§ 6.1.358 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 83.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:28/12/2015
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Bilancio annuale
Art. 2.  Bilancio pluriennale
Art. 3.  Disavanzo d’esercizio
Art. 4.  Allegati al bilancio di previsione
Art. 5.  Autorizzazione all’indebitamento
Art. 6.  Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale
Art. 7.  Variazioni di bilancio
Art. 8.  Nota integrativa
Art. 8 bis.  Parere dei revisori dei conti della Regione
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 6.1.358 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 83.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018.

(B.U. 29 dicembre 2015, n. 57)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37, dello Statuto;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visti gli articoli 18 e 19 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 18 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Vista la nota del 2 dicembre 2015 con cui la Commissione regionale per le pari opportunità ha comunicato che non avrebbe espresso il parere obbligatorio di competenza;

Vista la nota del 2 dicembre 2015 con cui la Conferenza permanente delle autonomie sociali ha comunicato che non avrebbe espresso il parere obbligatorio di competenza;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. Di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016 - 2018 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Bilancio annuale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2016 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l’anno finanziario 2016 in euro 3.111.368.459,64 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 35.187.500,18 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2015 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2015 - riga Totale generale delle entrate).

3. È approvato per l’anno finanziario 2016 in euro 3.057.458.340,36 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 530.075.774,48 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2015 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2015 - riga Totale generale delle spese).

4. È approvato per l’anno finanziario 2016 in euro 16.569.608.911,64 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata, di cui euro 3.164.324.610,64 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2016 – riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2016 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza”).

5. È approvato per l’anno finanziario 2016 in euro 16.569.608.911,64 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.164.324.610,64 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2016 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2016 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).

6. È approvato per l’anno finanziario 2016:

a) in euro 16.289.993.701,66 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2016 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di cassa”);

b) in euro 3.199.512.110,82 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2016 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”- Previsioni di cassa).

7. È approvato per l’anno finanziario 2016:

a) in euro 16.035.841.948,67 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2016 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”);

b) in euro 3.334.400.385,12 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2016 - riga Titolo

7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2016 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”).

 

     Art. 2. Bilancio pluriennale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2016 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 9.144.632.906,85 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2017 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza).

3. È approvato in euro 9.144.632.906,85 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2017 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).

4. È approvato in euro 9.065.463.116,38 stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza);

5. È approvato in euro 9.065.463.116,38 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).

 

     Art. 3. Disavanzo d’esercizio [1]

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo relativo all’esercizio 2015 e precedenti è approvato in complessivi euro 3.503.928.056,64; tale disavanzo include la somma di euro 659.434.005,89 relativa al maggior disavanzo che si è determinato a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni) decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’articolo 1, comma 705, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”), e tiene conto della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura (annualità 2015) del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui.

2. Nel triennio 2016 - 2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo -d’investimento risultante dal rendiconto 2015.

 

     Art. 4. Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2016:

a) Risultato presunto di amministrazione (allegato a);

b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato b);

c) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (allegato c);

d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato d);

e) Ripartizione delle spese di personale in missioni e programmi (allegato e);

f) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato f);

g) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato g);

h) Pareggio di bilancio (allegato h);

i) Nota integrativa (allegato i).

 

     Art. 5. Autorizzazione all’indebitamento [2]

Nel triennio 2016-2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 236.000.000,00, nel rispetto della normativa statale vigente.

L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 86.500.000,00 nell’anno 2016, ad euro 77.000.000,00 nell’anno 2017 e ad euro 72.500.000,00 nell’anno 2018.

I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Gli oneri di ammortamento annui di cui ai precedenti commi, relativi agli esercizi 2017 e 2018, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, sono stimati in euro 4.342.500,00 per l’esercizio finanziario 2017 e in euro 8.302.587,00 per l’esercizio finanziario 2018 e trovano copertura finanziaria nell’ambito degli appositi stanziamenti della Missione 500 “Debito Pubblico” delle annualità 2017 e 2018 del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 6. Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale

1. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2016-2018.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2016.

3. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2016-2018.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2016-2018 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

 

     Art. 7. Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2016 le variazioni al Bilancio di previsione 2016 ed al Bilancio pluriennale 2016/2018, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

 

     Art. 8. Nota integrativa

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato l’allegato i) della presente legge, che da conto dei seguenti aspetti:

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa copertura percentuale;

l) prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi.

 

     Art. 8 bis. Parere dei revisori dei conti della Regione [3]

1. Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2016, n. 54.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 69.

[3] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.