§ 2.10.57 - L.R. 14 settembre 2017, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:14/09/2017
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2017 (Attività di informazione e accoglienza turistica)
Art. 2.  Abrogazione
Art. 3.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 (Classificazione e denominazione)
Art. 4.  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2017 (Procedimento di classificazione)
Art. 5.  Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 (Rete dei borghi della Sardegna)
Art. 6.  Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 16 del 2017 (Abrogazioni)
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 2.10.57 - L.R. 14 settembre 2017, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).

(B.U. 21 settembre 2017, n. 44)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2017 (Attività di informazione e accoglienza turistica)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Regione svolge periodiche campagne di sensibilizzazione dirette a portare a conoscenza degli utenti del sistema turistico regionale le gravi conseguenze ambientali derivanti dall'asportazione di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie dal litorale o dal mare e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.".

 

     Art. 2. Abrogazione

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2017 è soppresso.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 (Classificazione e denominazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è così sostituita:

"a) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere;";

b) la lettera b) è soppressa.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2017 (Procedimento di classificazione)

1. All'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole "documentazione presentata" sono aggiunte le seguenti: "L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica la rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classifica degli esercizi ricettivi.";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Nelle more dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 70 della legge 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema della autonomie locali in Sardegna), la verifica di cui al comma 4 è effettuata dall'ente competente all'espressione del parere di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22) al momento dell'entrata in vigore della presente legge.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 (Rete dei borghi della Sardegna)

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:

"Art. 39 bis (Pianificazione e gestione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000)

1. L'attività di programmazione e gestione di cui agli articoli 28, 29, 31, 32, 35 e 38 all'interno delle aree protette disciplinate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), è soggetta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, delle eventuali misure di salvaguardia e delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 16 del 2017 (Abrogazioni)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale n. 16 del 2017 il numero "1988" è sostituito dal seguente: "1998".

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).