Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 09/04/2004 |
Numero: | 8 |
§ 3.1.97 - L.R. 9 aprile 2004, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".
(B.U. 13 aprile 2004, n. 40).
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
“c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 8 del
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della
4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della
5. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 della
“e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24 ter, paragrafo 3 del
Art. 2. Modifiche all’articolo 17 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della
2. Le lettere g), h), l) ed m) del comma 2 dell’articolo 17 della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della
“3 bis. Nel caso di prodotti che trovano sbocchi normali di mercato gli investimenti non possono comportare un aumento della capacità di produzione superiore al venti per cento.”.
Art. 3. Investimenti aziendali specifici.
1. Dopo l’articolo 17 della
“Art. 17 bis. Investimenti aziendali specifici.
1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:
a) all’acquisto e all’impianto delle piante arboree da frutto, erbacee e da vivaio;
b) all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“Art. 19. Limiti di aiuto.
1. Il limite massimo di aiuto è pari al quaranta per cento e, per le aree svantaggiate, al cinquanta per cento, della spesa ritenuta ammissibile.
2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone svantaggiate, al sessanta per cento.
3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente del venti per cento e del venticinque per cento, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell’ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.
4. La maggiorazione di cui al comma 3 è concessa unicamente per gli investimenti necessari a superare i requisiti minimi comunitari in vigore oppure per gli investimenti che consentono l’adeguamento dell’azienda a requisiti stabiliti da disposizioni statali o regionali, più restrittivi di quelli comunitari minimi; tale maggiorazione deve essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva e per i prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.
5. Il volume di investimento che può fruire degli aiuti non deve complessivamente superare il limite stabilito dal Piano di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 7 del
Art. 6. Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 30 della
1. Al comma 2 dell’articolo 30 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della
“4 bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del
Art. 8. Modifiche all’articolo 35 della
1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 35 della
“f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all’allevamento di bovine;”.
2. Al comma 2 dell’articolo 35 della
“f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della
“3 bis. L’intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree individuate dalla Giunta regionale , sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse idriche.”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 39 della
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della
2. Il comma 3 dell’articolo 39 della
“3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 47 della
1. All’articolo 47 della
a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole: “fatte salve le diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato”.
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Le associazioni di cui al comma 1 non hanno titolo agli aiuti di cui all’articolo 48, comma 1.”.
Art. 11. Modifiche all’articolo 48 della
1. Al comma 5 dell’articolo 48 della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 48 della
“5 bis. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi all'organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro.”.
Art. 12. Modifiche all’articolo 50 della
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 50 della
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 50 della
3. Il comma 4 dell’articolo 50 della
“4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma stesso.”.
4. Il comma 5 dell’articolo 50 della
“5. L'aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi successivi.”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 50 della
“5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.”.
Art. 13. Modifiche all’articolo 51 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 51 della
2. Il comma 5 dell’articolo 51 della
“5. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma 1.”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 51 della
“5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e ben strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.”.
4. All’articolo 51 della
“6 bis. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 18 del
Art. 14. Modifiche all’articolo 63 della
1. Il comma 3 dell’articolo 63 della
“3. Sono ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; sono inoltre ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi che oltre alle perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, coprano il rischio derivante da altre avversità atmosferiche o epizoozie e fitopatie.”.
Art. 15. Modifiche all’articolo 69 della
1. L’articolo 69 della
“Art. 69. Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica.”.
Art. 16. Modifiche all’articolo 70 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 70 della
Art. 17. Termini di attuazione.
1. Dopo l’articolo 71 della
“Art. 71 bis. Termini di attuazione.
1. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.”.
Art. 18. Modifiche all’articolo 72 della
1. L’articolo 72 della
“Art. 72. Parere comunitario di compatibilità.
1. Gli effetti di cui agli articoli 17 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.”.
Art. 19. Esenzione dall’obbligo di notifica comunitaria.
1. Dopo l’articolo 72 della
“Art. 72 bis. Esenzione dall’obbligo di notifica comunitaria.
1. Le misure ed azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del
Art. 20. Modifiche all’Allegato A) alla
1. Al numero 1) della lettera c) dell’Allegato A) alla
2. Il numero 2) della lettera c) dell’Allegato A) alla
“2. Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti di cui all’articolo 19 non può essere superiore, nell’arco di cinque anni, a:
a) 180.000,00 euro per ULU;
b) 360.000,00 euro per azienda;
c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento.”.
Art. 21. Modifiche all’allegato B) alla
1. Alla lettera M1) dopo le parole: "Produzioni bovine" sono aggiunte le seguenti parole: “diverse dal vitello a carne bianca”.
2. Dopo la lettera M1) è aggiunta la lettera
“M1 bis) Produzioni bovine del vitello a carne bianca - n. minimo di associati 50”.
Art. 22. Disposizioni finali.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce un regime di controllo, anche mediante le più opportune strumentazioni informatiche, finalizzato a verificare le informazioni acquisite dalle imprese nella concessione dei benefici da altre amministrazioni regionali, nazionali o comunitarie, nonché il rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19, 50 e 51 della