§ 5.1.161 - L.R. 22 luglio 2016, n. 7.
Modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/07/2016
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'art. 4 )
Art. 2.  (Modificazioni all'art. 5 )
Art. 3.  (Modificazione all'art. 6 )
Art. 4.  (Modificazione all'art.14)
Art. 5.  (Modificazioni all'art. 4 )
Art. 6.  (Modificazioni ed integrazione all'art. 6 )


§ 5.1.161 - L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

Modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico) e modificazioni, nonché ulteriore integrazione della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e Servizi sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali)).

(B.U. 27 luglio 2016, n. 34)

 

Capo I

Modificazione alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico)

 

Art. 1. (Modificazioni all'art. 4 )

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico), la parola: " rimuovono " è sostituita dalla seguente: " disinstallano ". ".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2014, le parole: "all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco, " sono sostituite dalle seguenti: " all'interno degli esercizi pubblici, dei circoli privati e degli altri luoghi deputati all'intrattenimento,"

 

     Art. 2. (Modificazioni all'art. 5 )

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2014 è sostituito dal seguente:

" 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento a favore degli esercizi che disinstallano dai locali gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione. ". ".

 

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 21/2014 è sostituito dal seguente:

" 3. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento. "

 

     Art. 3. (Modificazione all'art. 6 )

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, le parole: ", determinata dai comuni entro il limite massimo di cinquecento metri, " sono sostituite dalle seguenti: " inferiore a cinquecento metri ".

 

     Art. 4. (Modificazione all'art.14)

1. Il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 21/2014 è abrogato.

 

Capo II

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e Servizi sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali))

 

     Art. 5. (Modificazioni all'art. 4 )

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)) le parole: " e ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il piano operativo di cui all'articolo 6 " sono soppresse.

 

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/2014 le parole: " e non oltre novanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " centottanta giorni ". . ".

 

3. Al comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 25/2014, le parole: " novanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " centottanta giorni ".

 

     Art. 6. (Modificazioni ed integrazione all'art. 6 )

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 25/2014, le parole: " novanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " centottanta giorni ".

 

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 25/2014 è inserito il seguente: " 5 bis. Qualora l'IPAB non presenti il piano di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 2, ma dalla documentazione prodotta dall'IPAB alla struttura regionale competente, risulti la volontà dell'IPAB di presentare tale piano, la struttura regionale competente assegna all'IPAB il termine di centottanta giorni per provvedere. ".

 

3. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 25/2014, le parole: " La Giunta regionale, qualora l'IPAB non presenti il piano di cui al comma 1, " sono sostituite dalle seguenti: " Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 bis il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa,".

 

4. Al comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 25/2014, le parole: " di trasformazione, " sono sostituite dalle seguenti: " di trasformazione e le comunicano alla struttura regionale competente nei termini e ".