§ 4.6.22 - L.R. 9 agosto 2017, n. 10.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.6 sport e tempo libero
Data:09/08/2017
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23
Art. 2.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.6.22 - L.R. 9 agosto 2017, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva)

(B.U. 9 agosto 2017, n. 44)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23

1. All'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

"l-bis) un rappresentante regionale delle Federazioni sportive nazionali designato dal Consiglio regionale del CONI;

l-ter) un rappresentante degli Enti di promozione sportiva operanti nella regione designato dal Consiglio regionale del CONI.";

b) al comma 5 sono soppresse le parole ", salvo eventuali rimborsi di spese di viaggio, nella misura prevista per i dipendenti regionali".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 23/2016, dopo le parole "le federazioni sportive," sono aggiunte le parole "gli Enti di promozione sportiva,".

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.