§ 3.1.175 - L.R. 11 maggio 2015, n. 10.
Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:11/05/2015
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 2.  Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 3.  Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 4.  Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 5.  Modifiche dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 6.  Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 7.  Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 8.  Abrogazione dell’articolo 26 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 9.  Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 10.  Modifica dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 11.  Modifica dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 12.  Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 13.  Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 14.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 3.1.175 - L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni.

(B.U. 15 maggio 2015, n. 48)

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificata dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituita dalla seguente:

“c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;”.

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificati dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Gli interventi strutturali e dotazionali devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento delle condizioni di igiene o del benessere degli animali purché l’intervento vada oltre le vigenti norme dell’Unione europea; c) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto, piante annuali e loro messa a dimora;

b) acquisto di animali a eccezione degli aiuti concessi per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

e) acquisto di terreni;

f) investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni previsti nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli;

g) investimenti irrigui che non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 14, comma 6, lettera f) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

h) investimenti per la produzione di biocarburanti, energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, che non soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e per i quali la capacità produttiva supera il consumo medio annuo di carburanti o quello combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda;

i) i semplici investimenti di sostituzione.”.

2. Il comma 3 ter dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 aggiunto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituito dal seguente:

“3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.”.

3. Il comma 3 quater dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, aggiunto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è abrogato.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificato dal comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2008 n. 20, le parole: “in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005” sono soppresse.

 

     Art. 5. Modifiche dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificati dal comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il limite massimo di aiuto per gli investimenti riguardanti la produzione agricola primaria effettuati dalle imprese agricole è pari al quaranta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento, i limiti di cui al comma 1 possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone montane di cui al medesimo comma, al sessanta per cento.”.

2. Il comma 4 bis dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, aggiunto dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituito dal seguente:

“4 bis. L’importo degli aiuti concessi per impresa e per singolo progetto non può superare i limiti previsti dall’articolo 4, comma 1 lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014.”.

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”, sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013”.

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. Al comma 2 bis dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, aggiunto dal comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: “dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008”, sono sostituite dalle parole: “dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.”.

 

     Art. 8. Abrogazione dell’articolo 26 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. L’articolo 26 bis della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, inserito dall’articolo 24 della legge regionale 25 luglio 2008 n. 9, è abrogato.

 

     Art. 9. Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. Al comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: “dal regolamento (CE) n. 1698/2005” sono sostituite con le parole: “dal regolamento (UE) n. 1305/2013”.

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. Al comma 5 dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: “del regolamento (CE) n. 1698/2005” sono sostituite con le parole: “del regolamento (UE) n. 1305/2013”.

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. Al comma 3 dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005” sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013”.

 

     Art. 12. Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. All’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificato dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: “26 bis” sono soppresse.

 

     Art. 13. Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1. L’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come inserito dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo modificato dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituito dal seguente:

“1. Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentate dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.”.

 

     Art. 14. Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.