Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 07/11/2013 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari" |
Art. 2. Modifica della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del [...] |
Art. 3. Interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge [...] |
Art. 4. Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto |
Art. 5. Norma transitoria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 1.4.6 - L.R. 7 novembre 2013, n. 28.
Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari".
(B.U. 8 novembre 2013, n. 95)
Art. 1. Modifica della
1. All’articolo 6 della
a) al comma 2 la parola: "cinquanta" è sostituita dalla parola "cinquantacinque";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Il rendiconto è sottoscritto da tutti coloro che sono stati presidenti del gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto medesimo.".
Art. 2. Modifica della
1. All’articolo 13 della
a) la rubrica "Limite alle spese per il personale dei gruppi consiliari" è sostituita dalla seguente: "Spese dei gruppi consiliari";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
"1 bis. Gli incarichi di collaborazione dei gruppi consiliari hanno carattere fiduciario e sono affidati con modalità di natura privatistica.
1 ter. Nel rispetto di quanto disposto dal
1 quater. Fra le spese per attività istituzionali dei gruppi consiliari rientrano anche quelle sostenute nell’esercizio finanziario 2013 e successivi, derivanti dalle seguenti attività:
a) promozione e divulgazione delle attività e delle iniziative della Regione, del gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite pubblicazioni, opuscoli, fogli informativi, volantini, manifesti, lettere, gadget promozionali, messaggi di posta elettronica, sms, mms, newsletter, mezzi di comunicazione di massa e ogni altro strumento divulgativo;
b) divulgazione e valorizzazione della legislazione regionale e degli atti degli organi, enti e società regionali;
c) manifestazioni ed eventi, seminari, incontri, riunioni e relative spese di ospitalità per i relatori e i rappresentanti di enti, associazioni, comitati e movimenti a rilevanza sociale, culturale e sportiva o di personalità negli stessi settori;
d) attività di formazione, aggiornamento e seminari di studio per i consiglieri, i dipendenti e collaboratori del gruppo consiliare;
e) studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti valoriali della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, della qualità dell’attività istituzionale dei gruppi consiliari e della Regione.
1 quinquies. Per le attività istituzionali dei gruppi consiliari sono altresì ammesse le seguenti spese:
a) acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, in formato cartaceo, elettronico e on line;
b) spese logistiche, quali affitto di sale, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, per riunioni e incontri fuori sede del gruppo o dei singoli consiglieri autorizzati dal Presidente del gruppo consiliare;
c) missioni dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al gruppo consiliare, autorizzate dal presidente del gruppo, anche con uso del mezzo proprio ai sensi dell’articolo 9 della
Art. 3. Interpretazione autentica dell’articolo 13 della
1. Il limite di spesa previsto dal comma 1 dell’articolo 13 della
2. Il comma 7 dell’articolo 3 della
Art. 4. Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, del
2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l’Ufficio di presidenza dispone l’obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 3 della
2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della
3. [L’Ufficio di presidenza dispone, per i gruppi le cui spese sono state ritenute irregolari, la decadenza dal diritto all’erogazione per l’anno in corso delle risorse per il funzionamento di cui all’articolo 3 della
Art. 5. Norma transitoria
1. Per gli esercizi finanziari 2013 e seguenti, sono ammissibili anche le spese derivanti da contratti di collaborazione, di consulenza o per corsi di formazione stipulati dai gruppi consiliari prima del recepimento del
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24, comma 1, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma inserito dall'art. 3 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della