Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 17/03/2014 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7) |
Art. 2. (Modifiche alla L.R. 19 luglio 1984, n. 47) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.228 - L.R. 17 marzo 2014, n. 12.
Modifica all'art. 29 della L.R. 10.5.2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002)". Disciplina modalità gestione proventi sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e modifiche alla L.R. 47/1984.
(B.U. 26 marzo 2014, n. 12)
Art. 1. (Modifiche all'art. 29 della
1. Il comma 4, dell'art. 29 della
"4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 19 Dicembre 1994, n. 758 sono introitati dalle ASL su apposito capitolo di entrata previsto negli strumenti di programmazione.".
2. Il comma 5, dell'art. 29 della
"5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate nella misura del 100% al potenziamento dell'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.".
3. Il comma 6, dell'art. 29, della
Art. 2. (Modifiche alla
1. La lettera l), dell'art. 2, della
"l) il rapporto con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni viene trasmesso al Direttore Generale della ASL competente al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito ed al quale può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;".
2. Agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.