§ 40.3.54 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.
Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:04/03/2014
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 1 bis.  (Principi generali).
Art. 2.  Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
Art. 5.  Classificazione dei rifiuti radioattivi
Art. 6.  Autorità di regolamentazione competente
Art. 7.  Programma nazionale
Art. 8.  Contenuto del programma nazionale
Art. 9.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 10.  Abrogazioni


§ 40.3.54 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(G.U. 26 marzo 2014, n. 71)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

     Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 - Legge di delegazione europea, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

     Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

     Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare e successive modificazioni;

     Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

     Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

     Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

     Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia, ed in particolare l'articolo 29, relativo all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 21, comma 20-bis, che ha disposto, in via transitoria, l'attribuzione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle funzioni e dei compiti facenti capo alla soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare;

     Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante l'attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;

     Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante l'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso in data 16 gennaio 2014;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia si definisce «autorità di regolamentazione competente» il soggetto di cui all'articolo 6 del presente decreto, designato a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente [1].

 

     Art. 1 bis. (Principi generali). [2]

     1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

     2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

     3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

     4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.

     5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860

     1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

     1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.».

     2. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), dopo le parole: «o disattivazione di un impianto nucleare,» sono inserite le seguenti: «nonchè di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,»;

     b) alla lettera c), dopo le parole: «di un impianto nucleare», sono inserite le seguenti: «o di un'attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,».

     3. Dopo la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte le seguenti:

     «c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

     c-ter) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attività attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;

     c-quater) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;

     c-quinquies) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;

     c-sexies) gestione del combustibile esaurito: tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;

     c-septies) impianto di gestione del combustibile esaurito: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;

     c-octies) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;

     c-nonies) stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente.».

     4. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dall'autorità di regolamentazione competente o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'autorità di regolamentazione competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo dall'autorità di regolamentazione competente;»;

     b) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) smaltimento: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, secondo modalità idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione di recuperarli successivamente;».

     5. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «presidente dell'ANPA stessa», sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'autorità di regolamentazione competente».

     6. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

     «Art. 32 bis. (Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento). - 1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom.

     2. Prima di una spedizione ad un paese terzo, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'autorità di regolamentazione competente, informa la Commissione circa il contenuto dell'accordo di cui al comma 1 precedente e si accerta che:

     a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con la Comunità in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o è parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("convenzione congiunta");

     b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 2011/70/Euratom;

     c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia già in esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

     a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;

     b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.».

     7. L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

     «Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, e fuori dai casi previsti dal Capo VII del presente decreto, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito temporaneo o di impianti di gestione, anche ai fini del loro smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'autorità di regolamentazione competente.

     2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'autorità di regolamentazione competente, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonchè le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di disattivazione, il rilascio del nulla osta, nonchè di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».

     8. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     9. Al Capo VII-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica del Capo VII-bis è sostituita dalla seguente: «Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

     b) al comma 1 dell'articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleari», sono inserite le seguenti: «e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» e al comma 2, lettera a), dell'articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito»;

     c) al comma 1 dell'articolo 58-ter, al primo e al secondo periodo dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

     d) al comma 1 dell'articolo 58-quater, dopo le parole: «sulla sicurezza nucleare», sono inserite le seguenti: «e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,»;

     e) dopo il comma 3 dell'articolo 58-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «3-bis. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Autorità di regolamentazione competente, almeno sessanta giorni prima del termine utile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282.

     3-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'autorità di regolamentazione competente, organizzano ogni dieci anni valutazioni del quadro nazionale, dell'attività dell'autorità di regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua attuazione e richiedono su tali temi una verifica inter pares internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e devono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

     «f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine;

     f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli da parte delle Autorità competenti. Tale periodo è funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attività che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media attività, tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune centinaia di anni.».

     2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «3-ter. L'esercente del Parco Tecnologico, che può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attività di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonchè la corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma nazionale.».

     3. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la lettera e) è inserita la seguente : «e-bis) Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'autorità di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale.».

     4. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è inserito il seguente: «1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta, all'autorità di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L'autorità di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinchè, recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3.».

     5. Al comma 10 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «270 giorni», sono sostituite dalle seguenti: «15 mesi».

     6. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è inserito il seguente:

     «Art. 28 bis. (Autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'autorità di regolamentazione competente, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.

     2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentite la regione o provincia autonoma interessata e l'autorità di regolamentazione competente, è stabilita la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1.

     3. Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione trasmette all'autorità di regolamentazione competente uno o più rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.

     4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le amministrazioni interessate e l'autorità di regolamentazione competente, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo istituzionale.».

 

     Art. 5. Classificazione dei rifiuti radioattivi

     1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione competente, adottano con decreto interministeriale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie.

 

     Art. 6. Autorità di regolamentazione competente

     1. L'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

     2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi. Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate [3].

     3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili e il collegio dei revisori [4].

     4. Il direttore dell'ISIN è nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore:

     a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN;

     b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura;

     c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN;

     d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell'ISIN;

     e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN;

     f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori;

     g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari e internazionali;

     h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

     5. Il Direttore è scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, nè con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo inerente all'attività illecitamente condotta ai sensi del presente comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

     6. La Consulta è costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere obbligatorio:

     a) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonchè sulle tariffe da applicare agli operatori;

     b) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN;

     c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN.

     7. Il trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del presente articolo. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, garantendo il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei soli casi ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN [5].

     8. L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016 [6].

     9. Non può essere nominato direttore, nè componente della Consulta nè può far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, è amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.

     10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma 9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico.

     11. L'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed è inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'ISIN è dotato di un Organismo indipendente di valutazione delle performance ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composto da tre membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 [7].

     12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11 [8].

     13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attività in campo nucleare.

     14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del presente articolo, il direttore dell'ISIN trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, affinchè possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato.

     15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della sua ordinaria attività, dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate all'avvio delle attività di cui all'articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2011, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso è autorizzato ad applicare e introitare di cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè dall'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è altresì assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 [9].

     16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico [10].

     17. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale attribuendo altresì a quest'ultimo la possibilità di seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, per contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7 per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e per la preparazione alle emergenze sul sito [11].

     19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

     20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17 [12].

     20-bis. Per la gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN può stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [13].

     20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [14].

 

     Art. 7. Programma nazionale

     1. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'autorità di regolamentazione competente, è definito il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («Programma nazionale»), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. I contenuti del Programma nazionale sono stabiliti nell'articolo 8 del presente decreto.

     2. Il Programma nazionale è sottoposto alla valutazione per l'eventuale aggiornamento dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorità di regolamentazione competente, ogni 3 anni, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici, nonchè delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares internazionali. A seguito di tale valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma nazionale è aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura di cui al comma 1.

     3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorità di regolamentazione competente, trasmettono alla Commissione europea il Programma nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione e comunque entro il termine del 23 agosto 2015 e informano la Commissione stessa di ogni successiva modifica.

     4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico assicurano le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma nazionale. Assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma nazionale.

 

     Art. 8. Contenuto del programma nazionale

     1. Il Programma nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:

     a) gli obiettivi generali della politica nazionale riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

     b) le tappe più significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale;

     c) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti radioattivi;

     d) i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito nazionale;

     e) i progetti e/o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;

     f) le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

     g) la responsabilità per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione;

     h) una valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;

     i) il regime o i regimi di finanziamento in vigore;

     l) la politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

     m) eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA. Il personale del predetto Dipartimento è trasferito all'ISIN a far data dall'approvazione del regolamento.

     2. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA - DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99, e nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e in tutte le altre disposizioni normative di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.

 

     Art. 10. Abrogazioni

     1. Sono abrogati:

     a) l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

     b) l'articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     c) l'articolo 3 e l'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

     d) l'articolo 2 del decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185;

     e) l'articolo 1, commi 99, 101 e 106, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

     f) gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 368.

     2. All'allegato A del comma 20 dell'articolo del 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare è soppresso.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[2] Articolo inserito dall'art. 18 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 10 del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, in attesa di conversione.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.