§ 3.1.97 - L.R. 9 aprile 2004, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:09/04/2004
Numero:8

§ 3.1.97 - L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

(B.U. 13 aprile 2004, n. 40).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, è sostituita dalla seguente:

     “c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) 1257/1999”.

     2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, dopo le parole: “Comunità europea,” sono inserite le seguenti: “purché il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all’allegato stesso,”.

     3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, sono soppresse le parole: “nonché le aree in cui sono stati istituiti parchi nazionali, interregionali e regionali, ovvero riserve naturali”.

     4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, è abrogata.

     5. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, è sostituita dalla seguente:

     “e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24 ter, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999.”.

 

Art. 2. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 40/2003, sono aggiunte, in fine, le parole: “con esclusione delle spese sostenute per l’acquisto delle piante e all’impianto delle stesse”.

     2. Le lettere g), h), l) ed m) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 40/2003, sono abrogate.

     3. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “3 bis. Nel caso di prodotti che trovano sbocchi normali di mercato gli investimenti non possono comportare un aumento della capacità di produzione superiore al venti per cento.”.

 

Art. 3. Investimenti aziendali specifici.

     1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 17 bis. Investimenti aziendali specifici.

     1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:

     a) all’acquisto e all’impianto delle piante arboree da frutto, erbacee e da vivaio;

     b) all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità.”.

 

Art. 4. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio.”.

 

Art. 5. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. L’articolo 19 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

     “Art. 19. Limiti di aiuto.

     1. Il limite massimo di aiuto è pari al quaranta per cento e, per le aree svantaggiate, al cinquanta per cento, della spesa ritenuta ammissibile.

     2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone svantaggiate, al sessanta per cento.

     3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente del venti per cento e del venticinque per cento, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell’ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

     4. La maggiorazione di cui al comma 3 è concessa unicamente per gli investimenti necessari a superare i requisiti minimi comunitari in vigore oppure per gli investimenti che consentono l’adeguamento dell’azienda a requisiti stabiliti da disposizioni statali o regionali, più restrittivi di quelli comunitari minimi; tale maggiorazione deve essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva e per i prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

     5. Il volume di investimento che può fruire degli aiuti non deve complessivamente superare il limite stabilito dal Piano di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Il volume di investimento è specificato nell’allegato A della presente legge.”.

 

Art. 6. Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 40/2003, sono aggiunte, in fine, le parole: "che comunque non può essere superiore a 12.500.000,00 euro".

 

Art. 7. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale n. 40/2003, dopo le parole: “i giovani che” sono inserite le seguenti: “, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999”.

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “4 bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, non possono superare i massimali fissati dall’articolo 8, paragrafo 2 del citato regolamento.”.

 

Art. 8. Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 40/2003, è così sostituita:

     “f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all’allevamento di bovine;”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     “f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare.”.

     3. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto il seguente comma:

     “3 bis. L’intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree individuate dalla Giunta regionale , sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse idriche.”.

 

Art. 9. Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunta in fine, la parola: “tradizionali”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

     “3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato.”.

 

Art. 10. Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. All’articolo 47 della legge regionale n. 40/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole: “fatte salve le diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato”.

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

     “1 bis. Le associazioni di cui al comma 1 non hanno titolo agli aiuti di cui all’articolo 48, comma 1.”.

 

Art. 11. Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Al comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale n. 40/2003, sono soppresse le parole: “o, in alternativa, possono essere erogati direttamente ai produttori soci”.

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “5 bis. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi all'organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro.”.

 

Art. 12. Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, la parola: "autocontrollo" è sostituita dalle seguenti: "controlli effettuati da o per conto di terzi,".

     2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è abrogata.

     3. Il comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

     “4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma stesso.”.

     4. Il comma 5 dell’articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

     “5. L'aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi successivi.”.

     5. Dopo il comma 5 dell’articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente comma:

     “5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.”.

 

Art. 13. Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è abrogata.

     2. Il comma 5 dell’articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

     “5. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma 1.”.

     3. Dopo il comma 5 dell’articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente comma:

     “5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e ben strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.”.

     4. All’articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “6 bis. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.”.

 

Art. 14. Modifiche all’articolo 63 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Il comma 3 dell’articolo 63 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

     “3. Sono ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; sono inoltre ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi che oltre alle perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, coprano il rischio derivante da altre avversità atmosferiche o epizoozie e fitopatie.”.

 

Art. 15. Modifiche all’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. L’articolo 69 della legge regionale n. 40/2003, è così sostituito:

     “Art. 69. Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

     1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica.”.

 

Art. 16. Modifiche all’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 70 della legge regionale n. 40/2003, dopo le parole: “di cui agli articoli 17,” sono inserite le parole: “17 bis,”.

 

Art. 17. Termini di attuazione.

     1. Dopo l’articolo 71 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 71 bis. Termini di attuazione.

     1. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.”.

 

Art. 18. Modifiche all’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. L’articolo 72 della legge regionale n. 40/2003 è sostituito dal seguente articolo:

     “Art. 72. Parere comunitario di compatibilità.

     1. Gli effetti di cui agli articoli 17 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.”.

 

Art. 19. Esenzione dall’obbligo di notifica comunitaria.

     1. Dopo l’articolo 72 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 72 bis. Esenzione dall’obbligo di notifica comunitaria.

     1. Le misure ed azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 gennaio 2004, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.”.

 

Art. 20. Modifiche all’Allegato A) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Al numero 1) della lettera c) dell’Allegato A) alla legge regionale n. 40/2003, le parole: “alla data di presentazione della domanda” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante, della domanda”.

     2. Il numero 2) della lettera c) dell’Allegato A) alla legge regionale n. 40/2003, è così sostituito:

     “2. Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti di cui all’articolo 19 non può essere superiore, nell’arco di cinque anni, a:

     a) 180.000,00 euro per ULU;

     b) 360.000,00 euro per azienda;

     c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento.”.

 

Art. 21. Modifiche all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Alla lettera M1) dopo le parole: "Produzioni bovine" sono aggiunte le seguenti parole: “diverse dal vitello a carne bianca”.

     2. Dopo la lettera M1) è aggiunta la lettera

     “M1 bis) Produzioni bovine del vitello a carne bianca - n. minimo di associati 50”.

 

Art. 22. Disposizioni finali.

     1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce un regime di controllo, anche mediante le più opportune strumentazioni informatiche, finalizzato a verificare le informazioni acquisite dalle imprese nella concessione dei benefici da altre amministrazioni regionali, nazionali o comunitarie, nonché il rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19, 50 e 51 della legge regionale n. 40/2003.