Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 14/11/2008 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 2. Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 7. Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 8. Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 9. Modifica dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 10. Modifica dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come introdotto dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 4 [...] |
Art. 11. Modifica dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 12. Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 13. Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 14. Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 15. Modifica dell’allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 16. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 3.1.160 - L.R. 14 novembre 2008, n. 20.
Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni
(B.U. 18 novembre 2008, n. 95)
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della
1. La lettera c) del comma 1, dell’articolo 2 della
“c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 22 del
Art. 2. Modifiche dell’articolo 17 della
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della
“2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all’ammodernamento e all’innovazione tecnologica delle strutture e delle dotazioni:
-per la produzione primaria;
-per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali;
mediante:
a) ammodernamento strutturale;
b) ammodernamento tecnologico;
c) ammodernamento organizzativo-strategico.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge della
“3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:
a) gli investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o limitazioni stabilite dalle organizzazioni comuni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
b) gli aiuti limitati a specifici prodotti agricoli;
c) i drenaggi, gli impianti e le opere per l’irrigazione che non permettano di ridurre di almeno il venticinque per cento il precedente consumo d’acqua;
d) le spese per l’acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
e) le spese per l’acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
f) i semplici investimenti di sostituzione;
g) gli impianti e le attrezzature usate.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 17 della
“3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 4 del
3 quater. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del
Art. 3. Modifica dell’articolo 17 bis della
1. L’articolo 17 bis della
“Art. 17 bis - Investimenti aziendali specifici.
1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:
a)all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico;
b)alla produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo aziendale;
c)all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 18 della
1. All’articolo 18 della
Art. 5. Modifica dell’articolo 19 della
1. All’articolo 19 della
“4 bis. L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare i limiti previsti dal
Art. 6. Modifica dell’articolo 20 della
1. Al comma 3 dell’articolo 20 della
Art. 7. Modifiche dell’articolo 24 della
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della
“2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del
3. Il comma 4 dell’articolo 24 della
“4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l’acquisto di macchine e attrezzature usate.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 24 della
Art. 8. Modifica dell’articolo 35 della
1. Al comma 3 dell’articolo 35 della
Art. 9. Modifica dell’articolo 57 della
1. Al comma 5 dell’articolo 57 della
Art. 10. Modifica dell’articolo 58 ter della
1. Al comma 3 dell’articolo 58 ter della
2. Il comma 4 dell’articolo 58 ter della
“4. Qualora l’aiuto all’ investimento realizzato utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI, l’intensità dell’aiuto è aumentata di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.”
3. Il comma 5 dell’articolo 58 ter della
“5. L’intensità dell’aiuto può raggiungere il cento per cento del costo dell’investimento ammissibile qualora l’aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01).”.
4. Al comma 7 dell’articolo 58 ter della
5. Al comma 8 dell’articolo 58 ter della
Art. 11. Modifica dell’articolo 70 della
1. Al comma 3 dell’articolo 70 della
Art. 12. Modifica dell’articolo 71 della
1. L’articolo 71 della
Art. 13. Modifica dell’articolo 72 della
1. All’articolo 72 della
Art. 14. Modifica dell’articolo 72 bis della
1. All’articolo 72 bis della
Art. 15. Modifica dell’allegato A della
1. Alla lettera d), punto 1) dell’allegato A della
Art. 16. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.