§ 6.1.370 - L.R. 4 ottobre 2016, n. 69.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. Seconda variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:04/10/2016
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per gli anni 2016-2018
Art. 3.  Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 83/2015
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 6.1.370 - L.R. 4 ottobre 2016, n. 69.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. Seconda variazione.

(B.U. 5 ottobre 2016, n. 44)

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 29 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Visti i pareri secondari, favorevoli con condizioni, della Seconda e Quarta commissione, espressi nelle sedute 21 settembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente e in conto capitale intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso con l.r. 83/2015, da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei Fondi di riserva);

3. Di accogliere i pareri secondari della Seconda e Quarta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

4. Per consentire l’immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Capo I

Variazioni al bilancio

 

Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016–2018 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Spesa”;

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

 

TABELLA

 

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2016-2018

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate negli importi indicati all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Spesa”.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018)

 

     Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 83/2015

1. L’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018) è sostituito dal seguente:

“Art. 5. Autorizzazione all’indebitamento

Nel triennio 2016-2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 236.000.000,00, nel rispetto della normativa statale vigente.

L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 86.500.000,00 nell’anno 2016, ad euro 77.000.000,00 nell’anno 2017 e ad euro 72.500.000,00 nell’anno 2018.

I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).

1. Gli oneri di ammortamento annui di cui ai precedenti commi, relativi agli esercizi 2017 e 2018, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, sono stimati in euro 4.342.500,00 per l’esercizio finanziario 2017 e in euro 8.302.587,00 per l’esercizio finanziario 2018 e trovano copertura finanziaria nell’ambito degli appositi stanziamenti della Missione 500 “Debito Pubblico” delle annualità 2017 e 2018 del bilancio di previsione 2016-2018.”.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)