Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.6 sport e tempo libero |
Data: | 09/08/2017 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.6.22 - L.R. 9 agosto 2017, n. 10.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva)
(B.U. 9 agosto 2017, n. 44)
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) al comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) un rappresentante regionale delle Federazioni sportive nazionali designato dal Consiglio regionale del CONI;
l-ter) un rappresentante degli Enti di promozione sportiva operanti nella regione designato dal Consiglio regionale del CONI.";
b) al comma 5 sono soppresse le parole ", salvo eventuali rimborsi di spese di viaggio, nella misura prevista per i dipendenti regionali".
Art. 2. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.