§ 5.1.41 - L.R. 19 luglio 1984, n. 47.
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/07/1984
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Accertamento della violazione).
Art. 3.  (Contestazione).
Art. 4.  (Notificazione della violazione).
Art. 5.  (Accertamenti mediante analisi di campioni).
Art. 6.  (Pagamento in misura ridotta).
Art. 7.  (Mancato pagamento in misura ridotta).
Art. 8.  (Ordinanza - Ingiunzione).
Art. 9.  (Pagamento della somma determinata con l'ordinanza- ingiunzione).
Art. 10.  (Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido).
Art. 11.  (Esecuzione forzata).
Art. 12.  (Sequestro).
Art. 13.  (Prescrizione).
Art. 14.  (Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 15.  (Disposizioni generali).
Art. 16.  (Urgenza).


§ 5.1.41 - L.R. 19 luglio 1984, n. 47.

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria.

(B.U. n. 16 del 31 luglio 1984).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano in tutti i casi in cui norme statali o regionali prevedono l'irrogazione, per violazioni alle leggi sanitarie, di sanzioni amministrative pecuniarie, ivi comprese quelle divenute tali per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 2. (Accertamento della violazione).

     Le violazioni di norme, di cui al precedente art. 1, sono accertate mediante processo verbale.

     Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:

     a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;

     b) generalità e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;

     c) generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     d) descrizione del fatto costituente la violazione;

     e) indicazione delle norme violate;

     f) indicazione della norma che prevede la pena pecuniaria e l'ammontare della stessa;

     g) individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e loro generalità;

     h) indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta dell'ammenda entro 60 giorni dalla data di contestazione, della misura dell'ammenda stessa e delle modalità stabilite dall'U.L.SS. per il pagamento;

     i) indirizzo dell'U.L.SS. dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato;

     l) indicazione del Sindaco del Comune competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito ed al quale può presentare scritti o documenti difensivi entro i trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;

     m) firma del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;

     n) eventuale relata di notifica.

     Il processo verbale va redatto in triplice copia, delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'U.L.SS. dove la violazione è stata accertata ed una al Sindaco del Comune in cui il fatto è stato commesso.

     L'U.L.SS. sul territorio della quale è stata contestata la violazione, è tenuta ad inviare copia del processo verbale all'U.L.SS. dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non rispondente alla normativa vigente.

     L'U.L.SS., sul territorio della quale è stata accertata la violazione, trascorso inutilmente il termine per il pagamento della pena in misura ridotta, presenta rapporto al Sindaco del Comune in cui il fatto è stato commesso, per gli adempimenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel caso il fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, l'U.L.SS. trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio.

 

     Art. 3. (Contestazione).

     Ove possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente, da parte del soggetto accertante, sia al trasgressore ovvero, nei casi previsti dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

     Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati. In tal caso sia i termini per il pagamento in misura ridotta sia quelli inerenti il diritto all'audizione o alla presentazione di scritti o documenti difensivi decorrono dalla data di notificazione.

 

     Art. 4. (Notificazione della violazione).

     La notifica della violazione, in caso di mancata contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate dal precedente art. 3 va effettuata nei modi e termini previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 5. (Accertamenti mediante analisi di campioni).

     Nel caso in cui per l'accertamento della violazione devono essere compiute analisi di campioni, a queste provvedono i Laboratori di Igiene e Profilassi competenti per Provincia nonché l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo e le sue Sezioni.

     Il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato a mezza di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. Copia dei risultati deve essere trasmessa all'U.L.SS. competente per territorio.

     Per le procedure relative alla richiesta di revisione delle analisi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelle contenute nell'art. 20 del D.P.R. 24 luglio 1982, n. 571.

 

     Art. 6. (Pagamento in misura ridotta).

     Il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, va effettuato alla tesoreria dell'U.L.SS. nel cui territorio è stata accertata la violazione con le modalità dalla stessa stabilita.

     Nel caso la disposizione non preveda il minimo di sanzione amministrativa, ma determini solo il massimo, è consentito il pagamento ridotto nella sola misura di un terzo del massimo [1].

 

     Art. 7. (Mancato pagamento in misura ridotta).

     Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui al precedente art. 6, l'Ufficio dell'U.L.SS. competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Sindaco del Comune dove è stata commessa la violazione.

 

     Art. 8. (Ordinanza - Ingiunzione).

     Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco competente a ricevere il rapporto ai sensi del precedente art. 7, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

     Il Sindaco acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore o responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Ufficio dell'U.L.SS. che ha redatto il rapporto.

     L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro 90 o 360 giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate al precedente art. 4.

     Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

     La restituzione delle cose sequestrate è disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

 

     Art. 9. (Pagamento della somma determinata con l'ordinanza- ingiunzione).

     Il pagamento della somma determinata ai sensi del precedente art. 8 deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dal precedente art. 6. Dell'avvenuto pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere dell'U.L.SS. che lo ha ricevuto, al Sindaco che ha emesso l'ordinanza.

     Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

     Il Sindaco, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate può autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila.

     Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Sindaco, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

     L'obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.

 

     Art. 10. (Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido).

     Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati in solido.

 

     Art. 11. (Esecuzione forzata).

     L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

     Decorso inutilmente il termine di 30 giorni fissato per il pagamento, il Sindaco, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura prevista dall'art. 5 e seguenti del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 12. (Sequestro).

     Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Sindaco del Comune competente a ricevere il rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

 

     Art. 13. (Prescrizione).

     Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative-pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

     L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

 

     Art. 14. (Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

     I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono trattenuti dalle singole UU.LL.SS.SS. ai sensi dell'art. 15 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 fermo restando quando previsto dall'art. 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 15. (Disposizioni generali).

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie sono tenute a trasmettere trimestralmente alla Regione - 3° Dipartimento-Sanità, i dati relativi alle sanzioni comminate e l'esito delle stesse.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le altre disposizioni legislative statali in materia.

 

     Art. 16. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 4-8 maggio 1995, n. 152, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.