Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 02/07/1960 |
Numero: | 677 |
Sommario |
Art. 1. Nelle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella [...] |
Art. 2. Alla maggiore spesa di lire 50 milioni derivante dall'aumento del limite di impegno per l'esercizio 1959-60 si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...] |
§ 45.1.28 – L. 2 luglio 1960, n. 677. [1]
Modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
(G.U. 18 luglio 1960, n. 175).
Nelle ipotesi previste dall'art. 3 della
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 11 della
Alla concessione dei contributi integrativi per l'assunzione da parte dello Stato degli oneri sopra specificati, si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, previa intesa con il Ministro per il tesoro.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della
Alla maggiore spesa di lire 50 milioni derivante dall'aumento del limite di impegno per l'esercizio 1959-60 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 25 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della