Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 04/10/2016 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2016-2018 |
Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 83/2015 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 6.1.370 - L.R. 4 ottobre 2016, n. 69.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. Seconda variazione.
(B.U. 5 ottobre 2016, n. 44)
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 29 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 3 della
Visti i pareri secondari, favorevoli con condizioni, della Seconda e Quarta commissione, espressi nelle sedute 21 settembre 2016;
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente e in conto capitale intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso con
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei Fondi di riserva);
3. Di accogliere i pareri secondari della Seconda e Quarta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
4. Per consentire l’immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Capo I
Variazioni al bilancio
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018
1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016–2018 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Spesa”;
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
TABELLA
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2016-2018
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate negli importi indicati all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Spesa”.
Capo II
Modifiche alla
Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5. Autorizzazione all’indebitamento
Nel triennio 2016-2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 236.000.000,00, nel rispetto della normativa statale vigente.
L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 86.500.000,00 nell’anno 2016, ad euro 77.000.000,00 nell’anno 2017 e ad euro 72.500.000,00 nell’anno 2018.
I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
1. Gli oneri di ammortamento annui di cui ai precedenti commi, relativi agli esercizi 2017 e 2018, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, sono stimati in euro 4.342.500,00 per l’esercizio finanziario 2017 e in euro 8.302.587,00 per l’esercizio finanziario 2018 e trovano copertura finanziaria nell’ambito degli appositi stanziamenti della Missione 500 “Debito Pubblico” delle annualità 2017 e 2018 del bilancio di previsione 2016-2018.”.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Allegati
(Omissis)