§ 2.2.57 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 22.
Modifiche alla l.r. 8 gennaio 2016, n. 1 – Istituzione dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:02/12/2016
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3. Entrate dell’E.G.R.I.B.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 6. Funzioni dell’Assemblea
Art. 3.  Modifica all’art. 10. Dichiarazione dell’attività di programmazione da quella di gestione
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.2.57 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 22.

Modifiche alla l.r. 8 gennaio 2016, n. 1 – Istituzione dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)

(B.U. 2 dicembre 2016, n. 45)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3. Entrate dell’E.G.R.I.B.

1. La lettera b) del comma 1 dell’art. 3 è così sostituita:

“b) la quota parte delle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti, vincolate, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi di funzionamento dell’Ente;”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 6. Funzioni dell’Assemblea

1. Il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell’art. 6 è così sostituito:

“2) predispone la convenzione-tipo che regola il rapporto con il soggetto gestore del servizio, sulla base della convenzione-tipo, con relativi disciplinari, di cui all’art. 151 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;”.

2. Il punto 4 della lettera a) del comma 1 dell’art. 6 è così sostituito:

“a) approva il Piano d’Ambito, secondo le modalità di cui all’art. 149 comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;”.

3. Il punto 5 della lettera a) del comma 1 dell’art. 6 è così sostituito:

“5) determina, ai sensi dell’art. 154 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa di base e le relative revisioni periodiche, in conformità alle componenti di costo per la relativa determinazione, al metodo tariffario, nonché alle modalità di revisione periodica, come definiti ai sensi dell’art. 10, comma 14 del D.L. n. 70/2011 convertito in Legge n. 106/2011, ai fini della definitiva approvazione da parte dell’Autorità per l’energia, il gas ed il sistema idrico;”.

 

     Art. 3. Modifica all’art. 10. Dichiarazione dell’attività di programmazione da quella di gestione

1. Al comma 1 dell’art. 10 le parole “alla gestione dei servizi” sono sostituite dalle parole “al governo dei servizi”.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.