Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 21/05/2014 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 47/1984) |
Art. 2 . (Sostituzione dell'art. 7 della L.R. 47/1984) |
Art. 3 . (Sostituzione dell'art. 8 della L.R. 47/1984) |
Art. 4 . (Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 47/1984) |
Art. 5 . (Sostituzione dell'art. 11 della L.R. 47/1984) |
Art. 6 . (Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 47/1984) |
Art. 7 . (Modifica all'art. 17 della L.R. 15/2000) |
Art. 8 . (Modifica all'art. 35 della L.R. 41/2012) |
Art. 9 . (Modifica alla L.R. 23/2014) |
Art. 10 . (Disposizioni per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico) |
Art. 11 . (Recupero economie su interventi regionali anni pregressi) |
Art. 12 . (Interventi finanziari urgenti) |
Art. 13 . (Spese per il laboratorio di analisi regionale) |
Art. 14 . (Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8) |
Art. 15 . (Entrata in vigore) |
§ 5.1.285 - L.R. 21 maggio 2014, n. 33.
Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie.
(B.U. 4 giugno 2014, n. 22)
Art. 1. (Sostituzione dell'art. 2 della
1. L'art. 2 della
"Art. 2
Accertamento della violazione
1. Le violazioni di norme, di cui all'art. 1, sono accertate mediante processo verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:
a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
b) generalità e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;
c) generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della
d) descrizione del fatto costituente la violazione;
e) indicazione delle norme violate;
f) indicazione della norma che prevede la pena pecuniaria e l'ammontare della stessa;
g) individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della
h) indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta dell'ammenda entro sessanta giorni dalla data di contestazione, della misura dell'ammenda stessa e delle modalità stabilite dalla ULSS per il pagamento;
i) indirizzo della ASL dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato;
l) indicazione del Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della
m) firma del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;
n) eventuale relata di notifica.
3. La ASL del territorio nel quale è stata contestata la violazione è tenuta ad inviare copia del processo verbale alla ASL dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non rispondente alla normativa vigente.
4. Nel caso il fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, la ASL trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio.".
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 7 della
1. L'art. 7 della
"Art. 7
Mancato pagamento
1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 6, l'ufficio della ASL competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore Generale della ASL dove è stata commessa la violazione.".
Art. 3. (Sostituzione dell'art. 8 della
1. L'art. 8 della
"Art. 8
Ordinanza - ingiunzione
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 7, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.
2. Il Direttore Generale della ASL competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7 ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore o al responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio della ASL che ha redatto il rapporto.
3. L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate all'art. 4.
4. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.
5. La restituzione delle cose sequestrate è disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.".
Art. 4. (Sostituzione dell'art. 9 della
1. L'art. 9 della
"Art. 9
Pagamento della somma determinata con l'ordinanza-ingiunzione
1. Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dall'art. 6. Dell'avvenuto pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere della ASL che lo ha ricevuto, al Direttore Generale che ha emesso l'ordinanza.
2. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
3. Il Direttore Generale, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a quindici euro. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Direttore Generale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.
4. L'obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.".
Art. 5. (Sostituzione dell'art. 11 della
1. L'art. 11 della
"Art. 11
Esecuzione forzata
1. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
2. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore Generale, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti del
Art. 6. (Sostituzione dell'art. 12 della
1. L'art. 12 della
"Art. 12
Sequestro
1. Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Direttore Generale competente a ricevere il rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 19 della
Art. 7. (Modifica all'art. 17 della
1. All'articolo 17 della
Art. 8. (Modifica all'art. 35 della
1. Il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell'art. 35 della
"1) la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;".
Art. 9. (Modifica alla
1. L'articolo 14 (Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna) della
Art. 10. (Disposizioni per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico)
1. Nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione statale vigenti in materia, le Aziende sanitarie regionali, sedi di Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) possono autorizzare, sulla base di un rapporto convenzionale collaborativo che trova disciplina in un apposito schema di convenzione adottato con provvedimento della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie, pubbliche e private, non sede di SIMT, a produrre ed utilizzare emocomponenti di origine autologa per uso topico di riconosciuta validità terapeutica e nel rispetto delle procedure di raccolta, processazione e controllo delle attività.
2. La richiesta di convenzionamento dovrà essere formulata dalle strutture sanitarie, pubbliche e private interessate, non sede di SIMT, sulla base di un modello adottato con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1.
3. La produzione e l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico da parte delle strutture sanitarie, pubbliche e private, non sede di servizio SIMT, sono consentite solo previa specifica formazione del professionista responsabile.
4. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1, individua l'Azienda o le Aziende sanitarie cui spetta organizzare la formazione avvalendosi a tal fine delle competenze presenti in Azienda e dei professionisti, anche di altre Aziende sanitarie, individuati secondo le specifiche competenze.
5. Dal presente articolo non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie della Regione Abruzzo, trattandosi di attività a totale carico delle strutture sanitarie richiedenti.
Art. 11. (Recupero economie su interventi regionali anni pregressi)
1. La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni Regionali, procede al recupero delle risorse erogate a favore di FIRA S.p.A. a titolo di soggetto attuatore di interventi regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Direzioni Regionali, ognuna per quanto di propria competenza, adottano le procedure finalizzate alla restituzione delle economie di risorse conseguenti alla conclusione degli interventi da parte di FIRA S.p.A. e all'acquisizione delle stesse al bilancio regionale.
3. Le economie acquisite sulla base della presente disposizione sono imputate al capitolo di entrata 03.05.001 - 35026.1 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" e sono destinate al finanziamento delle maggiori spese previste nella variazione al bilancio dell'esercizio finanziario corrente disposte con il presente articolo.
4. Le maggiori spese sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo. Qualora le entrate riscosse risultino inferiori a quelle previste, la Giunta regionale, previa proposta della Direzione regionale competente in materia finanziaria, definisce le maggiori spese autorizzate finanziabili con le entrate di cui al presente articolo.
5. Al bilancio di previsione di cui alla
Art. 12. (Interventi finanziari urgenti)
1. Al fine di ripianare le perdite determinatesi nella gestione dell'ente Fiera di Lanciano è concesso un contributo straordinario al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano per l'importo di € 150.000,00.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa 07.02.011 - 102499.1, denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare". La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante la Direzione competente in materia di Politiche agricole, a seguito della verifica delle perdita iscritta nel bilancio del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano.
Art. 13. (Spese per il laboratorio di analisi regionale)
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività del laboratorio di analisi regionale di Avezzano, quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 02.01.007 - 11447 del bilancio di previsione 2014, per l'importo pari a € 25.000,00, sono destinate al sostenimento delle spese di funzionamento del laboratorio per l'esercizio corrente.
2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante·la Direzione competente in materia di Politiche agricole.
Art. 14. (Modifiche alla
1. All'Elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 16, comma 2, della
Art. 15. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Prospetto A
Variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione 2014
(Omissis)