Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 27/11/1984 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Sede e servizi. |
Art. 2 bis. Spese per il personale. |
Art. 3. Contributi |
Art. 3.1. Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto. |
Art. 3 bis. Unificazione di Gruppi. |
Art. 4. Divieto di finanziamento a partiti. |
Art. 5. Attività dei gruppi consiliari |
Art. 6. Rendiconto di esercizio annuale. |
Art. 6 bis. Misure per la trasparenza del finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. |
Art. 7. Assegnazione di personale e uffici dei Gruppi consiliari. |
Art. 8. Procedure per l'assegnazione del personale. |
Art. 9. Orario, trasferte, missioni. |
Art. 10. Norme particolari. |
Art. 11. Norma transitoria. |
Art. 12. Abrogazioni di leggi. |
§ 1.4.1 – L.R. 27 novembre 1984, n. 56.
Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari.
(B.U. 30 novembre 1984, n. 55).
Art. 1. Oggetto.
La Regione Veneto assicura ai Gruppi consiliari il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.
Art. 2. Sede e servizi.
Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza, di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.
L'Ufficio di Presidenza assicura al gruppo consiliare misto sede e servizi adeguati in modo da garantire ai consiglieri aderenti al gruppo l'assolvimento in forma autonoma delle proprie funzioni [1].
L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.
L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l'accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale [2].
In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.
Art. 2 bis. Spese per il personale. [3]
1. A partire dalla decima legislatura regionale l’ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può complessivamente eccedere l’importo determinato sulla base del parametro omogeneo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale e dall’Ufficio di presidenza.
1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del
5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.
6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.
7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura [5].
Art. 3.1. Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto. [6]
1. I contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 3 della
2. La destinazione dei contributi già incassati dal Gruppo consiliare, come prevista ai sensi di cui al comma 1, costituisce minore entrata a titolo di contributi spettanti ed assegnati al Gruppo consiliare ed è rendicontata con segno negativo nella voce relativa ai fondi trasferiti per spese di funzionamento del rendiconto di cui all’articolo 6 della
Art. 3 bis. Unificazione di Gruppi. [7]
[1. Al nuovo Gruppo costituito nel corso della legislatura a seguito della unificazione di Gruppi consiliari già costituiti all’inizio della legislatura è garantita almeno l’assegnazione di risorse finanziarie e di personale attribuita a ciascuno dei Gruppi già costituiti.
2. In caso di successiva variazione della consistenza numerica del Gruppo unificato costituito secondo le modalità di cui al comma 1, le conseguenti variazioni in termini di dotazione organica e di risorse finanziarie vengono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.]
Art. 4. Divieto di finanziamento a partiti. [8]
[I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in danaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659.]
Art. 5. Attività dei gruppi consiliari [9]
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza i gruppi consiliari possono riconoscere ai consiglieri regionali rimborsi, anche forfetari, delle spese per la partecipazione ad attività di cui all’articolo 3, quando le stesse si svolgano in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza del consigliere.
2. Per i rimborsi spese di cui al comma 1 è riconosciuto a ciascun gruppo un contributo determinato dall’Ufficio di Presidenza anche in ragione della consistenza numerica del gruppo.
3. Le somme di cui al comma 1 rientrano tra i rimborsi spese di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del
4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni.
Art. 5. Divieto di finanziamento a consiglieri regionali. (TESTO PREVIGENTE)
I Gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione dell'art. 3 della presente legge, quando le stesse debbano svolgersi in località diverse dal capoluogo regionale o dal Comune di residenza del consigliere e il Gruppo abbia incaricato il consigliere di parteciparvi.
Art. 6. Rendiconto di esercizio annuale. [10]
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del
2. Il rendiconto è trasmesso dal presidente di ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquantacinque giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai fini della successiva trasmissione al Presidente della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all’articolo 1, commi 10 e 11, del
2 bis. Il rendiconto è sottoscritto da tutti coloro che sono stati presidenti del gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto medesimo [12].
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.
4. Fino al recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle linee guida di cui al comma 1 deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, il rendiconto di cui al comma 1 è redatto secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
Art. 6 bis. Misure per la trasparenza del finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. [13]
1. È istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. Tali dati sono pubblicati in un’apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 9 della
2. L’Ufficio di presidenza disciplina le modalità attuative del comma 1 in conformità alle specifiche tecniche comunicate dagli organi destinatari delle informazioni.
Art. 7. Assegnazione di personale e uffici dei Gruppi consiliari.
(Omissis) [14]
Art. 8. Procedure per l'assegnazione del personale.
(Omissis) [15]
Art. 9. Orario, trasferte, missioni.
(Omissis) [16]
Art. 10. Norme particolari.
(Omissis) [17]
Art. 11. Norma transitoria.
(Omissis) [18]
Art. 12. Abrogazioni di leggi.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- 25 gennaio 1973, n. 3;
- 13 gennaio 1976, n. 4;
- 9 settembre 1977, n. 54;
- 9 marzo 1979, n. 14;
- 10 agosto 1979, n. 52;
- 30 luglio 1981, n. 45.
[1] Comma inserito dall'art. 37 della
[2] Così modificato dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dall'art. 12 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 14 della
[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della
[6] Articolo inserito dall'art. 1 della
[7] Articolo inserito dall'art. 36 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[9] Articolo sostituito dall'art. 11 della
[10] Articolo sostituito dall'art. 15 della
[11] Comma così modificato dall'art. 1 della
[12] Comma inserito dall'art. 1 della
[13] Articolo inserito dall'art. 16 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 189
[15] Articolo abrogato dall'art. 189
[16] Articolo abrogato dall'art. 189
[17] Articolo abrogato dall'art. 189
[18] Articolo abrogato dall'art. 189