Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 27/01/1968 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Per l'applicazione negli anni finanziari dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per [...] |
Art. 2. Per l'applicazione negli anni dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato dall'art. 1 della legge 2 luglio 1960, n. 677, è autorizzato il [...] |
Art. 3. La disposizione dell'art. 1, primo comma, della legge 2 luglio 1960, n. 677, è così modificata: |
Art. 4. Gli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge sono realizzati con priorità nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. [...] |
Art. 5. Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui alla presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno [...] |
Art. 6. Alla spesa di lire 400 milioni prevista dalla presente legge per l'anno finanziario 1967 ed a quella di lire 800 milioni prevista per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante corrispondente [...] |
§ 63.1.197 - Legge 27 gennaio 1968, n. 38. [1]
Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognatura.
(G.U. 13 febbraio 1968, n. 38)
Per l'applicazione negli anni finanziari dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'art. 6 della
Per l'applicazione negli anni dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'art. 3 della
La disposizione dell'art. 1, primo comma, della
"Nelle ipotesi previste dall'art. 3 della
Gli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge sono realizzati con priorità nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'art. 1 della
Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui alla presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 fino all'anno 2004.
Alla spesa di lire 400 milioni prevista dalla presente legge per l'anno finanziario 1967 ed a quella di lire 800 milioni prevista per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli stessi anni finanziari, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del