§ 5.1.246 - L.R. 18 marzo 2015, n. 5.
Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/03/2015
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Principi generali
Art. 2 . Organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Art. 3 . Finanziamento
Art. 4 . Decorrenza dell’Accordo
Art. 5 . Abrogazioni


§ 5.1.246 - L.R. 18 marzo 2015, n. 5.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

(B.U. 24 marzo 2015, n. 28)

 

Art. 1. Principi generali

1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE) in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” perseguendo le medesime finalità, quali:

 

a) la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;

 

b) la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa attraverso:

 

1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge finanziaria 2007” e dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

 

2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

 

3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

 

4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

 

5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

 

2. Le disposizioni di cui alla presente legge e all’Accordo, allegato e di seguito denominato Accordo, si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti delle Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, enti cogerenti, e dalle relative norme di attuazione.

 

          Art. 2. Organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

1. L’organizzazione e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito denominato Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h) delle legge 23 ottobre 1992, n. 421”, degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo n. 106 del 2012, secondo le norme dell’Accordo, allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.

2. L’Accordo può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

3. Gli enti cogerenti provvedono all’adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell’Accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012.

 

          Art. 3. Finanziamento

1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993 il finanziamento dell’Istituto è assicurato:

 

a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;

 

b) dal Ministero della salute, per quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”;

 

c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;

 

d) dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

 

2. Il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato:

 

a) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993;

 

b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

 

c) dai redditi del proprio patrimonio;

 

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;

 

e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.

 

3. Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive, erogate dall’Istituto per progetti comuni, sono stabilite in base ai seguenti criteri:

 

a) 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;

 

b) 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento;

 

c) 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;

 

d) 15 per cento, in relazione alla estensione della superficie territoriale.

 

          Art. 4. Decorrenza dell’Accordo

1. Le disposizioni dell’Accordo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dello stesso.

 

          Art. 5. Abrogazioni

1. Dalla data di efficacia dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, è abrogata la legge regionale 29 novembre 2001, n. 34 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)” e si applicano, comunque, i principi del decreto legislativo n. 106 del 2012 e del decreto legislativo n. 270 del 1993 nelle parti con esso compatibili.