§ 3.5.149 - L.R. 21 luglio 2015, n. 60.
Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:21/07/2015
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 5/2012


§ 3.5.149 - L.R. 21 luglio 2015, n. 60. [1]

Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.

(B.U. 22 luglio 2015, n. 37)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”).

 

Considerato quanto segue:

 

1. La Regione Toscana, constatata la presenza capillare sul territorio regionale di eventi di rievocazione e ricostruzione storica, intende valorizzare il ruolo dei consiglieri regionali quali rappresentanti della comunità toscana e la partecipazione dei comuni nel Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, previsto dalla l.r.5/2012, al fine di coordinare al meglio le azioni nella predisposizione del programma pluriennale degli interventi previsto dalla normativa di riferimento;

 

2. Appare necessario, in relazione a quanto sopra, provvedere all’integrazione del Comitato con i sindaci rappresentanti i comuni che organizzano e gestiscono direttamente manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, o assessori loro delegati;

 

3. Appare ugualmente necessario che la già prevista partecipazione di due consiglieri regionali sia a pieno titolo, con diritto di voto, e che al Comitato partecipi altresì, in questo caso senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale;

 

4. Viene altresì previsto che il conferimento delle cariche di presidente e dei due vicepresidenti avvenga in modo tale che le tre componenti a pieno titolo del Comitato siano tutte rappresentate in tali tre cariche.

 

Approva la presente legge;

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 5/2012

1. L’articolo 7 della legge 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), è sostituito dal seguente:

“ Art. 7 - Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte nell’elenco regionale, di seguito definito “comitato”, quale organismo di consulenza in ordine alla predisposizione del programma pluriennale degli interventi di cui all’articolo 9.

2. Fanno parte del comitato:

a) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

b) dieci sindaci, fra cui il sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delegato, e nove sindaci designati, uno per ciascuna provincia, dai comuni che organizzano e gestiscono direttamente manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, o assessori loro delegati;

c) dieci membri, uno per la Città metropolitana di Firenze ed uno per ciascuna provincia, designati dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 3, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale;

d) il Presidente del Consiglio regionale, senza diritto di voto.

3. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e due vicepresidenti, scelti tra i componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), in modo tale che tutte le tre suddette categorie di componenti siano rappresentate.

4. I membri del comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti di cui al comma 2, lettera c). In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura.

6. L’incarico di presidente e di vicepresidente non può essere svolto per più di due legislature consecutive.

7. Al presidente, ai vicepresidenti ed agli altri membri del comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

8. Il comitato adotta, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un regolamento per disciplinare le proprie modalità di funzionamento. ”.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 3 agosto 2021, n. 27.