§ 6.1.346 - L.R. 4 agosto 2014, n. 47.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016. Prima variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:04/08/2014
Numero:47


Sommario
Art. 1 . Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014
Art. 2 . Autorizzazioni di spesa per l’anno 2014
Art. 3 . Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016
Art. 4 . Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi
Art. 5 . Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 78/2013
Art. 6 . Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 78/2013
Art. 7 . Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 78/2013
Art. 8 . Sostituzione dell’allegato A.11 della l.r. 78/2013
Art. 9 . Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della l.r. 78/2013
Art. 10 . Sostituzione dell’allegato 1G) della l.r. 78/2013
Art. 11 . Entrata in vigore


§ 6.1.346 - L.R. 4 agosto 2014, n. 47.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016. Prima variazione.

(B.U. 4 agosto 2014, n. 36)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37, dello Statuto;

Visti gli articoli 14 e 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 18 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014 - 2016 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso di prestiti intervenute successivamente all’approvazione della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016), da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede con la previsione di nuove entrate, con risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva) e con la previsione di un maggiore ricorso al credito;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Capo I

Variazioni al Bilancio

 

     Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell’entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato: 1A) “Bilancio di Previsione annuale 2014 - Entrata”, nell’allegato 1B) “Bilancio di Previsione annuale 2014 - Spesa” e nell’allegato 1E) “Bilancio di Previsione annuale 2014 - Storni tra UPB”.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

          Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2014

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato 1B).

 

          Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016

1. Agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato 1C) “Bilancio pluriennale 2014 - 2016 - Entrata” e nell’allegato 1D) “Bilancio pluriennale 2014 - 2016 - Spesa”.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

 

 

          Art. 4. Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi

1. L’elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (Allegato 1), di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016), è integrato con le seguenti modifiche:

 

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013 n. 78 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014 – 2016)

 

          Art. 5. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 78/2013

1. L’articolo 4 della l.r. 78/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Disavanzo d’esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2014 è approvato in euro 3.100.641.935,31 comprensivo della somma di euro 2.594.258.809,52 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2013; il disavanzo per l’esercizio 2015 è approvato in euro 387.824.229,81; il disavanzo per l’esercizio 2016 è approvato in euro 271.560.468,40.

2. Nel triennio 2014 – 2016 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 3.760.026.633,52 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2014-2016 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti o emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2015 e 2016, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2016, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

          Art. 6. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 78/2013

1. L’articolo 5 della l.r. 78/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Autorizzazione all’indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti

1. Nel triennio 2014 – 2016 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 184.488.009,72 di cui euro 69.214.634,12 nel 2014 (allegati A.4 e B.4), euro 71.136.687,80 nel 2015 ed euro 44.136.687,80 nel 2016 per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del d.l. 35/2013, convertito dalla l. 64/2013.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2015 e 2016, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2016, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

          Art. 7. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 78/2013

1. L’articolo 6 della l.r. 78/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario

1. Nel triennio 2014 - 2016 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 304.640.779,07 di cui euro 153.140.779,07 nel 2014, euro 150.000.000,00 nel 2015 ed euro 1.500.000,00 nell’esercizio 2016 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo:

a. non superiore a dieci anni, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie;

b. non superiore a venti anni, per tutti gli altri investimenti.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5,00 per cento effettivo annuo, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie, e del 6,00 per cento effettivo annuo per tutti gli altri investimenti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del d.l. 35/2013, convertito dalla l. 64/2013.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2015 e 2016, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2016, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

          Art. 8. Sostituzione dell’allegato A.11 della l.r. 78/2013

1. L’allegato A.11 della l.r. 78/2013, recante l’elenco delle UPB fra le quali la Giunta regionale può procedere a variazioni compensative, è sostituito dall’allegato 1H) “Bilancio di Previsione 2014 - 2016 – Elenco delle UPB fra le quali la Giunta può procedere a variazioni compensative”.

 

          Art. 9. Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della l.r. 78/2013

1. L’allegato A.4 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 2016 recante il prospetto dell’indebitamento autorizzato dalla l.r. 78/2013 per l’esercizio 2014 è integrato dall’allegato 1F) “Bilancio di previsione annuale 2014 - Integrazione al prospetto dell’indebitamento autorizzato di cui all’allegato A.4 della legge di bilancio per l’anno finanziario 2014”, l’allegato B.4 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016 recante il prospetto dell’indebitamento autorizzato dalla l.r. 78/2013 per le annualità 2015 e 2016 è integrato dall’allegato 2F) “Bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 - Integrazione al prospetto dell’indebitamento autorizzato di cui all’allegato B.4 della legge di bilancio per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016”.

 

          Art. 10. Sostituzione dell’allegato 1G) della l.r. 78/2013

1. L’allegato 1G) della l.r. 78/2013, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall’allegato 1G) “Bilancio di Previsione 2014/2016 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario”.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

          Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)