§ 2.2.53 - L.R. 20 marzo 2015, n. 9.
Riorganizzazione dell’attività amministrativa dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:20/03/2015
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Modifiche all’art. 1 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
Art. 3.  Modifiche all’art. 3 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
Art. 4.  Modifiche all’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
Art. 5.  Modifiche all’art. 5 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
Art. 6.  Modifiche all’art. 6 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
Art. 7.  Integrazione alla L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
Art. 8.  Modifiche all’art. 7 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
Art. 9.  Modifiche all’art. 8 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
Art. 10.  Semplificazione gestionale
Art. 11.  Modifiche all’art. 12 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
Art. 12.  Modifiche all’art. 14 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
Art. 13.  Personale
Art. 14.  Personale precario
Art. 15.  Dotazione organica
Art. 16.  Altro personale
Art. 17.  Modifiche alle Leggi regionali 14 aprile 2000, n. 47, 16 agosto 2001, n. 29 e 7 agosto 2002, n. 35
Art. 18.  Abrogazioni
Art. 19.  Pubblicazione ed urgenza


§ 2.2.53 - L.R. 20 marzo 2015, n. 9.

Riorganizzazione dell’attività amministrativa dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)

(B.U. 23 marzo 2015, n. 13)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge modifica la L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i. “Riorganizzazione dell’attività amministrativa in agricoltura – Scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (E.S.A.B) ed istituzione dell’Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A.)” al fine di riorganizzare l’attività amministrativa nel settore agricolo regionale così come previsto dall’articolo 10 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 “Riforma e riordino degli enti ed organismi sub regionali” e dalla L.R. 16 agosto 2001, n. 29 “Riordino del sistema dei servizi di sviluppo agricolo. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 agosto 1996, n. 38 ed alla L.R. 13 luglio 1998, n. 21”.

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 1 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i sono inserite le seguenti lettere:

“d bis) la materia dei servizi, della ricerca e dell’innovazione in agricoltura, nell’agroindustria e per lo sviluppo rurale;

d ter) la gestione del patrimonio pubblico regionale agricolo; ”.

 

     Art. 3. Modifiche all’art. 3 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.

1. All’articolo 3 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Nella rubrica dell’art. 3 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i., la parola “Finalità” è soppressa.

2. Il comma 1 dell’articolo 3 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i è sostituito dal seguente:

 

“1. E’ istituita, ai sensi degli artt. 5 e 58 dello Statuto della Regione Basilicata, per le finalità previste dalla presente legge, l’Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA) con sede legale in Matera, Ufficio provinciale in Potenza, Unità periferiche territoriali (U.T.) e aziende agricole sperimentali la cui determinazione, in termini numerici e di dislocazione sul territorio, è disposta dalla Giunta regionale sulla base di oggettive indicazioni fornite dal legale rappresentante dell’ALSIA.”.

3. I commi 3 e 4 dell’articolo 3 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i sono sostituiti dai seguenti:

“3. L’ALSIA è ente strumentale della Regione Basilicata per la ricerca tecnologica e scientifica, la sperimentazione e la divulgazione, la promozione ed il supporto tecnico nei settori agricolo, agroalimentare e agroindustriale.

4. L’Agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive sull’attività che le vengono impartite dalla Giunta regionale e dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Il Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e alla Commissione consiliare competente, una relazione completa sulle attività svolte nell’anno precedente che dimostri il rispetto della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Giunta.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.

1. All’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i è sostituito dal seguente:

“1. L’Agenzia, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, comma 3, svolge i seguenti compiti:

a) Supporto alle produzioni di qualità:

1) coordina a livello regionale le attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari dei prodotti a marchio, dei prodotti tipici e tradizionali e della biodiversità agricola;

2) promuove e sostiene il regime di qualità dei prodotti agricoli ai sensi dei Regg. (UE) n. 1151/2012, (CE) n. 834/2007, (CE) n. 110/2008 e dei prodotti tradizionali ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e del successivo D.M. n. 350/1999;

3) concorre alla certificazione delle produzioni di qualità sostenendo l’adesione ai sistemi di controllo previsti dalla normativa vigente;

4) promuove e divulga l’attuazione delle normative relative alle produzioni di qualità, ai disciplinari di produzione e alla tutela dell’ambiente;

5) esercita le competenze regionali in materia di tutela delle risorse genetiche vegetali di interesse agricolo (L.R. 14 ottobre 2008, n. 26) mediante la tenuta del registro regionale, la gestione delle banche dati, il coordinamento delle commissioni tecnico-scientifiche, l’individuazione dei siti di conservazione nelle aziende sperimentali e in ambienti seminaturali, la redazione del programma di intervento;

6) rende operative le normative promosse dalla Regione Basilicata in materia di “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” (L.R. 5 febbraio 2010, n. 15), nel rispetto del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

b) Assistenza tecnica, innovazione, ricerca:

1) supporta le iniziative di innovazione regionale in materia di agricoltura e biotecnologie con particolare riferimento all’attuazione regionale del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;

3) agisce da intermediario tra il sistema produttivo ed il sistema della ricerca, anche attraverso l’effettuazione di prove pratico-dimostrative, al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto nonché al fine di trasferire alle istituzioni deputate alla ricerca le esigenze evidenziate dal sistema delle imprese;

4) effettua attività di ricerca, studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, dell’uso dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari;

5) svolge il ruolo di autorità designata ad effettuare interventi di consulenza aziendale e attua i programmi dei servizi a favore delle aziende agricole;

6) cura l’organizzazione ed il funzionamento del Polo delle Biotecnologie Green di Metaponto.

c) Informazione, divulgazione, formazione:

1) cura l’informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell’agricoltura, utilizzando tutti i media che presentino la necessaria efficacia nel raggiungere gli utenti;

2) promuove a favore degli operatori e delle imprese la divulgazione di norme, regolamenti, bandi, procedure regionali, nazionali e comunitarie a supporto dell’applicazione delle politiche regionali di comparto, di filiera e per lo sviluppo rurale;

3) organizza, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, la formazione degli operatori anche attraverso corsi di qualificazione, abilitazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all’orientamento per l’innovazione del prodotto, nonché al miglioramento delle tecniche di produzione ed alla diffusione della professionalità agricola;

4) gestisce le aziende agricole sperimentali e dimostrative (AASD) regionali offrendo basi logistiche organizzate per la sperimentazione e la ricerca in campo agricolo alle Istituzioni ed agli Enti di ricerca operanti sul territorio regionale e finalizzando la propria azione anche ad attività di ricerca e bioagricoltura.

d) Associazionismo ed integrazione:

1) coordina l’attività di integrazione all’interno delle filiere agricole e dei distretti;

2) promuove la diffusione della cultura d’impresa associata per l’aggregazione delle produzioni agroalimentari nel quadro della nuova Organizzazione Comune del Mercato (OCM) unica;

3) promuove ed attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia ed all’estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

4) promuove e partecipa, anche in raccordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;

5) attua progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale.

e) Beni pubblici:

1) svolge i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria (L.R. 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i.);

2) accompagna le politiche di ampliamento e ricomposizione fondiaria delle aziende anche in relazione con gli strumenti nazionali.

f) Funzioni di servizio:

1) accompagna e verifica la conformità delle aziende agricole nell’attuazione delle politiche ambientali territoriali;

2) fornisce supporto alle Amministrazioni locali nell’attuazione di programmi e progetti di sviluppo territoriali anche attraverso la partecipazione a processi di progettazione integrata di filiera e di territorio e ogni forma di programmazione negoziata;

3) in materia fitosanitaria:

a) svolge funzione di supporto all’autorità regionale, con attività di ricerca, sperimentazione e diagnostica;

b) divulga l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, anche con attività di formazione e informazione;

c) gestisce i Servizi regionali specialistici a supporto delle aziende agricole per l’applicazione della difesa integrata obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 e s.m.i.;

d) gestisce il “Servizio regionale di controllo funzionale e taratura delle macchine irroratrici” ai sensi della D.G.R. n. 2051/2009 e del D.Lgs. 150/2012 e s.m.i.;

4) gestisce il Servizio agrometeorologico regionale;

5) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell’ambito della programmazione regionale agricola.”.

2. Dopo il comma 1 dell’art. 4 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i è inserito il comma 1 bis:

“1 bis. L’ALSIA esercita le funzioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed economicità, privilegiando, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’art. 5 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.

1. L’ art. 5 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 Organi dell’Alsia

1. Sono organi dell’Agenzia:

a) Il Direttore;

b) Il Revisore unico.”.

 

     Art. 6. Modifiche all’art. 6 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.

1. L’articolo 6 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 Il Direttore

1. In sede di prima applicazione il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. E’ prescelto tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di Laurea Magistrale o Specialistica nonché in possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione e nei settori della ricerca, dell’agricoltura e dell’agroindustria con esperienza dirigenziale almeno quinquennale.

2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’ALSIA ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.

3. Il Direttore ha competenze nelle materie agrarie e tecnologiche, nonché in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

4. Il Direttore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta i programmi di attività;

b) adotta i bilanci pluriennali e annuali, preventivi, consuntivi ed il rendiconto;

c) predispone la relazione sull’attuazione del programma;

d) predispone i regolamenti di organizzazione operativa dell’ALSIA;

e) sovrintende all’amministrazione ed all’organizzazione dell’ALSIA, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

f) propone il conferimento degli incarichi ai dirigenti, ne gradua le funzioni, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

g) dirige, coordina e valuta l’attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo nei soli casi d’inerzia, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;

h) ha la rappresentanza in giudizio dell’ALSIA con facoltà di conciliare e transigere;

i) indica le sedi operative sul territorio regionale;

j) autorizza la stipulazione dei contratti e li approva;

k) approva il logo dell’ALSIA e ne consente l’uso nei casi di patrocinio;

l) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti a controllo.

5. In deroga a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, lett. b), in caso di assenza o di impedimento del Direttore in carica, per un periodo non superiore a mesi 3, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate da un dirigente dell’ALSIA scelto dal Direttore stesso senza ulteriori oneri.

6. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale.

7. Il trattamento economico spettante al Direttore è stabilito dalla Giunta regionale, in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti generali regionali.

8. Il Direttore, in caso di impedimento permanente, di dimissioni, di revoca da parte della Giunta regionale, è sostituito con provvedimento della stessa Giunta regionale.

9. La carica di Direttore è incompatibile con l’esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità e ai compiti istituzionali dell’ALSIA.”.

 

     Art. 7. Integrazione alla L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.

1. Dopo l’articolo 6 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i. è introdotto il seguente articolo 6 bis:

“Articolo 6 bis “ Norma transitoria”

1. Nelle more della nomina del direttore di cui al precedente articolo 6 resta in carica il Commissario dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (ALSIA), nominato ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 8. ”.

 

     Art. 8. Modifiche all’art. 7 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.

1. L’art. 7 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 Revisore unico

1. Il Revisore è nominato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 e s.m.i..

2. Il Revisore esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione annuale e pluriennale nonché sui rendiconti;

c) accerta la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore.

3. Il Revisore può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d’ispezione e controllo.

4. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’art. 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i Revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti incrementato del 10%, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

5. Il Revisore ha l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’art. 8 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.

1. All’art. 8 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i sono aggiunte le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 dell’art. 8 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i è sostituito dal seguente:

1. Gli organi dell’Agenzia hanno durata pari a quella della legislatura regionale. L’incarico di Direttore ha termine con la cessazione della legislatura stessa e non può essere ricoperto per più di due mandati anche se non consecutivi.”.

2. Nel comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i le parole “I componenti del Collegio dei Revisori non possono” sono sostituite con le parole “il Revisore non può”.

3. Il comma 5 dell’articolo 8 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i è soppresso.

4. Il comma 6 dell’articolo 8 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i è così sostituito:

“6. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo dell’Agenzia la sopravvenuta incompatibilità per una delle cause contemplate ai commi 2, 3 e 4.”.

5. Il comma 9 dell’art. 8 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i è abrogato.

 

     Art. 10. Semplificazione gestionale

1. Dopo l’art. 8 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i è inserito il seguente articolo:

“Art. 8 bis Semplificazione gestionale

1. L’ALSIA utilizza le strutture e le infrastrutture regionali per l’esercizio delle proprie attività.

2. In particolare l’ALSIA si avvale:

a) dell’Ufficio Legale della Regione Basilicata;

b) del sistema informativo regionale comprese l’attività di sviluppo, l’uso delle tecnologie e la manutenzione delle attrezzature;

c) dei software gestionali per la contabilità e la ragioneria e di ogni altro software disponibile necessario per l’espletamento delle funzioni dell’ALSIA;

d) della medesima contrattualistica riferita alle attività di servizio quali guardiania, pulizia, gestione delle comunicazioni;

e) dei servizi dell’autoparco regionale per le attività di gestione e manutenzione del parco macchine;

f) dei servizi di tesoreria.

3. I servizi previsti dai contratti in essere alla scadenza saranno ricompresi negli omologhi contratti stipulati dalla Regione Basilicata.”.

 

     Art. 11. Modifiche all’art. 12 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.

1. Dopo il comma 2 dell’art. 12 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i. è inserito il seguente:

“2 bis. Sono assegnati in comodato ventennale i cespiti regionali relativi ad Aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli, nonché il complesso di tutte le strutture e dei terreni afferenti al polo di Pantanello di Metaponto con la finalità di una unitaria gestione e valorizzazione.”.

 

     Art. 12. Modifiche all’art. 14 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.

1. 1. L’art. 14 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

“Art. 14 Programmazione

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l’ALSIA opera sulla base di Programmi triennali ed annuali coerenti con la programmazione regionale e in attuazione dei programmi delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo (S.S.A.), previa adeguata concertazione con la definizione di obiettivi di risultato misurabili.

2. Il piano triennale si attua mediante piani annuali che articolano al livello esecutivo il piano triennale.

3. I piani:

a) si articolano secondo le funzioni di cui all’art. 4 e per schede di coordinamento raggruppanti più funzioni;

b) evidenziano il fabbisogno in risorse umane interne ed eventualmente esterne (persone fisiche o giuridiche);

c) esplicitano il costo che esorbita dal mero funzionamento dell’Agenzia;

d) sono approvati dalla Giunta regionale in coerenza con i piani regionali di sviluppo con istruttoria del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per verificare la necessaria coerenza con gli indirizzi di politica settoriale, così come esplicitata nei documenti programmatici.

4. Gli oneri necessari all’attuazione del piano trovano copertura nel bilancio regionale e in specifiche ed individuate entrate così come previste nell’art. 13.”.

 

     Art. 13. Personale [1]

1. L’ALSIA è ente attuatore di funzioni delegate dalla Regione Basilicata. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ALSIA, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, è trasferito nei ruoli organici della Regione Basilicata ed assegnato funzionalmente all’ALSIA ovvero, nell’ambito della razionalizzazione organizzativa dell'ente e della semplificazione amministrativa, ad uffici regionali con disposizioni del Dirigente Generale della Presidenza della Giunta Regionale, previo confronto con le OO.SS. territoriali rappresentative e conseguente istruttoria del Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo (C.I.C.O.) integrato dal Direttore ALSIA.

2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite alla Regione. Nelle more dell'attuazione della presente legge di riordino le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché le progressioni economiche orizzontali, già effettuate alla data 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifico fondo, destinato esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati, fino alla definizione della nuova contrattazione decentrata unificata e, comunque, non oltre il perfezionamento degli atti di riordino dell’agenzia, negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto dopo la data di entrata in vigore della presente legge [2].

 

     Art. 14. Personale precario

1. Anche per effetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nonché dall'art.24 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4, fermo restando l'atto di programmazione dei fabbisogni 2014-2016 definito dall’ALSIA, la Regione provvede alle assunzioni previste nel suddetto piano, nonché alla definizione dei processi di stabilizzazione di cui all'art. 4, comma 6 quater del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in L. 30 ottobre 2013, n. 125 relativamente all'utilizzo delle cessazioni 2013 a valere sull'annualità 2014.

2. Anche per effetto di quanto stabilito dall'art. 24 della L.R. n. 4/2015, la Regione provvede, nell'ambito della ridefinizione ed aggiornamento del piano di programmazione dei fabbisogni della Giunta e degli Enti strumentali per le annualità successive al 2014, a riprogrammare i processi di stabilizzazione dei precari ALSIA di cui all'art. 4, comma 6 quater del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, in L. n. 125/2013, compatibilmente con quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia e coerentemente con i precedenti atti di programmazione dei fabbisogni, nonché dei limiti finanziari e delle capacità assunzionali disponibili.

3. Resta fermo che le stabilizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano esclusivamente il personale che abbia maturato i requisiti di cui al comma 6 quater dell’articolo 4 del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, in L. n. 125/2013, presso l’ALSIA.

 

     Art. 15. Dotazione organica [3]

1. La dotazione organica, ivi compresa quella dei dirigenti, della Regione Basilicata è aumentata di un numero di posti corrispondenti ai trasferimenti effettivamente compiuti, nonché dei posti, già presenti nella dotazione organica di ALSIA, riservati al processo di stabilizzazione del personale precario ALSIA che ha maturato i requisiti di cui all'art. 4, comma 6 quater del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, in L. n. 125/2013 e successive modificazioni.

 

     Art. 16. Altro personale

1. Per la realizzazione di attività che implichino la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali, nell’ambito di progetti specifici dell’ALSIA, la Regione si avvale, nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni nella L. n. 125/2013 in corso di attuazione presso l’ALSIA, ai sensi del comma 6 quater dell'art. 4 del decreto legge richiamato, del personale precario che ha maturato i relativi requisiti presso l’ALSIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. n. 125/2013 utilizzando la graduatoria specifica e vigente in ALSIA alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Restano in capo all’ALSIA i contratti di lavoro di natura privatistica ed afferenti a contratti nazionali non riferibili alla pubblica amministrazione.

3. Al personale operaio delle aziende o delle gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria.

 

     Art. 17. Modifiche alle Leggi regionali 14 aprile 2000, n. 47, 16 agosto 2001, n. 29 e 7 agosto 2002, n. 35

1. All’interno dell’articolato della L.R. 16 agosto 2001, n. 29 “Riordino del sistema dei servizi di sviluppo agricolo. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/08/1996 n. 38 ed alla L.R. 13 luglio 1998 n. 21” e della L.R. 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1977” nonché della L.R. 7 agosto 2002, n. 35 “Modifica alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 (Recepimento del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative a beni immobili di riforma fondiaria articoli 9, 10 e 11 – L. n. 386/1976)” tutti gli articoli che riportano le parole “amministratore unico” sono modificati sostituendo a tale espressione il termine “Direttore”.

 

     Art. 18. Abrogazioni

1. Gli articoli 15 e 16 della L.R. n. 38 del 7 agosto 1996 e s.m.i. sono abrogati; è abrogato, altresì la lettera c) comma 1 dell’art. 3 L.R. 29/2001.

 

     Art. 19. Pubblicazione ed urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41, con la decorrenza ivi prevista.