§ 3.1.147 - L.R. 14 ottobre 2008, n. 26.
Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:14/10/2008
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Repertorio regionale
Art. 4.  Commissioni tecnico-scientifiche
Art. 5.  Siti di conservazione della biodiversità
Art. 6.  Banche del germoplasma
Art. 7.  Patrimonio delle risorse genetiche
Art. 8.  Programmi settoriali di interventi
Art. 9.  Disposizioni finanziarie
Art. 10.  Formula finale


§ 3.1.147 - L.R. 14 ottobre 2008, n. 26.

Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario.

(B.U. 16 ottobre 2008, n. 50)

 

Art. 1. Finalità

La Regione Basilicata tutela, nell’ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, le risorse genetiche autoctone vegetali ed animali, rispettivamente coltivate ed allevate, in pericolo di estinzione o minacciate da erosione genetica.

 

Possono, altresì, essere oggetto di tutela a norma della presente legge le specie, razze, varietà, cultivar, ecotipi e biotipi attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche, campi catalogo, centri di ricerca di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche autoctone vegetali ed animali specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi, biotipi e cloni allevati o coltivati che siano originari del territorio regionale ovvero che siano stati introdotti nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integratisi nell’agroecosistema della Regione, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

 

     Art. 3. Repertorio regionale

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il Repertorio regionale, in seguito denominato Repertorio, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi, biotipi e cloni di interesse regionale di cui all’articolo 2. Il Repertorio è gestito dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Economia Montana, di seguito denominato Gestore.

 

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale che lo approva nei successivi sessanta giorni un regolamento con il quale stabilisce i criteri e le modalità per la tenuta del Repertorio nel rispetto dei seguenti principi:

1. il Repertorio è organizzato secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi e ne stabilisce le modalità per la sua tenuta;

2. l’iscrizione avviene per iniziativa del Gestore ovvero su proposta della Giunta Regionale, delle Province, di Enti scientifici, di Enti pubblici, di Organizzazioni e Associazioni private, nonché di singoli cittadini;

3. l’iscrizione al Repertorio è gratuita ed è eseguita a cura del Gestore, previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 4;

4. alla domanda di iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica;

5. le specie, le razze, le varietà, le popolazioni, le cultivar, gli ecotipi, i biotipi ed i cloni di interesse regionale per essere iscritti nel Repertorio devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità;

6. le risorse genetiche iscritte nel Repertorio possono essere cancellate dal Gestore, previo parere favorevole della competente Commissione tecnico-

scientifica di cui all’art. 4, quando non sussistano più i requisiti di cui all’art. 2;

7. individua le risorse genetiche autoctone vegetali ed animali da tutelare;

8. definisce, su proposta delle competenti Commissioni tecnico-

scientifiche di cui all’art. 4, per ciascuna categoria di risorsa genetica autoctona, le tipologie di intervento, nel rispetto delle norme di conservazione e di tutela specifiche dettate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

 

     Art. 4. Commissioni tecnico-scientifiche

1. Presso la Giunta Regionale sono istituite la Commissione tecnico-

scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale, coordinate da un dirigente o funzionario dell’Ufficio regionale competente in materia di agricoltura, componente entrambe le Commissioni con funzioni di Presidente.

 

2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta da:

 

a) un dirigente o funzionario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana competente in materia;

b) un funzionario dell’Ufficio regionale competente in materia di sanità veterinaria;

c) un rappresentante del mondo agricolo designato d’intesa dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori agricoli;

d) due esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche animali.

 

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta da:

 

a) un dirigente o funzionario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana competente in materia;

b) un funzionario del Dipartimento regionale competente in materia di ambiente;

c) un rappresentante del mondo agricolo designato d’intesa dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori agricoli;

d) due esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee ed arboree di interesse agrario.

 

4. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Ogni Commissione resta in carica per cinque anni e si avvale, per le funzioni di segreteria, di un dipendente regionale nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana.

 

5. La partecipazione alle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è a titolo gratuito.

 

6. Le Commissioni hanno il compito di:

 

a) esprimere parere in merito all’iscrizione ed alla cancellazione delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;

b) esprimere parere e formulare proposte in ordine all’adozione del Regolamento di cui all’art. 9;

c) stabilire, nell’ambito del suddetto regolamento, l’urgenza, le priorità e le tipologie d’intervento per ciascuna risorsa genetica autoctona vegetale e animale;

d) esprimere parere e formulare proposte in ordine all’adozione dei programmi settoriali di interventi di cui all’art. 8.

 

7. Le Commissioni si dotano di rispettivi regolamenti interni per il loro funzionamento.

 

     Art. 5. Siti di conservazione della biodiversità

1. Enti pubblici, Associazioni di produttori, Università, Scuole pubbliche, Associazioni onlus, Associazioni ambientaliste, Enti parco nonché imprenditori agricoli e soggetti privati autorizzati all’attività di riproduzione di vegetali ed animali che hanno sede in Basilicata possono costituire siti di conservazione delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali, istituendo campi di conservazione di specie e varietà in via di estinzione o centri di allevamento per la conservazione di razze animali o specie in via di estinzione.

 

2. La Regione riconosce ai soggetti di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme sugli aiuti di Stato, contributi per le spese di costituzione e/o mantenimento dei siti di conservazione attraverso l’approvazione degli appositi programmi pluriennali di cui all’art. 8.

 

3. I beneficiari del contributo regionale sono tenuti a conservare il materiale genetico in dotazione e devono mettere a disposizione, con priorità per gli Enti pubblici, le Università degli studi, le Scuole Pubbliche e gli imprenditori agricoli a titolo principale, il materiale di moltiplicazione derivante dalle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali oggetto della conservazione.

 

4. Il materiale di propagazione vegetale fornito dovrà rispondere a tutti i requisiti fitosanitari previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria sul materiale vivaistico e di moltiplicazione.

 

5. I soggetti detentori dei siti di conservazione sono iscritti in un elenco pubblico gestito dal competente Ufficio del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Economia Montana costituito con delibera di Giunta Regionale.

 

     Art. 6. Banche del germoplasma

1. Gli Enti pubblici, le Università, le Scuole pubbliche, gli Enti Parco e i privati che hanno sede in Basilicata possono istituire banche del germoplasma autoctono vegetale regionale anche avvalendosi del contributo economico degli Enti Pubblici interessati alla conservazione del materiale genetico.

 

2. Le attività di conservazione e gestione ex situ del germoplasma presso le banche del germoplasma di cui al primo comma devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard previsti dagli analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.

 

3. La Regione riconosce ai soggetti di cui al comma 1 contributi per le spese di costituzione e/o mantenimento attraverso l’approvazione degli appositi programmi pluriennali di cui all’art. 8.

 

     Art. 7. Patrimonio delle risorse genetiche

1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta on animale iscritto nel Repertorio di cui all’articolo 3, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali è coperto da diritti di natura collettiva che fanno capo alla comunità locale che ne ha curato la conservazione, all’interno della quale devono essere equamente distribuiti i benefici.

 

2. La Regione tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di cui alla presente legge, e garantisce che i benefici derivanti dalla loro riproduzione, diffusione e uso, appartengano in modo inalienabile e imprescrittibile alle comunità locali che ne hanno curato la conservazione.

 

3. Ai produttori agricoli residenti nei luoghi dove le risorse genetiche autoctone vegetali ed animali hanno evoluto le loro peculiari caratteristiche, è riconosciuto il diritto allo scambio diretto ed in ambito regionale di sementi o altri materiali di propagazione.

 

     Art. 8. Programmi settoriali di interventi

1. Il Consiglio Regionale approva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria regionale, un programma settoriale di intervento, di durata triennale, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone.

 

2. Con il programma settoriale di intervento di cui al comma 1, la Regione:

 

a) provvede alla verifica ed al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale da tutelare affidandone la realizzazione a soggetti di comprovata esperienza in materia;

b) favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, tendenti alla conoscenza, alla promozione ed alla conservazione delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali;

c) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, al miglioramento, alla moltiplicazione ed alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali, nonché all’eventuale registrazione di varietà suscettibili di utilizzazione economicamente rilevante;

d) prevede specifiche iniziative per incentivare, anche con misure economiche, la costituzione e/o il mantenimento dei siti di conservazione e delle banche del germoplasma di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

 

3. In applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Giunta Regionale approva, previo parere della Commissione competente, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando i soggetti beneficiari dei contributi, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d’intervento e le forme di controllo delle iniziative previste.

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge si farà fronte con i fondi del PSR 2007/2013 nella misura di € 200.000,00 per l’anno 2008.

 

     Art. 10. Formula finale

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.