§ 63.1.197 - Legge 27 gennaio 1968, n. 38.
Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:27/01/1968
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Per l'applicazione negli anni finanziari dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per [...]
Art. 2.      Per l'applicazione negli anni dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato dall'art. 1 della legge 2 luglio 1960, n. 677, è autorizzato il [...]
Art. 3.      La disposizione dell'art. 1, primo comma, della legge 2 luglio 1960, n. 677, è così modificata:
Art. 4.      Gli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge sono realizzati con priorità nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. [...]
Art. 5.      Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui alla presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno [...]
Art. 6.      Alla spesa di lire 400 milioni prevista dalla presente legge per l'anno finanziario 1967 ed a quella di lire 800 milioni prevista per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante corrispondente [...]


§ 63.1.197 - Legge 27 gennaio 1968, n. 38. [1]

Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognatura.

(G.U. 13 febbraio 1968, n. 38)

 

     Art. 1.

     Per l'applicazione negli anni finanziari dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.

 

          Art. 2.

     Per l'applicazione negli anni dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato dall'art. 1 della legge 2 luglio 1960, n. 677, è autorizzato il limite d'impegno di lire 100 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.

 

          Art. 3.

     La disposizione dell'art. 1, primo comma, della legge 2 luglio 1960, n. 677, è così modificata:

     "Nelle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti e quella del contributo concesso ai comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni".

 

          Art. 4.

     Gli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge sono realizzati con priorità nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nonchè nei territori montani di cui all'art. 9 della legge medesima, sulla base dei piani quinquennali di cui all'art. 1 della legge stessa.

 

          Art. 5.

     Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui alla presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 fino all'anno 2004.

 

          Art. 6.

     Alla spesa di lire 400 milioni prevista dalla presente legge per l'anno finanziario 1967 ed a quella di lire 800 milioni prevista per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli stessi anni finanziari, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.