§ 6.1.228 - L.R. 17 marzo 2014, n. 12.
Modifica all'art. 29 della L.R. 10.5.2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:17/03/2014
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7)
Art. 2.  (Modifiche alla L.R. 19 luglio 1984, n. 47)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.228 - L.R. 17 marzo 2014, n. 12.

Modifica all'art. 29 della L.R. 10.5.2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002)". Disciplina modalità gestione proventi sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e modifiche alla L.R. 47/1984.

(B.U. 26 marzo 2014, n. 12)

 

Art. 1. (Modifiche all'art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7)

1. Il comma 4, dell'art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002)" è sostituito dal seguente:

"4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 19 Dicembre 1994, n. 758 sono introitati dalle ASL su apposito capitolo di entrata previsto negli strumenti di programmazione.".

2. Il comma 5, dell'art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è sostituito dal seguente:

"5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate nella misura del 100% al potenziamento dell'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.".

3. Il comma 6, dell'art. 29, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche alla L.R. 19 luglio 1984, n. 47)

1. La lettera l), dell'art. 2, della L.R. n. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) è sostituita dalla seguente:

"l) il rapporto con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni viene trasmesso al Direttore Generale della ASL competente al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito ed al quale può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;".

2. Agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della L.R. 47/1984 le parole "Sindaco" e "Sindaco del Comune" sono sostituite dalle parole "Direttore Generale".

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.