Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 11/05/2015 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 2. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 3. Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 4. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 5. Modifiche dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 6. Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 7. Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 26 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 9. Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 10. Modifica dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 11. Modifica dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 12. Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 13. Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” |
Art. 14. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 3.1.175 - L.R. 11 maggio 2015, n. 10.
Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni.
(B.U. 15 maggio 2015, n. 48)
Art. 1. Modifiche dell’articolo 2 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
“c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) del
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’Allegato 1 del
Art. 2. Modifica dell’articolo 15 della
1. Il comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 3. Modifiche dell’articolo 17 della
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 17 della
“2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Gli interventi strutturali e dotazionali devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento delle condizioni di igiene o del benessere degli animali purché l’intervento vada oltre le vigenti norme dell’Unione europea; c) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto, piante annuali e loro messa a dimora;
b) acquisto di animali a eccezione degli aiuti concessi per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
e) acquisto di terreni;
f) investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni previsti nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli;
g) investimenti irrigui che non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 14, comma 6, lettera f) del
h) investimenti per la produzione di biocarburanti, energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, che non soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e per i quali la capacità produttiva supera il consumo medio annuo di carburanti o quello combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda;
i) i semplici investimenti di sostituzione.”.
2. Il comma 3 ter dell’articolo 17 della
“3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.”.
3. Il comma 3 quater dell’articolo 17 della
Art. 4. Modifica dell’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 5. Modifiche dell’articolo 19 della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 19 della
“1. Il limite massimo di aiuto per gli investimenti riguardanti la produzione agricola primaria effettuati dalle imprese agricole è pari al quaranta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento, i limiti di cui al comma 1 possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone montane di cui al medesimo comma, al sessanta per cento.”.
2. Il comma 4 bis dell’articolo 19 della
“4 bis. L’importo degli aiuti concessi per impresa e per singolo progetto non può superare i limiti previsti dall’articolo 4, comma 1 lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014.”.
Art. 6. Modifica dell’articolo 20 della
1. Al comma 3 dell’articolo 20 della
Art. 7. Modifica dell’articolo 24 della
1. Al comma 2 bis dell’articolo 24 della
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 26 bis della
1. L’articolo 26 bis della
Art. 9. Modifica dell’articolo 35 della
1. Al comma 3 dell’articolo 35 della
Art. 10. Modifica dell’articolo 57 della
1. Al comma 5 dell’articolo 57 della
Art. 11. Modifica dell’articolo 70 della
1. Al comma 3 dell’articolo 70 della
Art. 12. Modifica dell’articolo 72 della
1. All’articolo 72 della
Art. 13. Modifica dell’articolo 72 bis della
1. L’articolo 72 bis della
“1. Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentate dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato ai sensi del
Art. 14. Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 15. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.