Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 20/12/2016 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 39/2009 |
Art. 2. Natura giuridica e finalità del consorzio. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 39/2009 |
Art. 3. Attività del consorzio. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 39/2009 |
Art. 4. Piano annuale delle attività. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 39/2009 |
Art. 5. Organi del consorzio. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 39/2009 |
Art. 6. Assemblea dei soci. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2009 |
Art. 7. Comitato tecnico-scientifico. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 39/2009 |
Art. 8. Il presidente del comitato tecnicoscientifico. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 39/2009 |
Art. 9. Amministratore unico. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/2009 |
Art. 10. Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2009 |
Art. 11. Entrate finanziarie, contabilità e contratti. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 39/2009 |
Art. 12. Personale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 39/2009 |
Art. 13. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’ articolo 16 bis nella l.r. 39/2009 |
Art. 14. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 39/2009 |
§ 3.3.112 - L.R. 20 dicembre 2016, n. 87.
Disposizioni per l’attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009.
(B.U. 28 dicembre 2016, n. 57)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto l'articolo 50 dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° dicembre 2016;
Considerato quanto segue:
1. La disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione, rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
2. Risulta opportuno procedere alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di prevedere nuove attività per il LAMMA, a seguito di modifiche normative intervenute a partire dal 2015 con la
3. In particolare la Regione intende avvalersi dell’assistenza e del supporto tecnico del Consorzio LAMMA in conseguenza delle nuove funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa, che hanno comportato nuove funzioni in capo alla Regione tra cui l’attività per l’implementazione e il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell’evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri;
4. La Regione intende avvalersi dell’assistenza e del supporto tecnico del Consorzio LAMMA, per le previsioni in materia di tutela della qualità dell’aria, in conseguenza delle nuove funzioni della Regione nella determinazione di specifici indici di criticità (e relative modalità di calcolo) per individuare situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
5. Risulta opportuno, in conseguenza degli ingenti danni che si sono avuti negli ultimi anni, anche in Toscana, di tipo idrogeologico e idraulico, rafforzare le misure in termini di preparazione con interventi ed attività orientate a fronteggiare la fase di evento delle calamità alluvionali che comprendono azioni di preannuncio, la predisposizione della pianificazione di emergenza, azioni durante la fase di evento vero e proprio e misure di risposta e ripristino in fase post-evento di ricostruzione e di rianalisi degli eventi alluvionali. Questo comporta la necessità di prevedere, attraverso l’assistenza e il supporto tecnico del Consorzio LAMMA, con sufficiente anticipo, e di monitorare con la dovuta precisione il crescente numero di eventi estremi, garantendo strumenti di allerta e di previsione dei rischi, specialmente in aree densamente popolate o comunque di primario valore per l’intensità e la tipologia dell’attività antropica;
6. Le nuove funzioni attribuite al LAMMA consistono in:
a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori dell’erosione costiera, e protezione civile;
b) rilevazione, studio, elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio del dissesto idrogeologico e alla riduzione delle sostanze inquinanti;
c) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali per la rilevazione ed elaborazione dei dati per il monitoraggio degli interventi per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.
7. Il LAMMA svolge prevalentemente attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, che le finanziano. Nell'ambito delle attività istituzionali si ritiene opportuno che il LAMMA possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati. Lo spazio di crescita in ambito meteorologico è molto ampio sia per cause naturali, che determinano nuove sfide per la resilienza ai cambiamenti in atto, sia per cause contingenti legate alla riorganizzazione del servizio meteorologico nazionale. Ancora più marcato è lo spazio di crescita per le aree marine e costiere. La possibilità per il LAMMA di operare a favore di soggetti esterni consente di sviluppare servizi ad alto valore aggiunto, affidabili e innovativi, che garantiscono opportunità di sviluppo al Consorzio LAMMA e risorse aggiuntive;
8. Si ritiene opportuno prevedere la possibilità per il LAMMA di partecipare a progetti nazionali ed internazionali di supporto alla ricerca e all’innovazione, per le molte occasioni di crescita e sviluppo che queste attività possono comportare per il LAMMA stesso. Le proposte progettuali sono volte ad incrementare la comprensione dello stato e della dinamica ambientale a varie scale, e sono finalizzate a migliorare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in termini di accessibilità, innovazione, valorizzazione delle risorse naturali e culturali per assicurare la coesione territoriale e favorire occupazione e sviluppo sostenibile;
9. Al fine di semplificare la struttura del Consorzio LAMMA si prevede di abrogare il Comitato tecnico scientifico dello stesso;
10. Al fine di svolgere le funzioni aggiuntive di cui al punto 6, è necessario prevedere la facoltà del Consorzio LAMMA di attivare la copertura dei posti vacanti della nuova dotazione organica, reclutando personale oltre i vincoli assunzionali disposti dalla normativa vigente in quanto trattasi di personale addetto allo svolgimento delle ulteriori funzioni diversamente non esercitabili [1];
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 4 del preambolo della
"4. Il LAMMA svolge prevalentemente attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, che le finanziano. Nell'ambito di cui al punto 2 si ritiene opportuno che il LAMMA possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati; ".
2. Il punto 6 del preambolo della
Art. 2. Natura giuridica e finalità del consorzio. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2, della
"3 bis. Il LAMMA può operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano annuale di cui all'articolo 5 ".
Art. 3. Attività del consorzio. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 Attività del consorzio
1. Il consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:
a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare, previsioni meteorologiche, meteo-marine ed oceanografiche alla Regione;
b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;
c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;
d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;
e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi;
f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.
2. Le basi dati di cui al comma 1, sono integrate con il sistema informativo regionale e sono costituite e gestite dal consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Regione ai sensi della
3. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, il consorzio può fornire prestazioni a favore di soggetti non consorziati nella misura di cui all'articolo 2, comma 3 bis, a condizione che sia garantito lo svolgimento delle attività previste nel piano annuale di cui all’articolo 5.
4. La Giunta regionale approva le tariffe delle prestazioni di cui al comma 3.
5. Il LAMMA può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico negli ambiti di cui al comma 1, finanziate a livello nazionale ed internazionale.”.
Art. 4. Piano annuale delle attività. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5 Piano annuale delle attività
1. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del consorzio e sono distinte in:
a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), o le attività derivanti dalla partecipazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 5;
c) attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, di cui all’articolo 4, comma 3.
2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali di cui all'articolo 16.
3. Il piano annuale delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci; il piano è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano annuale delle attività sono adottate dall'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale.
5. Le modifiche al piano annuale delle attività di importo inferiore a 100.000,00 euro, sono direttamente approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico.
6. L'amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.”.
Art. 5. Organi del consorzio. Modifiche all’articolo 7 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 6. Assemblea dei soci. Modifiche all’articolo 8 della
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della
2. Al comma 4 dell'articolo 8 della
"h bis) deliberare il piano della qualità della prestazione organizzativa. "
Art. 7. Comitato tecnico-scientifico. Abrogazione dell'articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
Art. 8. Il presidente del comitato tecnicoscientifico. Abrogazione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
Art. 9. Amministratore unico. Modifiche all’articolo 11 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
"3 bis. La valutazione dell'Amministratore unico è effettuata dall'assemblea dei soci su proposta dell'organismo indipendente di valutazione. ".
2. Al comma 9 dell'articolo 11 della
"b bis) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa; ".
3. Al comma 10 dell'articolo 11 della
"e bis) informa annualmente la Giunta regionale sulle attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, tramite apposita relazione. ".
Art. 10. Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 11. Entrate finanziarie, contabilità e contratti. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
" b bis) dalle tariffe per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 4, comma 3, a favore di soggetti non consorziati. ".
Art. 12. Personale. Modifiche all’articolo 15 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della
"2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) e f), il LAMMA è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dodici unità. ".
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 15 della
"2 ter. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dall’Assemblea su proposta dell'Amministratore e trasmesse alla Giunta regionale. ".
Art. 13. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’ articolo 16 bis nella
1. Dopo l’articolo 16 della
" Art. 16 bis Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio definisce annualmente con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali dell’amministratore unico del consorzio. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale del consorzio.
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall’amministratore del consorzio, in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 5, ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.
3. L'Amministratore unico, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente. ".
Art. 14. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 19 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della
"1 bis. Agli oneri per il contributo annuale della Regione, stimati per gli anni 2017 e 2018 in euro 2.000.000,00 annui, si fa fronte con le risorse iscritte nella Missione 0900 – Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 19 della
"1 ter. Il consorzio provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica di cui all’articolo 15, comma 3, con il contributo di cui al comma 1 bis, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.
[1] Punto così modificato dall'art. 12 della