§ 5.4.243 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:16/12/2014
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 91/1998
Art. 2.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998
Art. 3.  Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 91/1998
Art 4.  Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 91/1998
Art. 5.  Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 91/1998
Art. 6.  Inserimento dell'articolo 16 quater nella l.r. 91/1998
Art. 7.  Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella l.r. 91/1998
Art. 8.  Inserimento dell'articolo 16 sexies nella l.r. 91/1998
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Disposizioni finali e transitorie


§ 5.4.243 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.

(B.U. 19 dicembre 2014, n. 62)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

 

Vista la raccomandazione (2002/413/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa;

 

Visto il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo ICZM - Integrated Coastal Zone Management), adottato nell’ambito della Conferenza diplomatica plenipotenziaria tenutasi a Madrid nei giorni 20 e 21 gennaio 2008, ed entrato in vigore il 24 marzo 2011;

 

Vista la Carta di Bologna 2012 (Carta delle regioni europee per la promozione di un quadro comune di azioni strategiche dirette alla protezione e sviluppo sostenibile delle aree costiere del Mediterraneo), a cui ha aderito anche la Regione Toscana;

 

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

 

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

 

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Poiché la materia della difesa della costa è disciplinata nell’ambito della l.r. 91/1998, ove però viene definita unicamente l’attribuzione delle competenze, si rende necessario disciplinare in maniera organica l’esercizio delle relative funzioni amministrative attraverso l’inserimento di un autonomo titolo all’interno della medesima l.r. 91/1998;

 

2. Occorre anzitutto definire il contesto della programmazione regionale in materia di tutela della costa, in analogia a quanto già previsto in materia di difesa del suolo, stabilendo che le strategie di intervento individuate nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), siano attuate mediante un documento operativo, approvato annualmente dalla Giunta regionale, contenente anche una sintesi sullo stato di attuazione del documento relativo all’anno precedente che concorrerà alla definizione del documento di valutazione e monitoraggio del PAER di cui all’articolo 3 bis della medesima l.r. 14/2007;

 

3. In particolare, assume rilevanza la definizione, nell’ambito del sopracitato documento operativo annuale per la tutela della costa, di un quadro conoscitivo di riferimento per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera che garantisca, non solo una corretta programmazione degli interventi pubblici, ma anche il concorso, ove possibile, degli interventi privati di ripascimento degli arenili al miglioramento della costa, con riferimento ai fenomeni di erosione, ovvero di avanzamento della linea di riva causato dall’accumulo di sedimenti marini lungo il litorale;

 

4. Poiché la linea di riva non è un elemento fisico fisso, ma è soggetta a continue variazioni, si rende necessario disporre di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato e a tal fine risulta indispensabile riservare alla Regione il monitoraggio a scala regionale sull’evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa, e mantenere in capo alle province il monitoraggio finalizzato alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa di propria competenza;

 

5. Il costante aggiornamento del quadro conoscitivo è garantito altresì attraverso il sistema informativo regionale della costa che, oltre a riportare i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio, contiene il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri, nonché tutti i dati a qualunque titolo detenuti da Regione, province e comuni.

 

6. Altra esigenza che la presente legge intende soddisfare, è quella di garantire l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di tutela della costa e, prima ancora, la condivisione delle scelte programmatorie, attraverso l’istituzione, analogamente a quanto già previsto in materia di difesa del suolo, di una conferenza partecipata dagli organi politici degli enti interessati e supportata da una comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture tecniche competenti appartenenti ai medesimi enti;

 

7. Occorre, altresì, semplificare e accelerare le procedure amministrative volte al rilascio dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, finalizzati al recupero e riequilibrio della fascia costiera, non solo attraverso la previsione, in coerenza con la normativa nazionale, di forme di semplificazione procedurale, ma anche riservando alla Regione il rilascio, nell’ambito di un medesimo procedimento, dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi che riguardano il territorio di più comuni, ferme restando le competenze amministrative statali in materia di gestione del demanio marittimo e di autorizzazioni all’immersione in mare, nonché quelle comunali per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari;

 

8. Infine, al fine di preservare la normale dinamica della costa, è necessario che, nell’ambito delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, comma 2, della l.r. 88/1998, siano valutati gli impatti che l’intervento proposto produce sulla morfodinamica costiera e la coerenza dello stesso rispetto alla programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 91/1998

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituita dalla seguente:

“ c) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri definite di competenza regionale dal documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis; ”.

2. Dopo il comma 1 quinquies dell’articolo 12 della l.r. 91/1998 è aggiunto il seguente:

“1 sexies. In materia di difesa della costa e degli abitati costieri, oltre alle funzioni di cui al comma 1, lettera c), la Regione provvede:

a) all’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all’articolo 16 bis, in attuazione delle strategie di intervento definite nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

b) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter;

c) al contestuale rilascio, nell’ambito di uno stesso procedimento, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, di recupero e riequilibrio della fascia costiera che interessano il territorio di più comuni:

1) delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

2) di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all’articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998, ferma restando la competenza dei comuni al rilascio dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari.

d) all’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, di linee guida concernenti:

1) la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell’ambito delle attività di monitoraggio, di cui all’articolo 16 ter, comma 5;

2) indirizzi per la redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 16 sexies, comma 3. ”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 sono aggiunte le parole: “ , non riservate alla competenza della Regione nell’ambito del documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis; ”.

 

     Art. 3. Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 91/1998

1. Dopo l’articolo 16 del titolo IV della l.r. 91/1998 è inserito il seguente: “ Titolo IV bis - Disciplina delle funzioni in materia di tutela della costa e degli abitati costieri ”.

 

          Art 4. Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 91/1998

1. Dopo l'articolo 16 nel titolo IV bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

“ Art. 16 bis. Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera

1. Nell’ambito del PAER di cui alla l.r. 14/2007, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all’individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.

2. In attuazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel PAER, e specificati nel documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale approva il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che definisce:

a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri di competenza regionale, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), ed il relativo cronoprogramma;

b) le opere di competenza provinciale e gli interventi di manutenzione, di cui all’articolo 14, comma 1, rispettivamente lettere b) e c), finanziati anche parzialmente con risorse del bilancio regionale, ed il relativo crono programma;

c) i soggetti attuatori delle opere di cui alla lettera a), eventualmente individuati ai sensi del comma 5;

d) il quadro conoscitivo di riferimento per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all’individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione;

e) le attività per l’implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell’evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri.

3. Il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera contiene altresì una sintesi sullo stato di attuazione del documento relativo all’anno precedente.

4. Il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera è redatto su base triennale ed è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Per la realizzazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di rispettiva competenza, la Regione e le province possono stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). ”.

 

     Art. 5. Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 91/1998

1. Dopo l'articolo 16 bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

“ Art. 16 ter. Monitoraggio

1. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la Regione effettua il monitoraggio a scala regionale sull’evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa.

2. Le province svolgono le attività di monitoraggio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può avvalersi del supporto tecnico del Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMa), nel rispetto delle forme e modalità di cui alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa.).

4. La Regione può altresì collaborare con università o centri di ricerca, previa stipula di appositi accordi di collaborazione scientifica nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, finalizzati alla realizzazione di studi e ricerche o allo sviluppo di metodologie e tecniche innovative funzionali alle attività di monitoraggio.

5. Al fine di uniformare i criteri per le attività monitoraggio di cui al presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva linee guida per la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento. ”.

 

     Art. 6. Inserimento dell'articolo 16 quater nella l.r. 91/1998

1. Dopo l’articolo 16 ter della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

“ Art. 16 quater. Conferenza permanente per la tutela della costa

1. Al fine di garantire la condivisione delle scelte programmatorie e di raccordare e coordinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, è istituita, presso la Giunta regionale, la Conferenza permanente per la tutela della costa, di seguito definita “conferenza”, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. In particolare la conferenza:

a) formula proposte per la predisposizione del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis;

b) fornisce indirizzi per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative di recupero e riequilibrio della fascia costiera, che gli enti partecipanti, in relazione alle funzioni di competenza, provvedono a recepire con propri atti.

2. La conferenza favorisce altresì il coordinamento delle iniziative poste in essere dalla Regione, dagli enti locali, nonché dagli enti ed organismi di gestione delle aree protette e dei siti di interesse comunitario.

3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle provincie costiere o loro delegati, nonché da cinque sindaci dei comuni costieri, o loro delegati, individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale.

4. La conferenza approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.

5. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i presidenti degli enti parco interessati e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

6. A supporto della conferenza è istituito un comitato tecnico, denominato “Osservatorio regionale della costa”, composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, delle strutture tecniche competenti in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera appartenenti agli enti di cui al comma 3.

7. L’Osservatorio regionale della costa, provvede altresì a supportare gli enti partecipanti nell’esercizio dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter, nonché nella valutazione dei fattori che influenzano la morfodinamica costiera.

8. La partecipazione alla conferenza e all’Osservatorio regionale della costa è a titolo gratuito. ”.

 

     Art. 7. Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella l.r. 91/1998

1. Dopo l’articolo 16 quater della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

“ Art. 16 quinquies. Sistema informativo regionale della costa

1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene:

a) i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter;

b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri;

c) i dati relativi agli interventi di ripascimento autorizzati dalla Regione e dalle province;

d) i dati esistenti e attualmente in possesso di Regione, province e comuni, con particolare riferimento a quelli concernenti la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera.

2. I criteri e le modalità per la gestione del sistema informativo regionale della costa sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009.

3. I dati inseriti nel sistema informativo regionale della costa sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province e, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell’ambito di apposita sezione dedicata alla tutela della costa. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 .”.

 

     Art. 8. Inserimento dell'articolo 16 sexies nella l.r. 91/1998

1. Dopo l’articolo 16 quinques della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

“ Art. 16 sexies. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, della l.r. 88/1998

1. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’articolo 20, comma 2, della l.r. 88/1998, l’ente competente valuta la sostenibilità degli effetti dell’intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera.

2. Fatte salve le semplificazioni già previste dall’articolo 109 del d.lgs. 152/2006, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entità comportanti l’utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall’intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.

3. Nei casi di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione è accompagnata da una relazione tecnica semplificata attestante le modalità di attuazione dell’intervento e le caratteristiche del materiale utilizzato o movimentato, e redatta secondo gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui all’articolo 12, comma 1 sexies, lettera d).

4. L’autorizzazione di cui al comma 2, è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

5. Qualora gli interventi di cui al comma 2, siano da realizzare con cadenza annuale, l’autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ha ad oggetto il programma triennale di tali interventi ed ha validità per l’intera durata del programma. ”.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di recupero e riequilibrio del litorale di cui alla presente legge, nonché del monitoraggio, sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).

 

     Art. 10. Disposizioni finali e transitorie

1. Fino all’approvazione del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), rimane in vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 107.

2. Ai fini della formazione e gestione del sistema informativo regionale della costa di cui all’articolo 16 quinquies della l.r. 91/1998, le province ed i comuni trasmettono alla Regione i dati dagli stessi detenuti a qualsiasi titolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le linee guida di cui all’articolo 12, comma 1 sexies, lettera d), della l.r. 91/1998, sono approvate dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.