Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 18/03/2015 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Principi generali |
Art. 2 . Organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie |
Art. 3 . Finanziamento |
Art. 4 . Decorrenza dell’Accordo |
Art. 5 . Abrogazioni |
§ 5.1.246 - L.R. 18 marzo 2015, n. 5.
Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".
(B.U. 24 marzo 2015, n. 28)
Art. 1. Principi generali
1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE) in armonia con i principi di cui al
a) la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
b) la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa attraverso:
1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della
2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge e all’Accordo, allegato e di seguito denominato Accordo, si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti delle Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, enti cogerenti, e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2. Organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
1. L’organizzazione e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito denominato Istituto, sono disciplinate, in attuazione del
2. L’Accordo può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Gli enti cogerenti provvedono all’adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell’Accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell’articolo 10 del
Art. 3. Finanziamento
1. Ai sensi dell’articolo 6 del
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
b) dal Ministero della salute, per quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del
c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall’articolo 1 del
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.
3. Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive, erogate dall’Istituto per progetti comuni, sono stabilite in base ai seguenti criteri:
a) 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
b) 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento;
c) 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
d) 15 per cento, in relazione alla estensione della superficie territoriale.
Art. 4. Decorrenza dell’Accordo
1. Le disposizioni dell’Accordo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dello stesso.
Art. 5. Abrogazioni
1. Dalla data di efficacia dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, è abrogata la