Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 10/12/1969 |
Numero: | 970 |
Sommario |
Art. 1. Le somme assegnate ai fondi di rotazione costituiti presso l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, numero 38, nonchè quelle assegnate e da [...] |
Art. 2. Le somme conferite ai fondi di rotazione di cui al precedente articolo, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, [...] |
Art. 3. Per effetto delle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme [...] |
Art. 4. |
§ 45.1.50 – L. 10 dicembre 1969, n. 970. [1]
Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni.
(G.U. 31 dicembre 1969, n. 328).
Le somme assegnate ai fondi di rotazione costituiti presso l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, ai sensi della
L'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS destineranno le somme a loro conferite ai sensi del precedente comma, in tutto od in parte, ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti degli istituti predetti.
Le eventuali somme residue saranno versate ad aumento dei fondi speciali di cui all'art. 12 della
Le somme conferite ai fondi di rotazione di cui al precedente articolo, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, sono assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti.
Per effetto di tale assegnazione gli istituti assumono l'onere dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di prestiti di cui all'art. 1 delle leggi citate al precedente comma, secondo le modalità, i termini e i piani di ammortamento dei prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Tesoro.
Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio ai sensi dell'art. 14 della
Per effetto delle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette, con esclusione di ogni onere a carico dello Stato.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del