Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 10/11/2014 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modifiche) |
Art. 2 . (Disposizioni transitorie e finali relative alla l.r. 21/2009) |
Art. 3 . (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche e alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali [...] |
Art. 4 . (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure” e successive modifiche) |
Art. 5 . (Modifiche alle leggi regionali 26 giugno 1997, n. 22 “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della [...] |
Art. 6 . (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio) |
Art. 7 . (Interventi nei comuni dotati di programma di fabbricazione) |
Art. 8 . (Entrata in vigore) |
§ 4.1.184 - L.R. 10 novembre 2014, n. 10.
Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio
(B.U. 11 novembre 2014, n. 90)
Art. 1. (Modifiche alla
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della
a) dopo le parole: “agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione” sono aggiunte le seguenti: “, di nuova costruzione”;
b) dopo le parole: “di sostituzione edilizia” sono inserite le seguenti: “con demolizione e ricostruzione”;
c) dopo le parole: “di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter,” sono inserite le seguenti: “3 quater,”;
d) le parole: “28 agosto 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
“b) siano edifici ultimati per i quali il titolo edilizio in sanatoria sia stato rilasciato e allegato alla presentazione del progetto;”.
3. Alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), del comma 2, dell’articolo 2, della
4. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della
5. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della
a) le parole: “nei comprensori di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “nelle aree a rischio idrogeologico”;
b) le parole: “garantita da sistemi di idrovore” sono sostituite dalle seguenti: “attestata dall’ente competente nel parere di cui all’articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 ter, comma 1 ter, e 4, comma 2 bis”.
6. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della
7. Il comma 5 dell’articolo 2 della
“5. Al fine di attuare la presente legge la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo; i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialità consentita negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4, mentre il titolo abilitativo di cui all’articolo 6 viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per convertire il volume in superfice o viceversa si applica la formula superficie=volume/3,2 ovvero volume=superficie x 3,2. Le denunce di inizio attività (DIA) e le domande di permesso di costruire possono essere presentate in termini di superficie o volume. Integrano il fascicolo del progetto il rilievo dello stato di fatto e copia dell’originaria documentazione catastale.”.
8. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della
“5 bis. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5, nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come zone E ai sensi del
9. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della
10. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
11. All’alinea del comma 2 dell’articolo 3 della
12. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. In deroga allo strumento urbanistico è, altresì, consentito l’ampliamento della struttura alberghiera mediante acquisizione di edifici, o parti di essi, adiacenti alla struttura, attraverso cambio di destinazione d’uso, fino al raggiungimento dei limiti di cui al comma 1. Tali interventi sono concessi purchè siano rispettati i seguenti criteri ed indirizzi:
a) favorire la qualità architettonica nella progettazione degli interventi e delle aree circostanti interessate;
b) favorire l’uso di tecnologie costruttive sostenibili e con alti rendimenti energetici;
c) favorire l’utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo di energia e per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
d) favorire l’utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo idrico del ciclo produttivo e per il recupero della acque piovane.”.
13. Al comma 5 dell’articolo 3 della
14. Al comma 6 dell’articolo 3 della
15. Al comma 7 dell’articolo 3 della
16. Al comma 10 dell’articolo 3 della
17. Al comma 1 dell’articolo 3 ter della
a) all’alinea la parola: “ed” è sostituita dalle seguenti: “e dei regolamenti”; dopo le parole: “entro il limite del 30 per cento” sono inserite le seguenti: “della volumetria oppure” e le parole: “30 settembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;
b) alla lettera a) le parole: “del 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2013”;
c) alla lettera b) le parole: “, fatti salvi gli edifici esistenti dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 destinati ad attività turistico-ricettiva, con una superficie utile lorda non superiore a 3 mila metri quadri” sono soppresse;
d) alla lettera c):
1) le parole: “di trasformazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’intervento”;
2) dopo le parole: “e inferiore a 15.000 metri quadrati;” sono inserite le seguenti: “tale quota è maggiorata di un ulteriore 10 per cento qualora venga reperita nel medesimo territorio comunale mediante l’utilizzo di alloggi già realizzati o in corso di realizzazione alla data di presentazione della proposta, fermo restando che la superficie oggetto del cambio di destinazione d’uso e la relativa premialità, di cui all’alinea del presente comma, devono essere realizzate nell’area oggetto dell’intervento;”;
3) dopo le parole: “dei vigili del fuoco e delle forze armate;” sono aggiunte le seguenti: “nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantità di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in mancanza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati, non deve essere maggiore del 50 per cento;”.
18. La lettera d) del comma 1 bis dell’articolo 3 ter della
“d) la determinazione del valore del canone calmierato, che per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non può essere superiore al prezzo di euro 5/mq e per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio non può essere superiore al prezzo di euro 4/mq;”.
19. La lettera f) del comma 1 bis dell’articolo 3 ter della
“f) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) nonché la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore alle quotazioni medie dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) del semestre antecedente al trasferimento della proprietà.”.
20. Dopo la lettera f) del comma 1 bis dell’articolo 3 ter della
“f bis) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi prima della scadenza del vincolo di locazione di cui alla lettera b), decorsi almeno sette anni, esclusivamente al conduttore che ne faccia richiesta scritta al locatore, ad un prezzo di vendita non superiore al 70 per cento delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente al trasferimento della proprietà;
f ter) le forme di tutela per l’amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento di cui al presente comma e dalla presente legge, relativamente alla quota di alloggi da destinare ad edilizia sociale a canone calmierato, prevedendo sanzioni pecuniarie proporzionali alla gravità dell’inadempimento, fino ad un valore massimo pari al prezzo di vendita degli alloggi determinato ai sensi della lettera f), ovvero fino all’acquisizione gratuita al patrimonio del comune;
f quater) le modalità per la gestione degli alloggi e la determinazione del canone calmierato, oltre la durata del vincolo di locazione di cui alla lettera b), esclusivamente in presenza dell’espressa disponibilità del proponente e di un accordo con l’amministrazione comunale.”.
21. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 ter della
“1 ter. Gli interventi di cui al comma 1, limitatamente alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, possono essere eseguiti anche per edifici situati:
a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) purché la sicurezza del regime idraulico sia attestata dall’ente competente nel parere di cui all’articolo 6, comma 1, ovvero nella conferenza dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2;
b) nelle fasce di rispetto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), purché la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l’edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.”.
22. Al comma 2 dell’articolo 3 ter della
a) dopo le parole: “Gli interventi di modifica di destinazione d’uso di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, al comma 3 e al comma 4”;
b) dopo le parole: “delle aree pertinenziali dell’edificio” sono aggiunte le seguenti: “, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. Dette modifiche, conseguenti al rilascio del permesso di costruire ed alla cessione delle aree per gli standard urbanistici, sono annotate nel registro degli interventi di cui al comma 9.”.
23. Il comma 3 dell’articolo 3 ter della
“3. Nelle aree edificabili libere, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, vigenti o adottati, con destinazione non residenziale nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonché di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo dello strumento urbanistico generale adottati alla data del 31 dicembre 2013, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei piani industriali particolareggiati, è consentito il cambio della destinazione d’uso della superficie utile lorda non residenziale, prevista dal piano nella stessa area, per la realizzazione di immobili ad uso residenziale, fino ad un massimo di 10.000 metri quadrati di superficie utile lorda – SUL. Ove lo strumento urbanistico vigente non indichi l’edificabilità delle suddette aree in termini di superficie utile lorda – SUL, la stessa viene ricavata, virtualmente, dividendo il volume ammissibile per l’altezza teorica di metri 3,2. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 10 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1 bis. Tale quota può essere insediata anche in altri edifici ad uso residenziale esistenti o da realizzare nel medesimo piano attuativo; nel caso in cui essa venga reperita mediante alloggi realizzati o in corso di realizzazione fuori dal piano attuativo e comunque nello stesso territorio comunale, la quota di superficie da destinare alla locazione con canone calmierato è stabilita nella misura del 20 per cento. Nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantità di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in assenza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati netti, non deve essere maggiore del 50 per cento. La realizzazione degli interventi di cui al presente comma è subordinata all’esistenza, all’adeguamento o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del
24. Al comma 4 dell’articolo 3 ter della
25. Al comma 5 dell’articolo 3 ter della
26. Il comma 6 dell’articolo 3 ter della
“6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del
27. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 ter della
“6 bis. Al fine di implementare la qualità urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di intervento, l’importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard di cui al comma 6 è utilizzato esclusivamente per realizzare le opere pubbliche con la prioritaria finalità del raggiungimento degli standard urbanistici nel perimetro dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l’importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.”.
28. Al comma 7 dell’articolo 3 ter della
a) dopo le parole: “Nel caso in cui gli interventi previsti al comma 1 riguardino un edificio” sono inserite le seguenti: “o una parte di un edificio”;
b) le parole: “o riguardino un immobile edificato in un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o un immobile ricompreso all’interno di un piano di recupero approvato ai sensi della
29. Al comma 8 dell’articolo 3 ter, della
a) le parole: “possono riguardare anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al cambio di destinazione d’uso in residenziale di edifici, o parti di essi, aventi destinazione non residenziale anche non dismessi ricadenti all’interno dei” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano anche ai”;
b) dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti: “, ancorché decaduti o ripianificati.”.
30. Dopo il comma 9 bis dell’articolo 3 ter della
“9 ter. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo il rilascio del certificato di agibilità relativo agli immobili di edilizia privata deve essere contestuale al rilascio del certificato di agibilità relativo agli immobili di edilizia sociale a canone calmierato. E’ ammesso il rilascio di certificati di agibilità parziale a condizione che sia rispettata la proporzione tra SUL destinata al libero mercato e SUL riservata alla locazione a canone calmierato prevista dalla norma.”.
31. Alla rubrica dell’articolo 3 quater della
32. Al comma 1 dell’articolo 3 quater della
a) all’alinea:
1) la parola: “ed” è sostituita dalle seguenti: “e dei regolamenti”;
2) dopo le parole: “degli edifici di cui all’articolo 2” sono inserite le seguenti: “nonché di altre unità immobiliari”;
3) le parole: “30 settembre 2010 ” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;
b) alla lettera a) le parole: “del 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2011”.
33. Al comma 2 dell’articolo 3 quater della
34. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 quater della
“2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle previsioni urbanistiche delle aree edificabili libere non residenziali nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione di quelle alle quali lo strumento urbanistico generale vigente o altro strumento attuativo attribuisce destinazione industriale o artigianale.”.
35. Al comma 1 dell’articolo 4 della
a) all’alinea la parola: “ed” è sostituita dalle seguenti: “e dei regolamenti” e dopo le parole: “sostituzione edilizia con demolizione” sono inserite le seguenti: “anche parziale”;
b) alla lettera b) le parole: “prevalentemente non residenziale” sono sostituite dalle seguenti: “interamente non residenziale e per edifici aventi una destinazione non residenziale superiore al 50 per cento”;
c) la lettera c) è soppressa;
d) alla lettera d) dopo le parole: “20 per cento della cubatura esistente” sono aggiunte le seguenti: “, purché ricostruiti secondo i caratteri dell’edificazione agricola”.
36. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della
“2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche per edifici situati:
a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), purchè la sicurezza del regime idraulico sia attestata dall’ente competente nel parere di cui all’articolo 6, comma 1, ovvero nella conferenza dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2;
b) nelle fasce di rispetto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), purché la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l’edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.”.
37. Al comma 3 dell’articolo 4 della
38. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della
“a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del
39. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della
“4 bis. Al fine di implementare la qualità urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di intervento, l’importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard di cui al comma 4 è utilizzato esclusivamente per realizzare opere pubbliche nel perimetro dell’intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l’importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale. A tale scopo le amministrazioni comunali individuano procedure di partecipazione e concertazione per definire sia le linee guida, sia la gestione del procedimento del concorso di idee che attribuisca ai cittadini residenti nel territorio l’individuazione della miglior proposta progettuale, secondo modalità che saranno definite dalle singole amministrazioni.”.
40. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della
“8 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, la procedura di acquisizione al comune delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto, determina automaticamente la modifica della destinazione d’uso delle aree.”.
41. All’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della
42. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“2 bis. Qualora venga comprovata l’impossibilità della dotazione degli standard, come individuati dagli articoli 3 e 5 del
43. Al comma 1 dell’articolo 6 della
a) le parole: “nei comprensori di bonifica previsti dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “nelle zone a rischio idrogeologico di cui all’articolo”;
b) le parole: “del competente consorzio di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ente competente”.
44. Al comma 2 dell’articolo 6 della
a) dopo le parole “di un’apposita conferenza di servizi” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi e per gli effetti di cui alla
b) le parole “ai sensi della normativa vigente” sono soppresse;
c) le parole: “, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, qualora l’intervento sia ricompreso all’interno di aree di interesse culturale e ambientale o comunque vincolate” sono sostituite dalle seguenti: “. Nella conferenza di servizi la struttura regionale competente in materia urbanistica esprime un parere sulla conformità alla presente legge. Nella convocazione della conferenza di servizi l’ufficio comunale preposto al rilascio dei titoli abilitativi allega per ciascuna proposta un apposito parere tecnico contenente:
a) le verifiche sulla legittimità delle consistenze edilizie e sull’applicabilità della presente legge con puntuale riferimento alla disposizione in cui rientra l’intervento proposto;
b) la verifica sui dati dimensionali;
c) la verifica sulla quantità e sulla localizzazione delle aree di cessione per gli standard urbanistici ovvero, in sostituzione, sul contributo straordinario da corrispondere.”.
45. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della
“2 bis. Il permesso di costruire deve essere rilasciato dal comune nei termini e con gli effetti di cui all’articolo 20, commi 6 e 8 del
a) realizzare o adeguare le opere di urbanizzazione primaria, ove non già esistenti;
b) cedere le aree necessarie per gli standard urbanistici, se non corrisposte con il contributo straordinario;
c) realizzare gli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 3 ter, comma 1 bis.
2 ter. Nel caso del rilascio del permesso di costruire ai sensi del comma 2 bis, la giunta comunale con propria deliberazione, entro centoventi giorni dalla chiusura della conferenza di servizi, individua, attraverso la consultazione dei livelli di partecipazione territoriale, la tipologia e la localizzazione delle opere pubbliche da realizzare nell’ambito interessato dall’intervento con le risorse derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard urbanistici. Trascorso tale termine l’importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.
2 quater. Il rilascio del permesso di costruire, qualora il titolare della proposta di intervento intenda obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione secondarie, è subordinato all’approvazione della proposta d’intervento da parte della giunta comunale entro trenta giorni dalla chiusura della conferenza di servizi. La giunta comunale con la stessa delibera approva il progetto delle opere a scomputo e autorizza il rilascio del permesso di costruire previo: pagamento del contributo relativo al costo di costruzione; presentazione di una fideiussione a garanzia dell’importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione che saranno oggetto dello scomputo; presentazione di un atto d’obbligo registrato e trascritto nel quale è contenuto l’impegno del titolare della proposta a completare le opere pubbliche entro il termine stabilito per la fine dei lavori delle opere private, salva causa di forza maggiore, indipendente dalla volontà del concessionario. Al fine di snellire le procedure per la cessione delle aree per gli standard urbanistici, entro il 31 marzo 2015 i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, delegano la struttura organizzativa competente al rilascio del titolo abilitativo ad acquisire al patrimonio pubblico le aree cedute a titolo di standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto.”.
46. Al comma 4 dell’articolo 6 della
47. Al comma 5 dell’articolo 6 della
48. Gli interventi di cui all’articolo 3 ter, comma 1 e all’articolo 4, comma 1 della
49. Gli interventi di cui all’articolo 3 della
50. L’articolo 15 bis della
“Art. 15 bis. (Interventi di edilizia per mutuo sociale)
1. Al fine di consentire l’acquisto del bene “casa” tramite riscatto con patto di futura vendita degli alloggi ATER o degli alloggi di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, o secondo una percentuale di riserva nei futuri piani attuativi non inferiore al 10 per cento dei volumi disponibili, è istituita una modalità di rateizzazione del prezzo di acquisto, di seguito denominato “mutuo sociale”.
2. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, sono promossi interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale, inteso come uno strumento messo a punto dalla Regione, utile ed idoneo ad affrontare il problema dell’emergenza casa, attraverso un finanziamento dato per l’acquisto della prima abitazione che risponda nella maniera migliore alle esigenze di chi vive in affitto, ha un basso reddito e non ha le disponibilità necessarie per l’acquisto di un immobile di proprietà o per l’accesso al credito, sia nell’ambito dell’edilizia sovvenzionata che come calmiere dei prezzi nell’ambito del mercato libero.
3. Per interventi di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale” si intendono interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati, al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilità degli enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale.
4. Allo stesso modo e alle medesime condizioni, i programmi destinati al mutuo sociale potranno essere realizzati nell’ambito dei piani attuativi destinati all’edilizia di libero mercato, per una percentuale massima del 10 per cento dei volumi disponibili, tramite specifica convenzione tra la Regione ed i soggetti promotori dell’intervento.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, sono stabiliti annualmente:
a) l’ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale e all’acquisto degli alloggi delle ATER;
b) i requisiti di accesso al mutuo sociale e i bandi per la definizione dei soggetti beneficiari che dovranno essere residenti nella regione da non meno di dieci anni.
6. L’importo del mutuo sociale è pari al costo totale sostenuto per la realizzazione dell’alloggio di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, o pari al prezzo complessivo richiesto dall’ATER per l’acquisto. In tal caso la Regione si sostituisce al soggetto avente titolo all’acquisto. In entrambi i casi la cessione della proprietà avviene con il pagamento dell’ultimo rateo di riscatto. La Regione è garante per la concessione del mutuo sociale, direttamente o attraverso specifiche convenzioni con le banche tesoriere od altri istituti di credito.
7. I ratei di riscatto con mutuo sociale sono mensili, fissi e composti dalla quota capitale maggiorata dell’1 per cento di interesse, e di ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del beneficiario. Nel caso di mutuo sociale per immobili legati a programmi di edilizia sovvenzionata, il pagamento della rata è sospeso in caso di disoccupazione del beneficiario o altro impedimento al pagamento che si verifichi in capo al beneficiario, previo accertamento dell’impedimento stesso da parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario è tenuto al pagamento del canone di locazione mediante le medesime modalità della locazione delle ATER. Al termine dello stato di disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto versato dal beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in conto prezzo. E’ consentita l’estinzione anticipata. I ratei di mutuo sociale debbono essere reimpiegati per il finanziamento dell’edilizia residenziale sociale.
8. Alla definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del presente articolo si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale da approvare, su proposta dell’Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, entro il 31 marzo 2015.”.
51. Le disposizioni di cui all’articolo 15 bis della
52. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della
Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali relative alla
1. Le modifiche di cui all’articolo 1, fatta eccezione per le modifiche all’articolo 6 della
a) alle denunce di inizio di attività (DIA) di cui all’articolo 6, comma 1 della
b) alle domande di permesso di costruire di cui all’articolo 6, comma 2, della
2. Per le DIA e le domande di permesso di costruire, presentate ai sensi della
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 1 bis della
Art. 3. (Modifiche alla
1. L’articolo 18 della
“Art. 18 (Pianificazione territoriale provinciale)
1. Le funzioni di pianificazione territoriale esercitate dalle province, quali enti con funzioni di area vasta, sono limitate alle sole funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, lettera a) della
2. Le funzioni diverse da quelle di cui al comma 1 conferite alle province nella materia “governo del territorio”, di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Cost., saranno individuate con la legge regionale di riordino delle funzioni provinciali in conformità all’accordo sancito l’11 settembre 2014 in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della
2. Al comma 1 dell’articolo 55 della
3. Al comma 1 dell’articolo 57 della
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 57 della
“1 bis. Nel PUA è consentita la demolizione e la ricostruzione con sagoma diversa, la delocalizzazione all’interno della stessa azienda degli edifici esistenti legittimi, nonché la rifunzionalizzazione di tali edifici per le attività agricole e per quelle compatibili previste dal comma 6bis. Gli interventi di ricostruzione e/o accorpamento degli edifici di cui al presente comma sono realizzati secondo i caratteri dell’edificazione agricola.”.
5. Al comma 2 dell’articolo 57 della
6. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 57 della
7. All’alinea del comma 5 dell’articolo 57 della
8. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 57 della
9. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 57 della
10. Dopo il comma 6 dell’articolo 57 della
“6 bis. Nelle zone omogenee E di cui al
a) agriturismo e turismo rurale;
b) trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici;
c) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici;
d) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative.
6 ter. Le funzioni e le attività compatibili con la destinazione agricola di cui al comma 6 bis, necessarie per sviluppare una nuova ruralità multifunzionale, possono essere svolte da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1; in ogni caso le funzioni e le attività devono essere svolte in regime di connessione con l’attività agricola.
6 quater. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 6 ter la Giunta regionale ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto approva, entro il 31 gennaio 2015, un regolamento finalizzato a stabilire:
a) le modalità di introduzione, svolgimento e attuazione delle funzioni e delle attività di cui al comma 6 bis;
b) le modalità per garantire la compatibilità e la connessione delle funzioni e delle attività di cui al comma 6 bis con l’attività agricola.”.
11. Al comma 1 dell’articolo 65 della
12. Il comma 1 dell’articolo 66 della
“1. Fino alla data di adozione del PUCG e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto sia per l’adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG sia per il recepimento del PTPR ai sensi dell’articolo 27.1 della
13. Il comma 2 dell’articolo 66 della
14. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della
“1 bis. Nelle zone di cui al comma 1, lettera f), ad esclusione delle zone di riserva integrale, sono consentiti:
a) gli interventi di cui all’articolo 8, comma 3, lettera q), numeri 1), 2), 3) e 4);
b) le attività e gli interventi di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d).”.
15. Al comma 1 dell’articolo 31 della
16. Il comma 11 dell’articolo 44 della
“11. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera b), fino alla data di operatività della disciplina dell’area naturale protetta contenuta nel piano di cui all’articolo 26, alle aree naturali protette istituite dal presente articolo si applicano le misure di salvaguardia previste dall’articolo 8, commi 3, 4 e 5, fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13 e 14.”.
Art. 4. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 1 bis della
“1. I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2 o l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della
2. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 1bis della
3. Il comma 3 dell’articolo 1 bis della
“3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, della
Art. 5. (Modifiche alle leggi regionali 26 giugno 1997, n. 22 “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione” e successive modifiche, 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”, 6 agosto 2012, n. 12 (Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997), n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della
2. Nel titolo della
3. Al comma 1 degli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 ed al comma 3 dell’articolo 7 della
4. Al comma 1 dell’articolo 2 della
5. Al comma 1 dell’articolo 3 della
6. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della
7. Al comma 22 dell’articolo 1 della
8. Dopo il comma 134 dell’articolo 2 della
“134 bis. Al fine di garantire il diritto all’abitazione, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, può autorizzare per gli interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 133, la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine di consentire la trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati. Ai soggetti locatari degli alloggi non interessati alla trasformazione del titolo di godimento dell’immobile è comunque assicurata la possibilità di proseguire nella locazione alle stesse condizioni, temporali ed economiche, originariamente previste.
134 ter. L’autorizzazione di cui al comma 134 bis può essere concessa a condizione che siano restituiti alla Regione, tenuto conto della durata residua dell’originaria locazione obbligatoria, i contributi pubblici erogati a qualsiasi titolo, aggiornati al valore di legge.
134 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, adottata entro il 1° marzo 2015, previo parere della commissione consiliare competente per materia, che deve esprimersi entro venti giorni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto ai commi 134 bis e 134 ter, che siano quanto più possibile attinenti all’indirizzo di cui all’articolo 8 del
134 quinquies. Sono prorogate, ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 1 della
Art. 6. (Modifiche alla
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della
2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 1 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della
“4 bis. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca della delega:
a) qualora nell’effettuare il controllo di cui al comma 1 accerti ripetute e gravi violazioni nell’esercizio delle funzioni amministrative delegate;
b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva di cui al comma 3 in conseguenza dell’omesso esercizio delle funzioni delegate.”.
Art. 7. (Interventi nei comuni dotati di programma di fabbricazione)
1. Gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 ter, commi 1 e 4, 3 quater, commi 1, 4, 5 della
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.