifiche della direttiva 2014/17/UE

La direttiva 2014/17/UE è così modificata:

1) all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«e bis) qualora siano disponibili contratti che si riferiscano a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) la denominazione dell'indice di riferimento e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori;

2) all'articolo 42, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 1 luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e bis), e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 luglio 2018.»;

3) all'articolo 43, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e bis), non si applica ai contratti di credito esistenti prima del 1 luglio 2018.»

 

     Art. 59. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018.

In deroga al secondo paragrafo del presente articolo, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 20 (a esclusione del paragrafo 6, lettera b)], gli articoli 21 e 23, l'articolo 25, paragrafi 8 e 9, l'articolo 26, paragrafo 5, l'articolo 27, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 5, l'articolo 32, paragrafo 9, l'articolo 33, paragrafo 7, l'articolo 34, paragrafo 8, l'articolo 46, l'articolo 47, paragrafo 3, e l'articolo 51, paragrafo 6, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2016.

In deroga al secondo comma del presente articolo, l'articolo 56 si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I

INDICI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE

 

Dati accurati e sufficienti

1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), la priorità nell'uso dei dati riguarda in generale:

a) le operazioni dei fornitori nel mercato sottostante che gli indici di riferimento intendono misurare o, se non sufficienti, le operazioni nei mercati correlati, quali:

— il mercato dei depositi interbancari non garantiti,

— altri mercati dei depositi non garantiti, inclusi i certificati di deposito e le cambiali finanziarie (commercial paper), e

— altri mercati quali swap su indici overnight, pronti contro termine, forward in valuta, futures e opzioni su tassi di interesse, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti dei dati di cui al codice di condotta;

b) le operazioni di terzi nei mercati descritte alla lettera a) osservate da un contributore;

c) quotazioni preventivate;

d) quotazioni indicative o valutazioni di esperti.

2. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 11, paragrafo 4, i dati possono essere rettificati.

In particolare, i dati possono essere rettificati applicando i seguenti criteri:

a) prossimità delle operazioni alla data della fornitura dei dati e impatto di eventuali eventi del mercato tra la data delle operazioni e la data della fornitura dei dati;

b) interpolazione o estrapolazione da dati sulle operazioni;

c) adeguamenti volti a rispecchiare le variazioni dell'affidabilità creditizia dei fornitori di dati e di altri operatori di mercato.

Funzione di sorveglianza

3. I seguenti requisiti si applicano in sostituzione dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5:

a) l'amministratore di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse si dota di un comitato di sorveglianza indipendente. I dati dei membri di tale comitato sono resi pubblici, unitamente alle dichiarazioni sui conflitti di interesse e ai processi per l'elezione e la nomina dei relativi membri;

b) il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e redige i verbali di ogni riunione;

c) il comitato di sorveglianza di un amministratore di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse opera con integrità e detiene tutte le responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Revisione

4. Gli amministratori di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse nominano un revisore esterno indipendente che riesamina e riferisce sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento. Ogni due anni è condotta una revisione esterna dell'amministratore, per la prima volta sei mesi dopo l'introduzione del codice di condotta e successivamente ogni due anni.

Il comitato di sorveglianza può richiedere una revisione esterna di un contributore per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse se insoddisfatto di qualunque aspetto della sua condotta.

Sistemi e controlli dei contributori

5. Il seguente requisito si applica ai contributori per indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 16. L'articolo 16, paragrafo 5, non si applica.

6. Ciascun notificatore del contributore e i rispettivi diretti superiori riconoscono per iscritto di aver letto il codice di condotta e dichiarano di rispettarlo.

7. I sistemi e i controlli dei contributori comprendono:

a) una sintesi delle responsabilità nell'ambito di ciascuna impresa, incluse linee gerarchiche e livelli di responsabilità, la sede dei notificatori e dei dirigenti e i nomi dei soggetti pertinenti e dei sostituti;

b) procedure interne per l'approvazione dei dati forniti;

c) procedure disciplinari relative ai tentativi di manipolazione, o alla mancata segnalazione di effettive o tentate manipolazioni ad opera di parti esterne al processo di contribuzione;

d) efficaci procedure di gestione dei conflitti di interesse e controlli delle comunicazioni, sia interni ai contributori sia tra i contributori e terzi, volti a evitare influenze esterne improprie sui responsabili dell'invio dei tassi. I notificatori lavorano in sedi fisicamente separate da quelle dei trader di derivati su tassi di interesse;

e) efficaci procedure per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra le persone che svolgono attività associate a un rischio di conflitto di interesse in cui lo scambio di informazioni può compromettere i dati degli indici di riferimento forniti;

f) norme volte a evitare la collusione tra i contributori e tra i contributori e gli amministratori degli indici di riferimento;

g) misure volte a prevenire o limitare l'influenza impropria da parte di chiunque sulla modalità con cui le persone coinvolte nella fornitura dei dati svolgono tali attività;

h) l'eliminazione di eventuali collegamenti diretti tra la retribuzione dei dipendenti coinvolti nella fornitura dei dati e la retribuzione di persone impegnate in altre attività, o i ricavi da esse generati, laddove in relazione a tali attività possa insorgere un conflitto di interesse;

i) controlli volti a individuare eventuali operazioni temporanee successive alla fornitura dei dati.

8. I contributori per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse tengono registrazioni dettagliate di:

a) tutti gli aspetti relativi alla contribuzione di dati;

b) il procedimento che disciplina la determinazione e l'approvazione dei dati forniti;

c) i nomi dei notificatori e le rispettive responsabilità;

d) eventuali comunicazioni tra i notificatori e altre persone, inclusi trader e broker interni ed esterni, in relazione alla determinazione o alla contribuzione dei dati;

e) eventuali interazioni dei notificatori con l'amministratore o con eventuali agenti di calcolo;

f) eventuali richieste di informazioni relative ai dati e relativo esito;

g) relazioni sulla sensibilità dei portafogli di negoziazione di swap su tassi di interesse e di qualunque altro portafoglio di negoziazione di derivati con un'esposizione significativa alla fissazione dei tassi di interesse in relazione ai dati.

9. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consente di memorizzare le informazioni in modo da renderle accessibili per la futura consultazione con una pista di controllo documentata.

10. La funzione di controllo della conformità del contributore per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse segnala regolarmente alla dirigenza le sue conclusioni, anche per quanto riguarda le operazioni temporanee.

11. I dati e le procedure sono soggetti a riesami interni periodici.

12. Ogni due anni i contributori per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sono sottoposti a una revisione esterna dei dati oggetto di contribuzione e della conformità al codice di condotta e alle disposizioni del presente regolamento, per la prima volta sei mesi dopo l'introduzione del codice di condotta e successivamente ogni due anni.

 

ALLEGATO II

INDICI DI RIFERIMENTO PER LE MERCI

Metodologia

1. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci formalizza, documenta e rende pubblica qualsiasi metodologia utilizzata dall'amministratore per calcolare un indice di riferimento. Una tale metodologia contiene e descrive, almeno:

a) tutti i criteri e le procedure usati per elaborare l'indice di riferimento, incluse le modalità d'uso dei dati forniti da parte dell'amministratore, il volume specifico, le operazioni concluse e segnalate, le offerte d'acquisto e di vendita e qualunque altra informazione di mercato, nella sua valutazione o nei periodi o finestre temporali della valutazione, il motivo per cui è utilizzata una data unità di riferimento, le modalità di raccolta dei dati forniti da parte dell'amministratore, gli orientamenti che controllano l'esercizio delle valutazioni da parte dei valutatori e qualunque altra informazione, quali ipotesi, modelli o estrapolazioni dai dati raccolti che sono prese in considerazione nella valutazione;

b) le procedure e prassi volte ad assicurare la coerenza nell'esercizio della valutazione da parte dei valutatori;

c) l'importanza relativa assegnata a ciascun criterio usato nel calcolo dell'indice di riferimento, in particolare il tipo di dati usati e il tipo di criterio usato nella valutazione, in modo tale da assicurare la qualità e l'integrità del calcolo dell'indice di riferimento;

d) i criteri che individuano la quantità minima di dati sulle operazioni richiesta per il calcolo di un particolare indice di riferimento. Se tale soglia non è indicata, sono spiegate le ragioni per le quali non è stabilita la soglia minima, indicando anche le procedure da seguire in assenza di dati sulle operazioni;

e) i criteri relativi ai periodi di valutazione in cui i dati scendono al di sotto della soglia raccomandata dalla metodologia per i dati sulle operazioni o dalle norme sulla qualità prescritte per gli amministratori, inclusi eventuali metodi alternativi di valutazione come i modelli di stima teorica. Laddove non esistano dati sulle operazioni, tali criteri illustrano le procedure da utilizzare;

f) i criteri per la puntuale contribuzione di dati e i relativi mezzi, elettronici, telefonici o di altro tipo;

g) i criteri e le procedure relativi ai periodi di valutazione in cui uno o più contributori inviano dati che costituiscono una quota significativa del totale dei dati per l'indice di riferimento. L'amministratore definisce in tali criteri e procedure anche cosa si intende per quota significativa ai fini del calcolo di ciascun indice di riferimento;

h) i criteri in base ai quali i dati sulle operazioni possono essere esclusi dal calcolo di un indice di riferimento.

2. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci pubblica o rende pubblici gli elementi chiave della metodologia utilizzata dall'amministratore per ciascuno degli indici di riferimento per le merci forniti e pubblicati o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati.

3. Oltre alla metodologia di cui al paragrafo 2, l'amministratore di un indice di riferimento per le merci illustra e pubblica tutte le informazioni seguenti:

a) il motivo dell'adozione di una particolare metodologia, incluse eventuali tecniche di rettifica dei prezzi e una giustificazione del motivo per cui l'intervallo o la finestra temporale di accettazione dei dati forniti costituisce un indicatore affidabile dei valori del mercato fisico;

b) la procedura per il riesame e l'approvazione interna di una data metodologia, nonché la frequenza di tale riesame;

c) la procedura per il riesame esterno di una data metodologia, incluse le procedure per acquisire l'accettazione da parte del mercato della metodologia attraverso la consultazione con gli utenti su importanti modifiche dei processi di calcolo degli indici di riferimento.

Modifiche metodologiche

4. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci adottano e rendono pubbliche agli utenti procedure esplicite nonché la motivazione di eventuali modifiche metodologiche proposte. Tali procedure sono coerenti con l'obiettivo preminente che l'amministratore assicuri la costante integrità dei propri calcoli dell'indice di riferimento e attui le modifiche per il corretto funzionamento del particolare mercato al quale si riferiscono le modifiche. Dette procedure stabiliscono:

a) un preavviso, in un intervallo di tempo ben definito, che consente agli utenti di analizzare e commentare sufficientemente l'impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze complessive da parte dell'amministratore;

b) che le osservazioni degli utenti, nonché la risposta dell'amministratore a dette osservazioni, siano accessibili agli utenti del mercato dopo un dato periodo di consultazione, salvo richiesta di riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni.

5. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci esaminano regolarmente le metodologie al fine di assicurare che rispecchino in maniera affidabile il mercato fisico sottoposto a valutazione e includono un processo per tener conto delle opinioni degli utenti pertinenti.

Qualità e integrità dei calcoli dell'indice di riferimento

6. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci:

a) specifica i criteri che definiscono le merci fisiche soggette a una data metodologia;

b) assegna la priorità ai dati forniti nel seguente ordine, compatibilmente con le proprie metodologie:

i) operazioni concluse e segnalate;

ii) offerte di acquisto e offerte di vendita;

iii) altre informazioni.

Se alle operazioni concluse e segnalate non viene assegnata la priorità, ne sono fornite le motivazioni come disposto al punto 7, lettera b);

c) adotta misure sufficienti volte all'utilizzo di dati forniti e presi in considerazione in buona fede nel calcolo di un indice di riferimento, il che significa che le parti che inviano i dati hanno eseguito, o sono preparate a eseguire, operazioni che generano tali dati e che le operazioni concluse sono state eseguite in base al principio di libera concorrenza, con particolare attenzione alle operazioni tra consociate;

d) definisce e impiega procedure per individuare dati anomali o sospetti sulle operazioni e conserva le registrazioni delle decisioni di esclusione di dati sulle operazioni dal processo di calcolo dell'indice di riferimento dell'amministratore;

e) incoraggia i fornitori di dati a inviare tutti i dati di cui dispongono che rientrano nei criteri fissati dall'amministratore per il calcolo. Gli amministratori si adoperano, per quanto ragionevolmente possibile, al fine di assicurare che i dati inviati siano rappresentativi delle operazioni effettivamente concluse dai fornitori di dati; e

f) utilizza un sistema di misure adeguate in modo tale da assicurare che i contributori si conformino alle sue norme di qualità e integrità per i dati applicabili.

7. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci descrivono e pubblicano per ciascun calcolo, per quanto ragionevole senza pregiudicare la debita pubblicazione dell'indice di riferimento:

a) una spiegazione concisa, sufficiente a favorire la comprensione, da parte di un sottoscrittore o dell'autorità competente dell'indice di riferimento, della modalità di sviluppo del calcolo, inclusi, quanto meno, l'entità e la liquidità del mercato fisico valutato (in termini di numero e volume delle operazioni inviate), l'intervallo e la media di volume e prezzo, nonché le percentuali indicative di ciascun tipo di dati considerati nel calcolo; sono inclusi i termini riferiti alla metodologia di determinazione del prezzo, quali basati sulle operazioni, basati sullo spread o interpolati o estrapolati; e

b) una spiegazione concisa della misura in cui e dei fondamenti in base ai quali nel calcolo si è fatto uso di valutazioni, inclusi i dati esclusi che altrimenti sarebbero stati conformi ai requisiti della pertinente metodologia di calcolo, i prezzi sono stati stimati in base a spread, interpolazioni o estrapolazioni, o alle offerte di acquisto o di vendita sono state assegnate ponderazioni superiori a quelle delle operazioni concluse, se presenti.

Integrità del procedimento di comunicazione

8. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci:

a) specifica i criteri che definiscono chi può inviare i dati all'amministratore;

b) dispone di procedure di controllo qualità per valutare l'identità dei contributori e dei notificatori che comunicano i dati, nonché l'autorizzazione di tali notificatori a comunicare i dati per conto del contributore;

c) specifica i criteri applicati ai dipendenti dei contributori ai quali è consentito inviare dati agli amministratori per conto del contributore; incoraggia i contributori a inviare dati sulle operazioni dalle funzioni di back office e a reperire dati di conferma presso altre fonti laddove i dati sulle operazioni provengano direttamente da un trader; e

d) attua controlli interni e procedure scritte per rilevare comunicazioni tra contributori e valutatori che cerchino di influenzare un calcolo a beneficio di una posizione di negoziazione (del contributore, dei suoi dipendenti o di terzi), di indurre un valutatore a violare le norme o gli orientamenti dell'amministratore, o per individuare fornitori di dati coinvolti nell'invio di dati sospetti o anomali sulle operazioni. Tali procedure includono, nella misura del possibile, disposizioni che consentono di svolgere indagini più approfondite da parte dell'amministratore nella società del contributore. I controlli includono controlli incrociati degli indicatori di mercato per la convalida delle informazioni inviate.

Valutatori

9. In relazione al ruolo di valutatore, l'amministratore di un indice di riferimento per le merci:

a) adotta e si dota di esplicite norme e orientamenti interni per la selezione dei valutatori, incluso il livello minimo di formazione, esperienza e competenze, nonché di un processo per il riesame periodico delle loro competenze;

b) dispone di meccanismi atti a garantire che i calcoli siano effettuati in maniera coerente e regolare;

c) mantiene la continuità e la programmazione dell'avvicendamento in relazione ai valutatori, per assicurare che i calcoli siano effettuati in maniera coerente e da dipendenti in possesso di pertinenti livelli di esperienza; e

d) istituisce procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità dei calcoli. Detti controlli e procedure interni richiedono quanto meno la costante supervisione dei valutatori per cercare di assicurare la corretta applicazione della metodologia e procedure di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza prima della diffusione degli indici di riferimento al mercato.

Piste di controllo

10. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci si dota di norme e procedure per documentare contemporaneamente informazioni rilevanti, inclusi:

a) tutti i dati;

b) le valutazioni effettuate dai valutatori nel calcolo dell'indice di riferimento;

c) l'esclusione, nel quadro di un calcolo, di una particolare operazione che diversamente sarebbe stata conforme ai requisiti della metodologia di calcolo pertinente, e la motivazione dell'esclusione;

d) l'identità di ciascun valutatore e di chiunque altro abbia inviato o comunque prodotto le informazioni di cui alle lettere a), b) o c).

11. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci si dota di norme e procedure per assicurare che la pista di controllo delle informazioni pertinenti sia conservata per almeno cinque anni allo scopo di documentare l'elaborazione dei calcoli.

Conflitti di interesse

12. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci definisce adeguate politiche e procedure per l'individuazione, la divulgazione, la gestione o attenuazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, nonché per la protezione dell'integrità e dell'indipendenza dei calcoli. Tali politiche e procedure sono riesaminate e aggiornate periodicamente e:

a) assicurano che i calcoli dell'indice di riferimento non siano influenzati da interessi o rapporti d'affari commerciali o personali, effettivi o potenziali, tra l'amministratore o le sue consociate, il suo personale, i clienti, gli operatori di mercato o persone a essi connesse;

b) assicurano che gli interessi personali e le relazioni commerciali dei dipendenti dell'amministratore non compromettano le funzioni dell'amministratore, inclusi doppia attività, viaggi e accettazione di intrattenimenti, omaggi e ospitalità forniti dai clienti dell'amministratore o da altri operatori dei mercati delle merci;

c) assicurano, in relazione ai conflitti individuati, l'opportuna segregazione delle funzioni interne dell'amministratore in termini di sorveglianza, remunerazione, accesso ai sistemi e flussi informativi;

d) proteggono la riservatezza delle informazioni fornite o prodotte dall'amministratore, subordinatamente agli obblighi di divulgazione dell'amministratore stesso;

e) proibiscono a dirigenti, valutatori e altri dipendenti dell'amministratore di contribuire al calcolo di indici di riferimento mediante offerte d'acquisto o di vendita, transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato; e

f) affrontano efficacemente i possibili conflitti di interesse individuati tra l'attività di fornitura degli indici di riferimento di un amministratore (inclusi tutti i dipendenti che svolgono o che sono comunque coinvolti nelle responsabilità di calcolo degli indici di riferimento) e qualunque altra attività.

13. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci assicurano che le loro altre attività commerciali dispongano di procedure e meccanismi appropriati, volti a ridurre al minimo la probabilità che l'integrità dei calcoli degli indici di riferimento sia compromessa da conflitti di interesse.

14. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci assicurano di essere dotati di linee gerarchiche separate tra dirigenti, valutatori e altri dipendenti, nonché tra i dirigenti competenti e i più alti dirigenti dell'amministratore e il suo consiglio di amministrazione per assicurare:

a) che l'amministratore dia applicazione in maniera soddisfacente ai requisiti del presente regolamento; e

b) che le responsabilità siano chiaramente definite e non siano in conflitto né causino la percezione di un conflitto.

15. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci segnalano agli utenti i conflitti di interesse derivanti dalla loro proprietà non appena ne vengono a conoscenza.

Reclami

16. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci adottano e pubblicano una politica sulla gestione dei reclami che definisce le procedure per il ricevimento, l'indagine e le registrazioni dei reclami presentati in merito al processo di calcolo degli amministratori. Detto meccanismo di reclamo assicura che:

a) i sottoscrittori di un indice di riferimento possono presentare reclami per contestare la rappresentatività del calcolo di uno specifico indice di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al calcolo degli indici di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione al calcolo di specifici indici di riferimento e altre decisioni editoriali relative ai processi di calcolo degli indici di riferimento;

b) esistano termini predefiniti per la gestione dei reclami;

c) i reclami formali presentati nei confronti di un amministratore e del suo personale siano trattati da parte dell'amministratore in modo tempestivo ed equo;

d) la trattazione sia condotta indipendentemente dal personale coinvolto nell'oggetto del reclamo;

e) l'obiettivo degli amministratori sia quello di portare a termine la trattazione senza indugio:

f) gli amministratori informino per iscritto chi presenta il reclamo ed eventuali altre parti dell'esito della trattazione entro un intervallo di tempo ragionevole;

g) vi sia possibilità di ricorso a un terzo indipendente nominato dall'amministratore se il reclamante non è soddisfatto della modalità di gestione del reclamo da parte dell'amministratore pertinente o della decisione dell'amministratore sulla situazione non oltre sei mesi dalla data del reclamo iniziale; e

h) tutti i documenti relativi ai reclami, inclusi quelli prodotti dal reclamante, nonché le registrazioni dell'amministratore vengano conservati per almeno cinque anni.

17. Le controversie in relazione alle determinazioni dei prezzi giornalieri, che non costituiscono reclami formali, sono risolte dall'amministratore di un indice di riferimento per le merci facendo riferimento alle sue procedure standard appropriate. Se un reclamo determina una variazione di prezzo, i dettagli di tale variazione di prezzo sono comunicati al mercato quanto prima.

Revisione esterna

18. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci nomina un revisore esterno indipendente che dispone di adeguata esperienza e capacità per riesaminare e riferire sull'applicazione da parte dell'amministratore dei criteri metodologici dichiarati e sul rispetto dei requisiti del presente regolamento. La revisione si svolge annualmente e il suo esito è pubblicato tre mesi dopo essere stata completata. Ove del caso, sono condotte ulteriori revisioni intermedie.

( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

( 8 ) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

( 9 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

( 10 ) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

( 11 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( 12 ) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

( 13 ) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

( *1 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»;

( *2 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»;

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[1] Così rettificato in G.U.U.E. 24 maggio 2017, n. L 137.