§ 1.4.6 - L.R. 7 novembre 2013, n. 28.
Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:07/11/2013
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari"
Art. 2.  Modifica della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del [...]
Art. 3.  Interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge [...]
Art. 4.  Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto
Art. 5.  Norma transitoria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 1.4.6 - L.R. 7 novembre 2013, n. 28.

Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari".

(B.U. 8 novembre 2013, n. 95)

 

Art. 1. Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari"

1. All’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "cinquanta" è sostituita dalla parola "cinquantacinque";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Il rendiconto è sottoscritto da tutti coloro che sono stati presidenti del gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto medesimo.".

 

     Art. 2. Modifica della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto"

1. All’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la rubrica "Limite alle spese per il personale dei gruppi consiliari" è sostituita dalla seguente: "Spese dei gruppi consiliari";

 

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

 

"1 bis. Gli incarichi di collaborazione dei gruppi consiliari hanno carattere fiduciario e sono affidati con modalità di natura privatistica.

1 ter. Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.", convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa." e dal DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.", l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 quater, definisce le tipologie di spesa inerenti alle attività istituzionali dei gruppi consiliari.

1 quater. Fra le spese per attività istituzionali dei gruppi consiliari rientrano anche quelle sostenute nell’esercizio finanziario 2013 e successivi, derivanti dalle seguenti attività:

a) promozione e divulgazione delle attività e delle iniziative della Regione, del gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite pubblicazioni, opuscoli, fogli informativi, volantini, manifesti, lettere, gadget promozionali, messaggi di posta elettronica, sms, mms, newsletter, mezzi di comunicazione di massa e ogni altro strumento divulgativo;

b) divulgazione e valorizzazione della legislazione regionale e degli atti degli organi, enti e società regionali;

c) manifestazioni ed eventi, seminari, incontri, riunioni e relative spese di ospitalità per i relatori e i rappresentanti di enti, associazioni, comitati e movimenti a rilevanza sociale, culturale e sportiva o di personalità negli stessi settori;

d) attività di formazione, aggiornamento e seminari di studio per i consiglieri, i dipendenti e collaboratori del gruppo consiliare;

e) studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti valoriali della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, della qualità dell’attività istituzionale dei gruppi consiliari e della Regione.

1 quinquies. Per le attività istituzionali dei gruppi consiliari sono altresì ammesse le seguenti spese:

a) acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, in formato cartaceo, elettronico e on line;

b) spese logistiche, quali affitto di sale, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, per riunioni e incontri fuori sede del gruppo o dei singoli consiglieri autorizzati dal Presidente del gruppo consiliare;

c) missioni dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al gruppo consiliare, autorizzate dal presidente del gruppo, anche con uso del mezzo proprio ai sensi dell’articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417 "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.".".

 

     Art. 3. Interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47

1. Il limite di spesa previsto dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, si interpreta nel senso che non sono computate in esso le spese per il personale effettuate con l’utilizzo degli avanzi finanziari degli esercizi precedenti l’esercizio 2013.

 

2. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 si interpreta nel senso che gli avanzi finanziari degli anni antecedenti il 2013 possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa previste dal modello di rendiconto approvato con DPCM 21 dicembre 2012, ivi comprese le spese per il personale dei gruppi consiliari.

 

     Art. 4. Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, ai Presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.

 

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l’Ufficio di presidenza dispone l’obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, nonché delle somme ricevute per le spese di personale e non regolarmente rendicontate, anche mediante la predisposizione e approvazione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti al gruppo fino ad un massimo dell’ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. La comunicazione è inviata al Presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese [1].

 

2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e successiva modifiche [2].

 

3. [L’Ufficio di presidenza dispone, per i gruppi le cui spese sono state ritenute irregolari, la decadenza dal diritto all’erogazione per l’anno in corso delle risorse per il funzionamento di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in misura proporzionale alle spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui parte di tali risorse sia già stata erogata l’Ufficio di presidenza ne richiede la restituzione con le modalità di cui al comma 2] [3].

 

     Art. 5. Norma transitoria

1. Per gli esercizi finanziari 2013 e seguenti, sono ammissibili anche le spese derivanti da contratti di collaborazione, di consulenza o per corsi di formazione stipulati dai gruppi consiliari prima del recepimento del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, i cui effetti giuridici ed economici si protraggono nella nona legislatura.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24, comma 1, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 agosto 2014, n. 22.

[2] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 2014, n. 22.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2014, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.