Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 05/10/2010 |
Numero: | 195 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Soggetti conferenti |
Art. 3. Soggetti destinatari |
Art. 4. Limite massimo retributivo |
Art. 5. Regime di pubblicità |
Art. 6. Vigilanza, controllo e monitoraggio |
Art. 7. Disposizioni finali |
Art. 8. Clausola di invarianza |
§ 80.5.794 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.
Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
(G.U. 25 novembre 2010, n. 276)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della
Visto l'articolo 4-quater del
Visto l'articolo 24, comma 4-bis, del
Visto l'articolo 21 della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 gennaio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della
Art. 2. Soggetti conferenti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della
Art. 3. Soggetti destinatari
1. Sono soggetti destinatari le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'articolo 2.
Art. 4. Limite massimo retributivo
1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della
2. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.
3. Le attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche, non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata
5. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisce ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario.
Art. 5. Regime di pubblicità
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, quarto periodo, della
2. Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base del modello di comunicazione allegato al presente regolamento.
Art. 6. Vigilanza, controllo e monitoraggio
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'articolo 3, comma 44, della
2. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lettera e), della
Art. 7. Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento e quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della
2. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 52-bis, della
Art. 8. Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 21