§ 5.1.157 - L.R. 21 novembre 2014, n. 21.
Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:21/11/2014
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)
Art. 3.  (Azioni della Regione)
Art. 4.  (Marchio regionale "No slot" e incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di IRAP)
Art. 6.  (Collocazione delle sale da gioco, delle sale scommesse e degli apparecchi per il gioco e divieto di pubblicità
Art. 6 bis.  (Limitazioni all'esercizio del gioco)
Art. 7.  (Formazione)
Art. 8.  (Sostegno alle associazioni e cooperative operanti nel settore)
Art. 9.  (Iniziative delle aziende unità sanitarie locali)
Art. 10.  (Controlli)
Art. 11.  (Sanzioni amministrative)
Art. 12.  (Norme di attuazione)
Art. 13.  (Clausola valutativa)
Art. 14.  (Norma finanziaria)


§ 5.1.157 - L.R. 21 novembre 2014, n. 21.

Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

(B.U. 26 novembre 2014, n. 54)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale delle persone che ne sono affette e per il supporto alle loro famiglie, anche al fine del contrasto all'usura. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

 

     Art. 2. (Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)

1. Sono parti attive nella realizzazione delle finalità della presente legge, secondo linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con proprio atto, i comuni e le aziende unità sanitarie locali, comprese le strutture private accreditate dalla Regione per l'erogazione di servizi socio-sanitari resi nell'ambito dell'area delle dipendenze.

2. La Regione, in relazione alle finalità della presente legge, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con:

a) le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato), le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale) e le cooperative sociali di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale);

b) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;

c) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;

d) le istituzioni scolastiche.

 

     Art. 3. (Azioni della Regione)

1. In relazione alle finalità della presente legge, la Regione:

a) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti. I riferimenti del numero verde devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito e nei locali con offerta del gioco e possono essere affissi altresì in luoghi pubblici e aperti al pubblico. La Regione provvede all'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

b) promuove la creazione di gruppi di auto-aiuto per le persone affette da gioco d'azzardo patologico ed i loro familiari;

c) rende disponibili, tramite le aziende unità sanitarie locali, agli esercenti di sale da gioco, di sale scommesse e di locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro, il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dalle aziende unità sanitarie locali, sulla base di linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con proprio atto [1];

d) promuove campagne di informazione rivolte alla cittadinanza sulla presenza e collocazione dei locali in possesso del marchio regionale "No slot" di cui all'articolo 4, comma 1 ;

e) effettua la rilevazione della presenza delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro sul territorio regionale, in collaborazione con i comuni e coinvolgendo eventualmente i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), b) e c) [2];

f) promuove, senza maggiori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto dell'articolo 7, comma 8, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012, la progressiva introduzione di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, anche mediante l'installazione di sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.

 

     Art. 4. (Marchio regionale "No slot" e incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito)

1. È istituito il marchio regionale "No Slot", rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che disinstallano o scelgono di non installare apparecchi per il gioco lecito. La Giunta regionale individua i contenuti grafici del marchio regionale "No Slot" nonché i criteri e le modalità per il rilascio in uso del marchio ed i casi di sospensione e revoca dell'uso dello stesso. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio regionale [3].

2. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi per il gioco lecito all'interno degli esercizi pubblici, dei circoli privati e degli altri luoghi deputati all'intrattenimento, attestata dall'esposizione del marchio di cui al comma 1 [4].

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento a favore degli esercizi che disinstallano dai locali gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione [5].

2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento [6].

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

5. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono compensati dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 3. Eventuali maggiori entrate eccedenti tale compensazione vanno ad implementare il Fondo regionale di cui all'articolo 14.

 

     Art. 6. (Collocazione delle sale da gioco, delle sale scommesse e degli apparecchi per il gioco e divieto di pubblicità [7])

1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni di gioco d'azzardo patologico, è vietata l'apertura di sale da gioco, di sale scommesse e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani [8].

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'apertura delle sale da gioco, delle sale scommesse e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica [9].

3. È vietata qualsiasi pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco o di sale scommesse che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4-bis e 5, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012 [10].

 

     Art. 6 bis. (Limitazioni all'esercizio del gioco) [11]

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, possono disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro.

 

     Art. 7. (Formazione)

1. La Regione, di concerto con i comuni e le aziende unità sanitarie locali, promuove iniziative di formazione per gli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari, per gli operatori delle associazioni di consumatori e utenti, per gli educatori delle scuole e dei centri di aggregazione giovanile e per i volontari.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani dell'Umbria (ANCI Umbria), sentite le organizzazioni di categoria e la competente Commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito e per il personale ivi operante, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito [12].

 

     Art. 8. (Sostegno alle associazioni e cooperative operanti nel settore)

1. La Regione sostiene l'attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che si occupano delle problematiche correlate al gioco.

2. La Regione può concedere contributi ai soggetti di cui al comma 1 per il finanziamento di progetti integrati con i servizi socio-sanitari territoriali o di progetti promossi dalla Regione relativi alle problematiche correlate al gioco. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, nonché il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati.

 

     Art. 9. (Iniziative delle aziende unità sanitarie locali)

1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, ai sensi dell'articolo 5 del d.l.158/2012, convertito dalla l.189/2012, la Regione promuove lo svolgimento da parte delle aziende unità sanitarie locali di iniziative, anche a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate su più livelli e consistono in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, inclusi interventi di tipo residenziale.

 

     Art. 10. (Controlli)

1. Al fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, i comuni, tramite la polizia locale, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei divieti di cui all'articolo 6.

2. La Regione collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell'ordine nel contrasto al gioco illegale, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l'adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.

3. I comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico.

 

     Art. 11. (Sanzioni amministrative)

1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco, a sala scommesse o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla cessazione dell'attività di sala da gioco o di sala scommesse nei suddetti locali o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli [13].

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dai comuni per il 70% del totale sanzionato e per il rimanente 30% sono utilizzati per implementare il Fondo regionale di cui all'articolo 14.

 

     Art. 12. (Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale effettua la rilevazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale individua, con proprio atto, i contenuti grafici del marchio regionale "No Slot" di cui all'articolo 4, nonché i criteri e le modalità per il rilascio in uso del marchio ed i casi di sospensione e revoca dell'uso dello stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità attraverso le quali vengono attivati i corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

2. A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni documentate e dati di dettaglio riguardanti:

a) gli esiti dell'attività di rilevazione effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);

b) le attività di informazione, sensibilizzazione ed i corsi di formazione promossi e realizzati sul territorio, con riferimento ai soggetti coinvolti, alle aree territoriali interessate ed al numero di partecipanti;

c) il grado di operatività del numero verde regionale, il numero di contatti su base mensile e le caratteristiche socio-demografiche degli utenti del servizio;

d) gli esercizi e gli altri luoghi deputati all'intrattenimento che hanno ottenuto il marchio regionale "No slot", la loro distribuzione sul territorio regionale e quanti, tra questi, hanno provveduto alla rimozione degli apparecchi da gioco, nonché gli effetti del rilascio di tale marchio sul gettito IRAP valutato su base annuale;

e) l'impatto della regolamentazione delle distanze minime e dell'individuazione degli ulteriori luoghi sensibili da parte dei comuni, rispetto alla distribuzione delle sale da gioco e delle sale scommesse sul territorio regionale [14];

f) i contributi eventualmente concessi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la tipologia di progetti finanziati e la loro effettiva attuazione;

g) le iniziative e le tipologie di intervento poste in atto dalle aziende unità sanitarie locali nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico ed il numero dei fruitori di tali iniziative;

h) gli esiti delle attività di controllo svolte dai comuni, le sanzioni amministrative irrogate, la tipologia delle violazioni accertate, l'ammontare dei proventi e la loro distribuzione nei comuni della regione;

i) in che modo la Fondazione Umbria contro l'usura è intervenuta su casi che presentano tra l'altro la problematicità del gioco d'azzardo patologico.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione connesse alla presente legge.

4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati e le informazioni idonee a rispondere ai quesiti del presente articolo.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 120.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, articolata nel modo seguente:

a) 60.000,00 euro per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 9, per quanto di competenza sanitaria;

b) 60.000,00 euro per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8 e all'articolo 9, per quanto di competenza sociale.

3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 2, lettera a) si provvede con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 12.1.002 "Prevenzione, cura e lotta alle dipendenze e HIV".

4. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 2, lettera b) si provvede con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socioassistenziali".

5. Per gli anni successivi al 2014, il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

6. [L'agevolazione fiscale di cui all'articolo 5, comma 1, produce effetti subordinatamente all'individuazione nel bilancio di previsione 2016 delle necessarie coperture finanziarie] [15].

7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale, in termini di competenza e di cassa.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[7] Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

[8] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

[11] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

[13] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

[14] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

[15] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.