§ 5.2.137 - L.R. 18 marzo 2014, n. 14.
Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:18/03/2014
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà alla Regione
Art. 2.  Procedimento di acquisizione della proprietà dell’invaso di Bilancino
Art. 3.  Funzioni di gestione del demanio idrico relative all’invaso di Bilancino
Art. 4.  Accordo sostitutivo del provvedimento di concessione al Comune di Barberino di Mugello e per la gestione dell’invaso di Bilancino
Art. 5.  Modifiche all' articolo 27 della l.r. 88/1998
Art. 6.  Norma finanziaria
Art. 7.  Abrogazioni
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 5.2.137 - L.R. 18 marzo 2014, n. 14.

Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti.

(B.U. 26 marzo 2014, n. 13)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 24 marzo 1960, n. 72;

 

Visto l’articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505 (Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali);

 

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo);

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

 

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

 

Considerato quanto segue:

 

1. L’invaso di Bilancino rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce:

 

a) l’approvvigionamento idrico-potabile dell’area geografica di Firenze, Prato e Pistoia e di parte del Valdarno;

 

b) la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, mediante un effetto di laminazione pari a 15 milioni di metri cubi di capacità aggiuntiva rispetto a quella dell’affluente Sieve;

 

c) il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno, mediante l’integrazione delle portate estive dello stesso.

 

2. La proprietà dell’invaso di Bilancino è stata trasferita pro quota, secondo quanto previsto all’articolo 2 bis, comma 2, della l.r. 12/1993, ai quattordici comuni di cui all’allegato A della stessa l.r. 12/1993: Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Montemurlo, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaiano, Vernio;

 

3. Ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 3, della l.r. 12/1993, è stato attribuito al Comune di Barberino di Mugello un diritto d’uso dell’invaso, anche mediante concessione a terzi, relativamente a quelle attività che non contrastino con la destinazione dell’invaso ai fini idrici, nel rispetto delle forme e delle modalità stabilite con disciplinare, predisposto dal Commissario nominato ai sensi della l.r. 12/1993 stessa, d’intesa con il Comune di Barberino di Mugello e approvato dall’autorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);

 

4. In data 12 dicembre 2000, l’Assemblea consortile dell’Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO) n. 3 del Medio Valdarno con deliberazione n. 8, ha approvato il disciplinare relativo al diritto d’uso da parte del Comune di Barberino di Mugello, dell’invaso di Bilancino e delle aree limitrofe;

 

5. In data 4 febbraio 2003, tra l’AATO 3 Medio Valdarno, il Commissario per l’invaso di Bilancino e il gestore del servizio idrico integrato Publiacqua S.p.A, è stata stipulata la convenzione volta a stabilire gli obblighi delle parti in ordine alla gestione dell’invaso di Bilancino;

 

6. In data 27 marzo 2009, la Provincia di Firenze ha sottoscritto con Publiacqua S.p.A. accordi recanti gli obblighi, i patti e le condizioni per il cambio di titolarità, a favore di Publiacqua S.p.A., in quanto gestore del servizio idrico integrato, della concessione di derivazione ad uso idropotabile e della concessione di derivazione ad uso idroelettrico rilasciata alla Regione Toscana, in persona del Commissario per l'invaso di Bilancino ed aventi scadenza, rispettivamente, al 30 giugno 2047 e al 31 luglio 2036;

 

7. In data 11 maggio 2009, la Provincia di Firenze ha trasferito a Publiacqua S.p.A., la concessione di derivazione ad uso idropotabile e la concessione di derivazione ad uso idroelettrico di cui al precedente punto 6, vincolando il trasferimento delle concessioni alla permanenza, in capo alla stessa, della sua qualità di gestore del servizio idrico integrato;

 

8. Il “Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione” della diga di Bilancino del registro italiano dighe - ufficio di Firenze del 28 aprile 2004 ed, in particolare, gli articoli 6 e 7, dettano vincoli e obblighi del gestore della diga stessa;

 

9. In data 18 dicembre 2009, il voto n. 204 espresso dall’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici concerne gli obblighi del concessionario di grandi dighe in materia sismica;

 

10. Sul gestore del servizio idrico integrato, gravano i vincoli e gli obblighi concernenti la sicurezza e la manutenzione dell’invaso di Bilancino previsti dalla vigente normativa e dagli atti di concessione di cui al punto 7;

 

11. Data la valenza strategica dell’invaso di Bilancino, al fine di assicurarne la gestione secondo il principio di adeguatezza, è opportuno, da un lato, il superamento dell’attuale frammentazione della proprietà, dall’altro, l’attribuzione alla Regione delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico relativo all’invaso stesso, attualmente in capo alle province ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

 

12. Data altresì la valenza ambientale e turistica dell’invaso di Bilancino, al fine di svilupparne le potenzialità nel rispetto delle finalità pubbliche dello stesso, è opportuno che la Regione, a seguito dell’acquisizione al demanio regionale ed a fronte della rinuncia del diritto d’uso di cui all’articolo 2 bis della l.r. 12/1993, da parte del Comune di Barberino di Mugello, attribuisca in concessione l’invaso allo stesso Comune per l’esercizio delle attività che non contrastino con la destinazione del medesimo a fini idropotabili, nel rispetto delle condizioni stabilite con la presente legge;

 

13. In data 19 dicembre 2013, è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, il Comune di Barberino di Mugello ed i quattordici comuni di cui all’allegato A della l.r. 12/1993, nel quale questi ultimi hanno convenuto di trasferire alla Regione la proprietà pro quota dell’invaso di Bilancino ed il Comune di Barberino di Mugello si è impegnato a rinunciare al diritto d’uso contestualmente alla concessione al Comune stesso dell’invaso da parte della Regione alle condizioni di cui al punto 12;

 

14. Al fine di garantire la funzione di approvvigionamento idropotabile dell’invaso di Bilancino e la corretta gestione dello stesso, è necessario procedere alla stipula di un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

 

15. Nell’ambito dell’accordo sostitutivo di cui al punto 14, oltre ai rapporti con il Comune di Barberino di Mugello, occorre in particolare disciplinare e garantire, nel rispetto di quanto previsto dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) e dell’articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 “Legge forestale della Toscana”), il coordinamento delle attività di tutti i soggetti obbligati a garantirne la sicurezza, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese quelle attualmente regolate dalla convenzione di cui al punto 5, da porre a carico del gestore del servizio idrico integrato e del Comune di Barberino di Mugello;

 

16. Oltre alla Regione ed al Comune di Barberino di Mugello, è necessario che all'accordo sostitutivo di cui al punto 14, partecipino:

 

a) il soggetto gestore del servizio idrico integrato, in quanto titolare della concessione di derivazione ad uso idropotabile di cui al punto 7;

 

b) l’Autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in quanto soggetto competente, all’affidamento del servizio idrico integrato ed alla stipula della relativa convenzione;

 

c) la Provincia di Firenze, in quanto attualmente competente a regolare la concessione di derivazione ad uso idropotabile ed idroelettrico per l’invaso di Bilancino;

 

17. Al fine di garantire il celere svolgimento delle disposizioni previste dalla presente legge, è necessario che entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà alla Regione

1. La Regione è autorizzata all’acquisizione al demanio regionale dei beni già trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - gestione commissariale), a seguito della cessione a titolo gratuito da parte di tutti i comuni proprietari.

 

     Art. 2. Procedimento di acquisizione della proprietà dell’invaso di Bilancino

1. Successivamente all’acquisizione degli atti con cui tutti i comuni proprietari cedono, secondo il rispettivo ordinamento, la propria quota di proprietà alla Regione, è redatto il relativo verbale di consegna.

2. In base al verbale di cui al comma 1, il dirigente della struttura regionale competente provvede ad emanare il decreto di acquisizione dei beni di cui all’articolo 1, da trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari.

 

     Art. 3. Funzioni di gestione del demanio idrico relative all’invaso di Bilancino [1]

1. La Regione esercita le funzioni di gestione del demanio idrico relative all’invaso di Bilancino, come definite dall’articolo 14, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), a partire dalla data di stipula dell’accordo di cui all’articolo 4.

 

     Art. 4. Accordo sostitutivo del provvedimento di concessione al Comune di Barberino di Mugello e per la gestione dell’invaso di Bilancino

1. Contestualmente all’acquisizione al demanio regionale da parte della Regione dei beni di cui all’articolo 1, la Regione procede alla stipula di un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione con il Comune di Barberino di Mugello, l’Autorità idrica toscana (AIT), il soggetto gestore del servizio idrico integrato e la Provincia di Firenze [2].

2. Fermi restando gli obblighi del soggetto titolare della concessione di derivazione delle acque e la disponibilità dell’invaso a fini idropotabili, l’accordo di cui al comma 1:

a) sostituisce, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il provvedimento di concessione dell’invaso di Bilancino al Comune di Barberino di Mugello, per l’esercizio delle attività di valorizzazione turistico ambientale che non contrastino con la destinazione dello stesso a fini idropotabili;

b) disciplina gli obblighi concernenti la gestione dell’invaso di Bilancino di competenza del Comune di Barberino di Mugello, nonché quelli di competenza del gestore del servizio idrico integrato titolare delle concessioni di derivazione delle acque, assicurandone il coordinamento.

3. L’accordo prevede in particolare:

a) la rinuncia da parte del Comune di Barberino di Mugello al diritto d’uso di cui all’articolo 2 bis della l.r. 12/1993;

b) la concessione al Comune di Barberino di Mugello dell’invaso di Bilancino, con lo stesso termine temporale della concessione di derivazione delle acque ad uso idropotabile;

c) che l’utilizzo dell’invaso di Bilancino non determini pregiudizio alla funzione di approvvigionamento idropotabile dell’invaso stesso, di laminazione delle piene e di miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno;

d) il canone annuo di tipo ricognitorio dovuto dal Comune di Barberino di Mugello alla Regione;

e) la possibilità di attribuzione in gestione a terzi, da parte del Comune di Barberino di Mugello, delle attività funzionali al raggiungimento delle finalità di valorizzazione turistico ambientale dell’invaso da attuarsi nel rispetto della disciplina del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico per gli aspetti relativi al governo del territorio;

f) gli obblighi del Comune di Barberino di Mugello relativi all’invaso di Bilancino, ulteriori rispetto a quelli del gestore del servizio idrico integrato titolare della concessione di derivazione delle acque;

g) l’obbligo del Comune di Barberino di Mugello di utilizzare per la valorizzazione turistico ambientale dell’invaso di Bilancino i proventi derivanti dalla gestione di cui alla lettera e), ulteriori rispetto a quelli destinati all’adempimento degli obblighi di cui alla lettera f);

g bis) l’obbligo della Regione di concorrere alle spese di investimento per il mantenimento in efficienza delle strutture dell’invaso e delle aree adiacenti allo stesso, per un importo annuo di euro 100.000,00 [3].

4. Prima della stipula dell’accordo, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sui contenuti dello stesso;

5. Il Comune di Barberino di Mugello relaziona annualmente alla Regione sulle attività poste in essere e sull’utilizzazione delle risorse introitate.

 

     Art. 5. Modifiche all' articolo 27 della l.r. 88/1998

1. Il comma 5 dell’articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), è sostituito dal seguente:

“ 5. Resta fermo il regime relativo all’invaso di Bilancino previsto dalla legge regionale marzo 2014, n (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti). ”.

 

     Art. 6. Norma finanziaria [4]

1. Ai fini del concorso finanziario della Regione alle spese di cui all’articolo 4, comma 3, lettera g bis), è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 7. Abrogazioni

1. La legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale), è abrogata.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88.

[2] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 16 aprile 2014, n. 17.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88.

[4] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.