Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 08/08/2014 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Abrogazione del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - [...] |
Art. 2. Modifiche del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - [...] |
Art. 3. Inserimento del comma 2 bis nell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi [...] |
Art. 4 . Norma di prima applicazione |
Art. 5 . Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” |
Art. 6 . Entrata in vigore |
§ 1.4.7 - L.R. 8 agosto 2014, n. 22.
Modifica della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 recante norme di attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di gruppi consiliari e modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".
(B.U. 14 agosto 2014, n. 79)
Art. 1. Abrogazione del comma 3 dell’articolo 4 della
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 2. Modifiche del comma 2 dell’articolo 4 della
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della
a) dopo le parole “In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti” sono aggiunte le parole “o di parte di essi”;
b) dopo le parole “l’obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 3 della
c) dopo le parole “anche mediante la predisposizione” sono aggiunte le parole “e approvazione”;
d) dopo le parole “di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni” le parole “del contributo annuale spettante al gruppo per le spese di funzionamento” sono sostituite con le parole “dei rispettivi contributi annuali spettanti al gruppo”;
e) dopo le parole “contributi annuali spettanti al gruppo” sono aggiunte le parole “fino ad un massimo dell’ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale”.
2. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della
“Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”.”.
Art. 3. Inserimento del comma 2 bis nell’articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della
“2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della
Art. 4. Norma di prima applicazione
1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 5. Modifica dell’articolo 51 della
1. Al comma 6 dell’articolo 51 della
2. Il comma 8 dell’articolo 51 della legge regionale
“8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l’incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 51 della
“8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto.”.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.