§ 6.1.340 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 78.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:24/12/2013
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Bilancio annuale
Art. 2.  Bilancio pluriennale
Art. 3.  Allegati ex articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001
Art. 4.  Disavanzo d’esercizio
Art. 5.  Autorizzazione all’indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti
Art. 6.  Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario
Art. 7.  Allegati al bilancio
Art. 8.  Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale
Art. 9.  Variazioni di bilancio
Art. 10.  Erogazione al Consiglio regionale
Art. 11.  Estinzione di crediti di modesto ammontare
Art. 12.  Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 6.1.340 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 78.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016.

(B.U. 31 dicembre 2013, n. 63)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37, dello Statuto;

Visti gli articoli 14, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 13 novembre 2013, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 4 dicembre 2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2013;

Considerato quanto segue:

1. È necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione per l´anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento, fermi restando i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno;

2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore entro il 31 dicembre 2013;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Bilancio annuale

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2014 annesso alla presente legge (Sub A.1), comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all’articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

2. E’ approvato per l’anno finanziario 2014:

a) in euro 2.819.203.886,14 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);

b) in euro 51.173.660,91 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

3. E’ approvato per l’anno finanziario 2014:

a) in euro 2.370.511.530,10 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Totale);

b) in euro 424.380.319,00 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali)

4. E’ approvato per l’anno finanziario 2014:

a) in euro 9.944.788.780,73 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 4.324.416.613,22 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

5. E’ approvato per l’anno finanziario 2014:

a) in euro 9.944.788.780,73 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 4.324.416.613,22 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

6. E’ approvato per l’anno finanziario 2014:

a) in euro 12.688.506.968,92 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in euro 4.375.590.274,13 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

7. E’ approvato per l’anno finanziario 2014:

a) in euro 12.465.300.310,83 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in euro 4.598.796.932,22 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

 

     Art. 2. Bilancio pluriennale

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2014 - 2016 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 6).

2. E’ approvato in euro 27.874.499.899,14 lo stato di previsione delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2014 - 2016 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

3. E’ approvato in euro 27.874.499.899,14 lo stato di previsione delle unità previsionali di base della spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2014 - 2016 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 6).

4. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2014 - 2016 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 7).

5. E’ approvato in euro 27.874.499.899,14 lo stato di previsione delle unità previsionali di base dell’entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2014 - 2016 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).

6. E’ approvato in euro 27.874.499.899,14 lo stato di previsione delle unità previsionali di base della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2014 - 2016 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 7).

 

     Art. 3. Allegati ex articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001

1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall’articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001:

a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali (allegato 1);

b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

 

     Art. 4. Disavanzo d’esercizio [1]

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2014 è approvato in euro 3.100.641.935,31 comprensivo della somma di euro 2.594.258.809,52 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2013; il disavanzo per l’esercizio 2015 è approvato in euro 387.824.229,81; il disavanzo per l’esercizio 2016 è approvato in euro 271.560.468,40.

2. Nel triennio 2014 – 2016 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 3.760.026.633,52 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2014-2016 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti o emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2015 e 2016, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2016, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 5. Autorizzazione all’indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti [2]

1. Nel triennio 2014 – 2016 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 184.488.009,72 di cui euro 69.214.634,12 nel 2014 (allegati A.4 e B.4), euro 71.136.687,80 nel 2015 ed euro 44.136.687,80 nel 2016 per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del d.l. 35/2013, convertito dalla l. 64/2013.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2015 e 2016, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2016, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 6. Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario [3]

1. Nel triennio 2014 - 2016 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 304.640.779,07 di cui euro 153.140.779,07 nel 2014, euro 150.000.000,00 nel 2015 ed euro 1.500.000,00 nell’esercizio 2016 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo:

a. non superiore a dieci anni, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie;

b. non superiore a venti anni, per tutti gli altri investimenti.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5,00 per cento effettivo annuo, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie, e del 6,00 per cento effettivo annuo per tutti gli altri investimenti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del d.l. 35/2013, convertito dalla l. 64/2013.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2015 e 2016, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2016, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 7. Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2014:

a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);

b) prospetto di riclassificazione per l’armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);

c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);

d) elenco delle spese impreviste (allegato Sub A.8);

e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9).

f) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento (allegato Sub A.10).

 

     Art. 8. Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale

1. E’ autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2014 - 2016.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2014.

3. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2014 - 2016 (Sub B.3 - colonne 1,2,3).

4. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2014 - 2016 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

 

     Art. 9. Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2014 le variazioni al bilancio di previsione 2014 ed al bilancio pluriennale 2014 - 2016, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della l.r. 36/2001, fra le UPB di cui all’allegato Sub A.11.

 

     Art. 10. Erogazione al Consiglio regionale

1. I fondi stanziati nell’UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti” e nell’UPB 137 “Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese di investimento”, sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale).

 

     Art. 11. Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. E’ confermato in euro 45,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della l.r. 36/2001.

 

     Art. 12. Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana

1. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato l’allegato 3 della presente legge, che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari effettivamente sostenuti dalla Regione per effetto dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati e dei contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

2. A fronte delle operazioni elencate nell’allegato di cui al comma 1, è complessivamente previsto per il triennio 2014 - 2016 un saldo netto negativo di euro 39.461.166,34 di cui euro 13.698.232,22 nel 2014, euro 13.211.278,99 nel 2015 ed euro 12.551.655,13 nel 2016. La relativa spesa trova copertura negli stanziamenti degli appositi capitoli dell’UPB di spesa 732 “Oneri del ricorso al credito” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 2016.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 luglio 2014, n. 41 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2014, n. 47.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 47.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2014, n. 47.