§ 5.1.163 - L.R. 15 giugno 2017, n. 7.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/06/2017
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'art. 3)
Art. 2.  (Modificazioni all'art. 6)
Art. 3.  (Integrazione della l.r. 21/2014)
Art. 4.  (Modificazione all'art. 7)
Art. 5.  (Modificazione all'art. 11)
Art. 6.  (Modificazione all'art. 13)


§ 5.1.163 - L.R. 15 giugno 2017, n. 7.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico).

(B.U. 21 giugno 2017, n. 25)

 

Art. 1. (Modificazioni all'art. 3)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico), dopo le parole: " di sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", di sale scommesse ".

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse ".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'art. 6)

1. Alla rubrica dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse ".

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " di sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", di sale scommesse ".

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse ".

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " di sale da gioco " sono inserite le seguenti: " o di sale scommesse ".

 

     Art. 3. (Integrazione della l.r. 21/2014)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 21/2014 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis. (Limitazioni all'esercizio del gioco)

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, possono disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro. ".

 

     Art. 4. (Modificazione all'art. 7)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse ".

 

     Art. 5. (Modificazione all'art. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 21/2014 è sostituito dal seguente:

" 1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco, a sala scommesse o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla cessazione dell'attività di sala da gioco o di sala scommesse nei suddetti locali o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli. "

 

     Art. 6. (Modificazione all'art. 13)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " delle sale da gioco" sono inserite le seguenti: " e delle sale scommesse ".

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.