Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve |
Data: | 09/05/2017 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 17 della l. r. 40/2009) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale) |
Art. 3. (Abrogazioni e disposizioni in materia di funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale) |
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 5.4.71 - L.R. 9 maggio 2017, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale.
(B.U. 9 maggio 2017, n. 44)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
“Art. 17. (Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)
1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione e, ai sensi dell’articolo 1 della
Art. 2. (Disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale)
1. Le estrazioni in alveo fluviale da realizzare nell’ambito di interventi di manutenzione idraulica specificamente finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento dell’alveo o necessari a seguito di calamità naturali ovvero per prevenire situazioni di pericolo, non costituiscono attività estrattive e sono eseguite, o autorizzate, ai sensi del comma 4, senza preventiva acquisizione del parere dell’Osservatorio regionale delle attività estrattive (ORAE) previsto dall’articolo 17 della
2. Sono consentite le seguenti attività di rimozione di materiale dagli alvei ai sensi del comma 1:
a) interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso, alla eliminazione di sovralluvionamenti di alveo, al mantenimento o al recupero dell’officiosità delle opere idrauliche e delle infrastrutture;
b) interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio idraulico;
c) interventi in bacini regolati da opere di sbarramento idraulico, al fine di ripristinare la continuità del flusso dei sedimenti verso valle, la capacità di invaso del bacino, di mantenere l’officiosità idraulica delle opere idrauliche e delle sezioni fluviali interferenti con lo sbarramento.
3. Le tipologie di interventi di cui al comma 1 per la cui esecuzione è necessario un preventivo programma di gestione dei sedimenti ai sensi dell’articolo 117 del
4. Gli interventi di rimozione di materiale dagli alvei fluviali di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti, sono:
a) eseguiti dalla Regione e, ai sensi dell’articolo 1 della
b) autorizzati dagli enti di cui alla lettera a), in ragione dei rispettivi ambiti territoriali, per gli interventi la cui esecuzione sia di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
5. Gli interventi sono eseguiti, o autorizzati, dagli enti di cui al comma 4 previo parere, ove previsto dal Piano di stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico di cui all’articolo 67, comma 1, del
6. Gli interventi da eseguire ai sensi del comma 4, lettera a), possono prevedere l’affidamento a soggetti privati delle operazioni di rimozione dei sedimenti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge statale in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, con facoltà degli stessi di alienare il materiale rimosso a compensazione, totale o parziale, del corrispettivo loro spettante. Con regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei quantitativi di materiale litoide asportato e di determinazione del suo valore ai fini della compensazione prevista al primo periodo.
7. La rimozione dei sedimenti ai sensi del comma 1 e gli effetti da essa causati su tratti idraulicamente significativi non devono, in ogni caso, pregiudicare la stabilità e la funzionalità delle opere idrauliche, né delle infrastrutture esistenti.
Art. 3. (Abrogazioni e disposizioni in materia di funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la
b) il comma 10 dell’articolo 37 ter della
c) il comma 5 dell’articolo 6 della
d) il comma 7 dell’articolo 33 della
e) l’articolo 32 della legge regionale 13 giugno 2008, n.15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della
2. La Regione Calabria continua ad esercitare le funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale di cui alla
3. La determinazione della struttura organizzativa alla quale sono attribuite le funzioni di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta regionale.
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria