§ 1.2.107 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 80.
Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:30/12/2013
Numero:80


Sommario
Art. 1 . Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 61/2012


§ 1.2.107 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 80.

Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

(B.U. 3 gennaio 2014, n. 1)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Vista la legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008.) ed in particolare l’articolo 13;

 

Considerato quanto segue:

 

1. La finalità della l.r. 61/2012, ai sensi della quale è stata istituita l’anagrafe pubblica dei consiglieri, è quella di aumentare la trasparenza delle attività istituzionali e la conoscibilità da parte dei cittadini delle attività svolte dai titolari di cariche rappresentative ed istituzionali regionali, anche rendendo disponibili per i cittadini sui siti informatici tutte le informazioni e i dati concernenti le attività di questi rappresentanti; l'accessibilità dei dati degli organi elettivi e del loro operato costituisce la base per il buon funzionamento delle istituzioni e risponde al principio del conoscere per deliberare e al principio della trasparenza, alla base di un corretto rapporto con i cittadini e con la pubblica opinione;

 

2. In particolare, le norme concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche politiche e direttive sono volte a mostrare la consistenza iniziale del patrimonio del titolare stesso e le variazioni nel corso del mandato; il fine specifico di tali adempimenti è quello di rendere noto ai cittadini l'eventuale arricchimento, derivante dalla posizione politica o direttiva assunta;

 

3. La giurisprudenza, nell’ambito delle dichiarazioni non veritiere, ha enucleato, fra le varie fattispecie ed allo scopo di accertare in concreto l'esistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale, il falso innocuo; tale fattispecie si ravvisa nei casi in cui l'infedele attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e pertanto inidonea al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendono raggiungere;

 

4. La giurisprudenza, pertanto, al fine della configurazione del reato di falso ideologico, pone attenzione al raggiungimento dello scopo per cui la dichiarazione è resa;

 

5. È necessario ed opportuno interpretare il comma 6 dell’articolo 13 della l.r.61/2012 al fine di chiarire la portata della norma regionale di cui si tratta, in modo conforme all'orientamento giurisprudenziale illustrato;

 

6. La giurisprudenza è costante nel ritenere necessaria la proporzionalità tra violazione e sanzione in materia di falso ideologico, escludendo il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo;

 

7. È necessario ed opportuno individuare nettamente i confini di applicazione della norma regionale in osservanza del già ricordato principio di proporzionalità della pena, così da impedire che anche la pur minima leggerezza, rilevabile in modo evidente dalle circostanze concrete, sia idonea a causare la decadenza;

 

8. La dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 61/2012 per essere infedele dovrà contenere dichiarazioni o omissioni tali da alterare concretamente la consistenza patrimoniale del soggetto interessato e dovrà impedire la verifica dell'arricchimento successivo alla nomina.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 61/2012

1. All’articolo 13, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008.), l’espressione: “ infedeltà della dichiarazione ” è da intendersi nel senso che, ai fini della decadenza dalla nomina, quanto dichiarato deve risultare rilevante in relazione alle finalità per le quali la dichiarazione viene resa.