Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 14/09/2017 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2017 (Attività di informazione e accoglienza turistica) |
Art. 2. Abrogazione |
Art. 3. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 (Classificazione e denominazione) |
Art. 4. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2017 (Procedimento di classificazione) |
Art. 5. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 (Rete dei borghi della Sardegna) |
Art. 6. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 16 del 2017 (Abrogazioni) |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 2.10.57 - L.R. 14 settembre 2017, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).
(B.U. 21 settembre 2017, n. 44)
Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della
"4 bis. La Regione svolge periodiche campagne di sensibilizzazione dirette a portare a conoscenza degli utenti del sistema turistico regionale le gravi conseguenze ambientali derivanti dall'asportazione di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie dal litorale o dal mare e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.".
Art. 2. Abrogazione
1. Il comma 4 dell'articolo 11 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 17 della
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
a) la lettera a) è così sostituita:
"a) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere;";
b) la lettera b) è soppressa.
Art. 4. Modifiche all'articolo 18 della
1. All'articolo 18 della
a) al comma 4, dopo le parole "documentazione presentata" sono aggiunte le seguenti: "L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica la rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classifica degli esercizi ricettivi.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Nelle more dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 70 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 39 della
1. Dopo l'articolo 39 della
"Art. 39 bis (Pianificazione e gestione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000)
1. L'attività di programmazione e gestione di cui agli articoli 28, 29, 31, 32, 35 e 38 all'interno delle aree protette disciplinate dalla
Art. 6. Modifiche all'articolo 49 della
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 49 della
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).