§ 2.3.16 - L.R. 29 giugno 2016, n. 14.
Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali e polizia locale
Data:29/06/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Assegnazione temporanea di funzioni)
Art. 2.  (Risorse finanziarie)
Art. 3.  (Invarianza di spesa)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.16 - L.R. 29 giugno 2016, n. 14.

Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria.

(B.U. 29 giugno 2016, n. 71)

 

Art. 1. (Assegnazione temporanea di funzioni)

1. Al fine di favorire il processo di costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria e nelle more dell'approvazione della legge generale di riordino prevista dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, le funzioni indicate dal medesimo articolo 1, comprese quelle direttamente esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, della stessa l.r. n. 14/2015, restano assegnate alla Provincia di Reggio Calabria.

2. Il personale addetto alle funzioni di cui al comma 1 rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, come certificati dalla stessa Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

 

     Art. 2. (Risorse finanziarie)

1. La Regione trasferisce alla Provincia di Reggio Calabria le risorse finanziarie in misura pari ad euro 9.700.000,00 annue, comprensive di ogni onere in conto della Provincia stessa per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio.

2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2016-2018, è garantita con le risorse allocate al Programma U.18.01 - capitolo U1501011001 del bilancio medesimo.

 

     Art. 3. (Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.