§ 45.1.50 – L. 10 dicembre 1969, n. 970.
Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:10/12/1969
Numero:970


Sommario
Art. 1.      Le somme assegnate ai fondi di rotazione costituiti presso l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, numero 38, nonchè quelle assegnate e da [...]
Art. 2.      Le somme conferite ai fondi di rotazione di cui al precedente articolo, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, [...]
Art. 3.      Per effetto delle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme [...]
Art. 4. 


§ 45.1.50 – L. 10 dicembre 1969, n. 970. [1]

Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni.

(G.U. 31 dicembre 1969, n. 328).

 

 

     Art. 1.

     Le somme assegnate ai fondi di rotazione costituiti presso l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, numero 38, nonchè quelle assegnate e da assegnare ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono conferite ai predetti istituti speciali meridionali.

     L'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS destineranno le somme a loro conferite ai sensi del precedente comma, in tutto od in parte, ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti degli istituti predetti.

     Le eventuali somme residue saranno versate ad aumento dei fondi speciali di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, ai quali è anche assegnato il dividendo di spettanza dello Stato in dipendenza dei predetti conferimenti ai fondi di dotazione.

 

          Art. 2.

     Le somme conferite ai fondi di rotazione di cui al precedente articolo, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, sono assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti.

     Per effetto di tale assegnazione gli istituti assumono l'onere dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di prestiti di cui all'art. 1 delle leggi citate al precedente comma, secondo le modalità, i termini e i piani di ammortamento dei prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Tesoro.

     Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio ai sensi dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sui finanziamenti effettuati con le somme di cui al precedente primo comma, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere all'ISVEIMER, IRFIS e CIS, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

          Art. 3.

     Per effetto delle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette, con esclusione di ogni onere a carico dello Stato.

 

          Art. 4. [2]


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.