§ 4.2.17 - L.R. 23 novembre 2013, n. 17.
Norme per l’esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l’incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 caccia e pesca
Data:23/11/2013
Numero:17


Sommario
Art. 1 . (Oggetto e finalità)
Art. 2 . (Competenze della Regione e delle province)
Art. 3 . (Esercizio della pesca nelle acque interne)
Art. 4 . (Licenza di pesca)
Art. 5 . (Registro dei pescatori)
Art. 6 . (Commissione regionale acque interne)
Art. 7 . (Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci)
Art. 8 . (Albo regionale delle associazioni di pesca sportiva e di interesse alla protezione dei bacini
Art. 9 . (Carta ittica provinciale delle acque interne)
Art. 10 . (Carta ittica regionale delle acque interne)
Art. 11 . (Piano ittico regionale poliennale delle acque interne)
Art. 12 . (Piani ittici provinciali delle acque interne)
Art. 13 . (Partecipazione alle attività inerenti la pesca nelle acque interne e le azioni di difesa ambientale)
Art.14 . (Gestione delegata di attività inerenti la pesca nelle acque interne e il riequilibrio faunisticoambientale. Concessioni di piscicoltura)
Art. 15 . (Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e zone di protezione)
Art. 16 . (Controlli sanitari)
Art. 17 . (Conservazione della fauna ittica e dell’ambiente. Equilibri biologici, tutela dell’ambiente e della biodiversità)
Art. 18 . (Disposizioni speciali sul pesce gatto ed altre specie esotiche e degli osteitti e della fauna delle acque interne in generale)
Art. 19 . (Prosciugamento totale o parziale di corsi d’acqua o di bacini)
Art. 20 . (Strutture per la risalita delle specie ittiche)
Art. 21 . (Derivazione di acque pubbliche, derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale e idroelettrico)
Art. 22 . (Scarico di acque utilizzate per scopi produttivi e danni arrecati al patrimonio ittico)
Art. 23 . (Esercizio della pesca nei laghetti sportivi)
Art. 24 . (Classificazione delle acque)
Art. 25 . (Regolamenti provinciali di pesca)
Art. 26 . (Attività agonistiche)
Art. 27 . (La sorveglianza ittica e ambientale, le guardie ittiche volontarie)
Art. 28 . (Limitazioni e divieti)
Art. 29 . (Sanzioni amministrative)
Art. 30 . (Finanziamenti)
Art. 31 . (Entrata in vigore)


§ 4.2.17 - L.R. 23 novembre 2013, n. 17.

Norme per l’esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l’incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania.

(B.U. 25 novembre 2013, n. 66)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Ai sensi della vigente normativa, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e rappresentano una risorsa fondamentale da salvaguardare.

2. La fauna delle acque interne è tutelata quale risorsa naturale rinnovabile.

3. La Regione promuove la tutela, l’incremento e il riequilibrio biologico della fauna ittica, favorisce la ricerca e la sperimentazione scientifica, attua interventi di conservazione ambientale e rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.

4. La presente legge ha come finalità la disciplina dei prelievi di fauna ittica in tutte le acque interne della Regione mediante l’esercizio della pesca, nel rispetto dei principi di tutela e di salvaguardia degli ecosistemi acquatici.

5. Sono considerate acque interne tutte le acque dolci e salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate dal lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi, dei canali e degli altri corpi idrici.

6. Per gli effetti della presente legge fanno parte del patrimonio ittico regionale i crostacei e i pesci appartenenti alle classi degli osteitti, o pesci con scheletro osseo, e dei condroitti o pesci con scheletro cartilagineo, viventi stabilmente o temporaneamente in tutte le acque interne del territorio della Regione Campania.

 

     Art. 2. (Competenze della Regione e delle province)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di pianificazione per assicurare l’unitarietà amministrativa e tecnica in materia di gestione delle acque interne.

2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, previo parere favorevole della commissione consiliare competente in materia, approva il documento di indirizzo e di intervento che definisce:

a) il criterio da seguire nella individuazione degli specchi d’acqua da destinare al ripopolamento, alla cattura, alla protezione e alle riserve, previsti nell’articolo 15, prevedendo per essi la percentuale minima e massima da riservare a tali scopi;

b) il criterio generale di riferimento per le province nell’emanazione dei rispettivi regolamenti di pesca previsti nell’articolo 25;

c) il criterio generale da adottare per evitare, come previsto nell’articolo 18, l’immissione e la diffusione incontrollata di specie originariamente non presenti nelle acque interne della Regione Campania.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento attuativo che è aggiornato, successivamente, se necessario. Il regolamento attuativo, nel rispetto della vigente normativa, disciplina:

a) le sanzioni amministrative;

b) le caratteristiche delle licenze di pesca e le modalità di rilascio;

c) i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo regionale previsto nell’articolo 8.

4. La Giunta regionale:

a) promuove ed indirizza, avvalendosi degli istituti scientifici e sentite le associazioni piscatorie e ambientaliste, le attività di sperimentazione e di ricerca attuate dalle province e realizza iniziative di carattere straordinario e di valenza interprovinciale o interregionale;

b) adotta i criteri e gli indirizzi da osservare per la pianificazione;

c) predispone i modelli per le licenze di pesca di cui all’articolo 4;

d) istituisce e cura l’albo regionale delle associazioni di pesca sportiva previsto nell’articolo 8;

e) promuove e coordina le iniziative previste nella lettera d) del comma 5;

f) adotta le opportune iniziative a livello interprovinciale per armonizzare i relativi regolamenti provinciali di pesca previsti nell’articolo 25, in particolare in materia di corpi idrici ubicati in più province.

5. Le province:

a) svolgono le funzioni amministrative sulla disciplina della pesca, dell’acquicoltura nonché la gestione delle acque interne, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

b) promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione e difesa dei corsi d’acqua e della fauna ittica e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore ittiobiologico;

c) promuovono, avvalendosi delle associazioni iscritte all’albo regionale previsto nell’articolo 8 e delle associazioni di protezione ambientale indicate nell’articolo 7, comma 3, lettera f), brevi corsi di educazione alla pesca sportiva e attività promozionale a difesa del territorio e dell’ecosistema acquatico, anche per coloro che devono conseguire la licenza di pesca prevista nell’articolo 4;

d) attuano le iniziative promosse dalla Giunta regionale a favore delle scuole, delle giovani generazioni per la diffusione delle attività di pesca e per la crescita della sensibilità civile in materia di protezione e rispetto degli ambienti naturali e della fauna delle acque interne, avvalendosi delle associazioni indicate alla lettera c); a tal fine possono essere realizzate strutture e infrastrutture destinate al mondo della scuola e a garantire l’accoglienza e l’accessibilità dei soggetti diversamente abili, nel rispetto delle norme a tutela dell’ambiente e del paesaggio;

e) adottano e aggiornano i rispettivi regolamenti provinciali di pesca previsti nell’articolo 25, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge; elaborano una prima proposta di classificazione delle acque;

f) devono fornire ogni anno all’assessorato regionale competente una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate corredata di rendiconto economico-finanziario.

 

     Art. 3. (Esercizio della pesca nelle acque interne)

1. Per pesca o azione di pesca o esercizio di pesca nelle acque interne si intende:

a) ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie

appartenenti alla fauna ittica delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente

concretizzata;

b) ogni azione o comportamento che indirettamente è riconducibile o finalizzato alla

cattura di specie appartenenti alla fauna ittica delle acque interne, come il vagare nei pressi

del corpo idrico recando con sé fauna ittica, canne, esche, attrezzature da pesca e

qualunque mezzo destinato alla pesca, anche se questi sono portati in contenitori o foderi

che ne agevolano il trasporto;

c) ogni azione o comportamento di collaborazione con chi pone in essere azioni o

comportamenti direttamente finalizzati alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle

acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata.

2. L’esercizio della pesca può distinguersi in:

a) pesca professionale;

b) pesca sportiva, cioè quella esercitata con le licenze di tipo B, C e D.

3. L’esercizio della pesca professionale è consentito in alcuni tratti dei corpi idrici

individuati dalle province come acque primarie, nel rispetto della sostenibilità nei confronti

della risorsa.

 

     Art. 4. (Licenza di pesca)

1. L’esercizio della pesca nelle acque interne è consentito alle persone in possesso della relativa licenza di pesca. La licenza di pesca è rilasciata dalla provincia della Regione Campania del luogo di residenza del richiedente ed ha validità per la pesca nelle acque dolci su tutto il territorio nazionale; la sua efficacia è limitata agli attrezzi ammessi all’uso, ai sensi dell’articolo 49 del Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori). La licenza di pesca può essere di tipo A, di tipo B, di tipo C e di tipo D.

2. La licenza di tipo A consente la pesca con tutti gli attrezzi; quella di tipo B consente la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50; quella di tipo C consente la pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50; quella di tipo D consente la pesca agli stranieri con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50, come stabilito dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4k q, della legge 14 giugno 1990, n. 158). Le licenze di tipo A, B e C, come stabilito dal citato decreto, sono valide per sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha validità tre mesi dalla data del rilascio.

3. La licenza è rilasciata a seguito del pagamento della tassa e soprattassa previste

nell’articolo 30.

4. Le persone di età inferiore ai diciotto anni possono richiedere il rilascio della licenza con l’assenso di chi esercita la potestà o la tutela. Per tali soggetti vige l’obbligo di essere accompagnati, per un periodo minimo di un anno dal rilascio della licenza e solo durante l’esercizio della pesca, da una persona che ha conseguito la licenza da non meno di cinque anni, per favorire l’apprendimento delle regole di pesca e il riconoscimento delle specie ittiche. Per i cittadini stranieri la licenza di pesca è rilasciata dalla provincia del luogo dove si esegue l’esercizio della pesca. Per gli ultrasettantenni ed i soggetti portatori di handicap la licenza è concessa con l’esenzione dal pagamento della specifica tassa e soprattassa.

5. La licenza di tipo A è rilasciata dalla provincia di residenza ai pescatori professionali, i

quali, entro tre mesi dalla data del rilascio, devono dimostrare l’avvenuta iscrizione negli

elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della

piccola pesca marittima e delle acque interne). In mancanza, l’amministrazione provinciale

procede al ritiro del documento.

6. Non sono soggetti all’obbligo di ottenere la licenza:

a) gli addetti agli impianti di piscicoltura e acquicoltura nell’esercizio dell’attività degli

stessi impianti, nonché il personale delle province e di altri enti ed organizzazioni

autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo

scientifico o di ripopolamento;

b) i minori fino ai quattordici anni, a condizione che esercitano la pesca con l’uso di una

sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami, se consentito e sono

accompagnati da persona maggiorenne e responsabile del loro operato, in possesso di

licenza di pesca.

7. Il regolamento attuativo previsto nell’articolo 2, comma 3, stabilisce le caratteristiche delle

licenze di pesca e le modalità di rilascio.

 

     Art. 5. (Registro dei pescatori)

1. Presso le amministrazioni provinciali sono tenuti appositi registri, distinti per tipo di

licenza, dei titolari di licenza di pesca.

2. Nei registri sono trascritti gli estremi del verbale di contestazione della violazione delle

norme in materia di pesca.

3. Le violazioni sono annotate sulla licenza di pesca a cura dell’amministrazione provinciale

di residenza del trasgressore. Se il pescatore interessato non consente, entro e non oltre il

termine indicato dall’amministrazione provinciale, comunque non superiore a un mese dalla

data dell’avvenuta notifica del verbale di contestazione, l’annotazione sulla licenza di pesca,

questa è revocata. La revoca è menzionata nel registro di pesca e comunicata all’interessato ed

agli organi di vigilanza in materia di pesca.

4. Se per lo stesso pescatore è annotata una terza infrazione punibile con sanzione

amministrativa, l’amministrazione provinciale, entro quindici giorni dall’avvenuta

annotazione, sentita la commissione provinciale prevista nell’articolo 7, dispone la

sospensione della licenza di pesca per un anno ed ordina il ritiro del documento anche se le

violazioni sono state oblate. A tal fine il trasgressore deve consegnare, entro e non oltre

quindici giorni dalla notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la licenza di pesca

all’amministrazione provinciale.

5. In caso di inadempienza è revocata la licenza di pesca. La revoca effettuata è menzionata

nel relativo registro di pesca e comunicata all’interessato ed agli organi di vigilanza in materia

di pesca.

6. Non può essere rilasciata nuova licenza di pesca prima del decorso di un anno dal momento

della revoca della licenza.

7. L’amministrazione provinciale competente per territorio, oltre alle sanzioni penali previste,

dispone il ritiro immediato della licenza di pesca, la preclusione dell’esercizio della pesca per

cinque anni ed il risarcimento per il danno causato per le infrazioni definitivamente accertate

ai divieti previsti nell’articolo 6 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del

testo unico delle leggi sulla pesca).

8. Le amministrazioni provinciali non possono rilasciare o rinnovare la licenza di pesca per il

periodo di sospensione previsto nei commi 4 e 7.

 

     Art. 6. (Commissione regionale acque interne)

1. La Giunta regionale istituisce la commissione tecnico-consultiva, di seguito denominata

commissione regionale, per stabilire gli indirizzi e il coordinamento dell’esercizio della pesca

e per la protezione e l’incremento della fauna delle acque interne della Regione. Essa resta in

carica per un triennio.

2. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle regioni, la commissione regionale ha il compito di

formulare pareri e proposte nelle materie oggetto della presente legge.

3. La commissione regionale è composta da:

a) l’assessore regionale competente in materia di pesca o suo delegato che la presiede;

b) l’assessore regionale all’ambiente o suo delegato;

c) il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia o suo

delegato;

d) un dirigente dell’Agenzia regionale per l’ambiente della Campania o suo delegato;

e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

f) il dirigente in materia di pesca dell’assessorato regionale;

g) tre rappresentanti prescelti tra i componenti delle commissioni provinciali per ciascuna

delle Province;

h) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste

maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Campania;

i) due rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva maggiormente

rappresentative a livello nazionale ed operanti in Campania;

l) un ittiologo d’acqua dolce designato congiuntamente dalle università pubbliche

presenti in Campania, individuato sulla base del curriculum e delle pubblicazioni

scientifiche;

m) un rappresentante designato dall’UNCEM, Unione nazionale comunità enti montani;

n) un rappresentante delle Autorità di bacino individuato sulla base dei curricula;

o) un funzionario della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.

4. L’acquisizione del parere consultivo della commissione regionale è obbligatorio per la

formazione degli atti della Regione per le materie di cui alla presente legge. Tale parere

consultivo è trasmesso entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta da parte degli organi

competenti della Regione.

5. Le sedute della commissione regionale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei

componenti. La commissione si riunisce almeno due volte all’anno e ogni volta che lo

richiede la maggioranza dei componenti. La partecipazione alla commissione è a titolo

gratuito.

 

     Art. 7. (Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci)

1. La Provincia, per i compiti previsti negli articoli 12, 15 e 25, istituisce la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci e per l’incremento della fauna delle acque interne, di seguito denominata commissione provinciale, con il compito di formulare proposte e pareri sulla materia oggetto della presente legge, di redigere i piani ittici provinciali, di regolamentare la pesca nella provincia di competenza, come indicato nell’articolo 12 e di realizzare e programmare i ripopolamenti ittici.

2. Essa resta in carica per un triennio.

3. La commissione provinciale ha sede presso l’amministrazione provinciale ed è composta

da:

a) l’assessore provinciale competente in materia di pesca o suo delegato che la presiede;

b) l’assessore provinciale all’ambiente o suo delegato;

c) il dirigente dell’ufficio del Genio civile o suo delegato;

d) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana pesca sportiva e

attività subacquea (FIPSAS), o suo delegato;

e) il dirigente dell’ufficio provinciale competente in materia di pesca o un funzionario da

lui delegato, con funzioni di segretario;

f) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste

maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nella provincia;

g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di pesca sportiva

maggiormente rappresentative a livello nazionale, operanti nella provincia da almeno dieci

anni;

h) un ittiologo d’acqua dolce designato congiuntamente dalle università pubbliche

presenti in Campania, individuato sulla base del curriculum e di eventuali pubblicazioni di

settore;

i) un rappresentante dell’ente parco di competenza del territorio provinciale;

l) un rappresentante dell’Autorità di bacino con maggiore estensione sul territorio

provinciale.

4. Le sedute della commissione provinciale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei

componenti. La commissione provinciale si riunisce almeno due volte all’anno e ogni volta

che lo richiede la maggioranza dei componenti. La partecipazione alla commissione è a titolo

gratuito.

 

     Art. 8. (Albo regionale delle associazioni di pesca sportiva e di interesse alla protezione dei bacini

idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico)

1. E’ istituito l’albo delle associazioni di pesca sportiva e di interesse alla protezione dei

bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico della Regione, di seguito denominato

albo.

2. La tenuta dell’albo è affidata al competente dipartimento della Giunta regionale, secondo le

modalità stabilite con atto deliberativo della Giunta regionale, sentito il parere delle

commissioni territorialmente competenti previste nell’articolo 7.

3. Possono essere iscritte all’albo le sezioni regionali delle associazioni piscatorie di livello

nazionale operanti sul territorio regionale e le associazioni ad esse affiliate da almeno quindici

anni, in possesso dei requisiti definiti nel regolamento previsto nell’articolo 2, comma 3,

lettera c).

4. Le associazioni di cui al comma 1 collaborano con le province nell’esercizio delle funzioni

di vigilanza ittica e nelle altre funzioni previste nella presente legge.

5. Le associazioni iscritte all’albo possono partecipare alla gestione delle acque come previsto

nell’articolo 14 e possono cooperare con le province nelle operazioni di:

a) immissione e distribuzione del materiale ittico da ripopolamento;

b) sorveglianza mediante proprie guardie giurate ittiche volontarie;

c) individuazione di fonti inquinanti, di prelievi o derivazioni d’acqua non autorizzati;

d) ogni altra attività di tutela ambientale degli ecosistemi delle acque interne e della

fauna ittica.

 

     Art. 9. (Carta ittica provinciale delle acque interne)

1. Per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico, le Giunte provinciali approvano, entro tre

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se sprovviste, la carta ittica

provinciale.

2. Per la redazione, la carta ittica deve prevedere almeno due anni di studio e monitoraggio

dei corpi idrici superficiali più significativi della provincia.

3. La carta ittica provinciale contiene:

a) l’individuazione in scala 1:25.000 e 1:10.000 dei corpi idrici e delle acque interne

esistenti nell’ambito provinciale, con indicazione della loro lunghezza, larghezza e portata

d’acqua;

b) il censimento delle concessioni idriche, comprese quelle relative al sub-alveo dei corsi

d’acqua;

c) le indicazioni relative allo stato biologico e chimico-fisico delle acque, con riguardo

alle attività maggiormente inquinanti;

d) le indicazioni relative alla vocazione ittiogenica delle acque, in base alle caratteristiche

chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali;

e) le indicazioni sulle specie ittiche presenti e la caratterizzazione quali-quantitativa della

fauna ittica dei corsi d’acqua provinciali;

f) l’indicazione degli interventi atti ad incrementare la produttività;

g) l’individuazione dei siti idonei alla realizzazione d’incubatoi di vallata;

h) l’individuazione dei tratti dei corpi idrici, dove è possibile esercitare la pesca

professionale e l’attività di acquicoltura.

4. La carta ittica provinciale delle acque interne è aggiornata alla scadenza dei piani ittici e

può essere aggiornata anche prima della scadenza degli stessi.

5. Le carte ittiche provinciali sono trasmesse e acquisite dalla Regione Campania.

 

     Art. 10. (Carta ittica regionale delle acque interne)

1. Per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico, la Giunta regionale approva, entro sei

mesi dal completamento e dall’approvazione delle carte ittiche provinciali, la carta ittica

regionale.

2. La carta ittica regionale contiene:

a) l’individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici e delle acque interne esistenti

nell’ambito regionale, con indicazione della loro lunghezza, larghezza e portata d’acqua;

b) il censimento delle concessioni idriche, comprese quelle relative al sub-alveo dei corsi

d’acqua;

c) le indicazioni relative allo stato biologico e chimico-fisico delle acque, con riguardo

alle attività maggiormente inquinanti;

d) le indicazioni della vocazione delle acque, in base alle caratteristiche chimico-fisiche e

biologiche attuali e potenziali;

e) le indicazioni sulle specie ittiche presenti e la caratterizzazione quali-quantitativa della

fauna ittica dei corsi d’acqua provinciali;

f) l’indicazione degli interventi atti ad incrementare la produttività;

g) l’individuazione dei siti idonei alla realizzazione d’incubatoi di vallata.

3. La carta ittica regionale delle acque interne è aggiornata anche su richiesta delle province,

prima della scadenza dei piani ittici provinciali previsti nell’articolo 12.

4. La carta ittica regionale delle acque interne può tenere conto degli studi e delle analisi

condotti per la redazione delle carte ittiche provinciali, prevedendo in caso di necessità,

ulteriori e puntuali approfondimenti, per la redazione di un documento organico e strutturato.

 

     Art. 11. (Piano ittico regionale poliennale delle acque interne)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale

adotta il piano ittico regionale poliennale delle acque interne, contenente i criteri generali di

pianificazione relativi a:

a) applicazione della normativa europea, nazionale e regionale per la tutela delle acque

dall’inquinamento e sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o

miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e della fauna delle acque interne;

b) criteri e metodologie da adottare per l’esecuzione delle opere di ripopolamento, con

particolare attenzione alla tutela della specie di pesci autoctoni;

c) criteri e metodologie da adottare per favorire la partecipazione degli utenti associati alle

forme di gestione delle acque interne previste nell’articolo 13.

2. Il piano ha validità di cinque anni, stabilisce i criteri per la suddivisione in zone ittiche dei

corpi idrici e per la realizzazione degli istituti previsti dalla legge.

3. Il piano regionale definisce gli indirizzi per l’esercizio della pesca sportiva e professionale

e per l’esercizio dell’acquicoltura, nonché gli obiettivi, le tipologie degli interventi, le priorità,

l’individuazione delle specie ittiche autoctone che necessitano degli interventi di

contenimento o riduzione e ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente

legge.

4. Il piano ittico regionale poliennale delle acque interne è aggiornato in seguito

all’approvazione della carta ittica regionale prevista nell’articolo 10.

 

     Art. 12. (Piani ittici provinciali delle acque interne)

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta ittica regionale prevista nell’articolo 10

e del piano ittico regionale previsto nell’articolo 11, le province, per promuovere la

conservazione ed il riequilibrio biologico della fauna ittica nei bacini idrografici,

predispongono i piani ittici provinciali delle acque interne di durata quinquennale.

2. I piani ittici provinciali dispongono:

a) gli interventi per la conservazione, il ripristino e la gestione della fauna ittica;

b) la individuazione delle specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e la definizione

dei programmi di ripopolamento;

c) le forme di partecipazione delle associazioni piscatorie, ambientaliste e delle

associazioni di categoria della pesca professionale previste nell’articolo 7, comma 3;

d) le attività di formazione e di sensibilizzazione ambientale previste nell’articolo 2,

comma 5, lettera d);

e) le risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione del piano.

 

     Art. 13. (Partecipazione alle attività inerenti la pesca nelle acque interne e le azioni di difesa ambientale)

1. Le province, per realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla

valorizzazione delle specie ittiche autoctone delle acque interne, promuovendo il riequilibrio

faunistico-ambientale, possono avvalersi delle associazioni iscritte all’albo di cui all’articolo

8, affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l’esercizio delle seguenti attività:

a) apposizione delle tabelle di indicazione in tratti di corsi d’acqua;

b) esecuzione d’interventi volti al ripopolamento o all’immissione di fauna ittica e al suo

recupero in periodi di siccità;

c) difesa e presidio degli ambiti fluviali compromessi o incontaminati;

d) gestione della vigilanza in ambiti fluviali individuati dalle province;

e) operazione di rilevamento dati;

f) attuazione di progetti di formazione e sensibilizzazione ambientale e di educazione alla

pesca sostenibile;

g) gestione degli incubatoi ittici istituiti dalla provincia.

2. La Giunta provinciale individua le associazioni e i relativi corsi d’acqua interessati

dall’iniziativa di gestione ittica, i compiti assegnati, le modalità di svolgimento, il controllo

degli interventi e dell’utilizzo dei finanziamenti erogati e provvede all’istruttoria della

documentazione allegata alla richiesta, sentito il parere della commissione provinciale, nel

rispetto delle disposizioni contenute in un apposito regolamento provinciale.

 

     Art.14. (Gestione delegata di attività inerenti la pesca nelle acque interne e il riequilibrio faunisticoambientale. Concessioni di piscicoltura)

1. La concessione di piscicoltura che ha ad oggetto l’affidamento e la gestione di ambiti

fluviali, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’agricoltura e foreste

14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), può essere

assegnata anche alle associazioni ittiche operanti nella regione ed iscritte all’albo, a seguito di

specifica e articolata richiesta.

2. Le istanze per l’affidamento devono pervenire presso le competenti province entro il 15

gennaio di ciascun anno; le richieste pervenute successivamente a tale data sono esaminate

nell’anno successivo a quello della richiesta. Le richieste avanzate da soggetti diversi da

quelli iscritti all’albo regionale non sono accolte. Non sono accolte le richieste inerenti tratti

di fiume, già individuati quali campi di gara o zone di protezione ittica soggette a divieto di

pesca, se non è indicato nella richiesta il rispetto delle disposizioni esistenti, con pari

modalità.

3. L’affidamento in gestione delegata contribuisce al miglioramento della pescosità, attraverso

la difesa dagli inquinamenti, dai prelievi idrici non autorizzati, dalla pesca di frodo e,

soprattutto, attraverso il recupero del patrimonio ittico con oculate immissioni di pesci

autoctoni e specifici studi affidati ad esperti e a ricercatori scientifici. Le province cooperano

nell’opera di miglioramento della pescosità e delle condizioni ambientali con proprie risorse

economiche, umane e tecniche.

4. Alla istanza formulata dalle associazioni interessate alla gestione sono allegati:

a) lo statuto dell’associazione richiedente; per le delegazioni o sezioni provinciali è

allegato lo statuto dell’associazione nazionale di cui costituiscono ufficiale emanazione;

b) l’attestazione di iscrizione all’albo regionale;

c) la relazione sulla rappresentatività dell’associazione, sulle sedi operative, sulle attività

tecniche e di divulgazione già svolte e ogni altra informazione inerente al perseguimento

degli scopi sociali;

d) il piano degli interventi faunistico-ambientali per la protezione dell’ecosistema

acquatico e per la conservazione, valorizzazione e incremento del patrimonio ittico;

e) le modalità e le forme di collaborazione con le istituzioni, i soggetti locali e le

associazioni interessati alla difesa e salvaguardia dei siti oggetto della concessione;

f) un piano economico d’intervento per attività di ripopolamento e di vigilanza con proprie

guardie.

5. L’associazione concessionaria, nel tratto del corso d’acqua interessato dalla concessione, è

abilitata ad eseguire:

a) la divulgazione ed il rispetto delle norme di comportamento da parte dei pescatori quali

utilizzatori del tratto di fiume interessato dall’iniziativa;

b) la predisposizione e la diffusione fra i pescatori di materiale informativo inerente le

caratteristiche biogenetiche del corso d’acqua interessato;

c) la partecipazione, secondo modalità opportunamente concordate, a specifiche iniziative

predisposte dai comuni per la raccolta straordinaria di rifiuti lungo gli argini del corso

d’acqua interessato;

d) la gestione d’incubatoi di valle o di altri impianti finalizzati alla ricerca,

sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono da ripopolamento;

e) la consegna, il ritiro e l’esame dei tesserini segna catture, predisposti dall’associazione

stessa e compilati dai pescatori. I tesserini rappresentano un documento di autorizzazione

alla pesca nelle acque in concessione, per i quali può essere previsto un contributo da parte

dell’utente, non superiore al 60 per cento dell’importo della tassa prevista per la licenza di

tipo B, finalizzato alle attività di incremento della pescosità.

 

     Art. 15. (Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e zone di protezione)

1. Le province istituiscono zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva per:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

b) consentire l’ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse a

scopo di ripopolamento;

c) fornire, mediante cattura, specie ittiche destinate a scopo di ripopolamento.

2. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva ha, di norma, estensione non inferiore

a due chilometri, misurati sull’asse del corso d’acqua; essa è mantenuta per tre anni e può

essere istituita a rotazione su tutto il corso d’acqua interessato nei tratti più idonei a favorire la

riproduzione naturale.

3. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva sono modificate o soppresse, se

sussistono fondati motivi o si verificano eventi tali da compromettere l’equilibrio biologico

delle specie esistenti.

4. Le province, per la tutela delle specie ittiche e la conservazione delle specie autoctone,

possono istituire zone di protezione in ambiti fluviali idonei. Esse hanno una durata minima di

cinque anni e possono essere rinnovate o istituite a rotazione su tutto il corso d’acqua

interessato nei tratti idonei. Nel caso di soppressione del regime di protezione, i suddetti tratti

sono comunque soggetti a regolamentazione speciale della pesca, come indicato nel

regolamento provinciale.

5. Le province possono disporre la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento delle

acque interne, da effettuare al di fuori delle zone di protezione istituite dal comma 4, fatta

eccezione per gli esemplari destinati agli incubatoi di vallata.

 

     Art. 16. (Controlli sanitari)

1. Il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato all’immissione nei corpi idrici è

accompagnato dalla seguente documentazione:

a) certificato sanitario, rilasciato dall’Azienda sanitaria locale (Asl) del luogo di

provenienza, per prevenire la diffusione di malattie infettive;

b) dichiarazione degli allevamenti di provenienza di non utilizzo di sistemi di

sterilizzazione o di trattamento ormonale degli avannotti;

c) certificazione genetica attestante l’autoctonia dei salmonidi immessi in tratti a vocazione

salmonicola.

2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale nei corpi idrici

sono consegnati, per gli accertamenti del caso, all’Asl competente che ne riferisce alla

provincia.

3. In caso di epizoozia, la provincia, su proposta all’Asl competente, dispone il compimento

degli interventi tecnici necessari per la salvaguardia del patrimonio ittico, ne dà immediata

comunicazione alla Regione, informa le commissioni delle acque interne e valuta inoltre la

possibilità di interdire la pesca per un periodo di tempo sufficiente.

 

     Art. 17. (Conservazione della fauna ittica e dell’ambiente. Equilibri biologici, tutela dell’ambiente e della biodiversità)

1. La Regione promuove la tutela dell’ambiente acquatico indispensabile per la vita e lo

sviluppo dei pesci e di tutta la fauna delle acque interne ed impone la rigorosa applicazione

delle vigenti norme europee, nazionali e regionali.

2. Non è consentita l’immissione nei corsi d’acqua di specie o popolazioni non autoctone, così

come definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120

(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8

settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna

selvatiche).

3. Le province possono:

a) disporre la limitazione o il divieto temporaneo di pesca per una o più specie ittiche, per

assicurare un armonico rapporto tra le varie specie;

b) emanare provvedimenti intesi a ristabilire l’equilibrio biologico del patrimonio ittico;

c) regolamentare l’esercizio della pesca nei tratti di corsi d’acqua precedentemente

destinati a zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di protezione;

d) istituire zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo.

 

     Art. 18. (Disposizioni speciali sul pesce gatto ed altre specie esotiche e degli osteitti e della fauna delle acque interne in generale)

1. Le province, in considerazione della nocività di alcune specie esotiche, in particolare del

pesce gatto, nonché della generale e preoccupante diffusione di specie di osteitti

originariamente non presenti nelle acque interne della Regione, adottano tutte le cautele

per evitare l’immissione e la diffusione incontrollata di tali specie.

2. Il documento di indirizzo previsto nell’articolo 2, comma 2, definisce i criteri generali

minimi che si applicano in tutte le province.

3. E’ vietato il trasporto, la detenzione e l’immissione del pesce gatto e di altre specie

similari – pesce gatto africano – in tutte le acque interne, anche in quelle dove sono già

presenti.

4. E’ vietato il trasporto, la detenzione e l’immissione del pesce persico e di esemplari di

tale specie in tutte le acque interne, anche in quelle dove è già presente.

5. In ogni acqua interna è consentita l’immissione di esemplari di pesci autoctoni, solo se

appartenenti a specie che sono già presenti o lo erano in passato o che potenzialmente

possono essere presenti, considerato il quadro zoogeografico, nel corpo idrico interessato

dall’immissione o nelle acque con esso comunicanti.

6. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi 3 e 4 possono essere previste dalle province, previo studio commissionato ad università, istituti scientifici o enti preposti allo scopo, avente per oggetto anche una valutazione degli impatti sull’ecosistema acquatico e previa acquisizione del parere favorevole della commissione provinciale delle acque interne, al cui esame deve pervenire il predetto studio. Ulteriore deroga può essere prevista dalle province, senza la necessità di alcun tipo di studio, facendo riferimento alle indicazioni fornite dalla carta ittica regionale e dal piano ittico regionale poliennale delle acque interne, se già elaborati, ed al parere favorevole della competente commissione regionale acque interne, se l’immissione è finalizzata a ripopolare con esemplari in passato presenti nel corpo idrico e scomparsi a seguito di eccessivo prelievo, di morie causate da malattie o da inquinamento o di altri eventi straordinari.

7. In ogni acqua interna pubblica, per l’immissione di specie di osteitti già presenti nel

corpo idrico interessato o nelle acque con esso comunicanti, è in ogni caso necessaria

l’autorizzazione della provincia territorialmente competente; nel concedere

l’autorizzazione la provincia deve fare riferimento alle indicazioni fornite dalla carta ittica

regionale e dal piano regionale poliennale, se già elaborati, ed al parere favorevole della

commissione provinciale acque interne.

8. I titolari di laghetti di pesca sportiva e di allevamenti in genere di osteitti e di fauna delle

acque interne, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, senza eccezione

alcuna, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

devono comunicare alla provincia competente l’elenco delle specie di osteitti presenti. La

provincia può disporre verifiche.

9. I titolari di laghetti di pesca sportiva e di allevamenti in genere di osteitti che comunicano con acque pubbliche in ingresso o in uscita, anche se attraverso griglie e simili, ottemperano, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’obbligo previsto nel comma 8 e provvedono ad eliminare dall’invaso tutti gli esemplari delle eventuali specie di osteitti previsti nei commi 3 e 4 ed inviano apposita comunicazione, integrata con la comunicazione prevista nel comma 8, alla provincia competente.

10. Eventuali operazioni di immissione o di ripopolamento, effettuati con esemplari di

specie appartenenti alla fauna delle acque interne che non sono osteitti, senza eccezione,

compresi i laghetti di pesca sportiva e gli allevamenti in genere, sono autorizzati dalla

provincia competente, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 5.

11. In ogni caso, i titolari di laghetti di pesca sportiva, i trasportatori e i detentori a

qualunque titolo, anche amatoriale o di allevamento, di osteitti e di fauna delle acque

interne, adottano tutte le cautele e le ragionevoli opere di prevenzione, per evitare che il

pesce gatto, il persico sole, altri pesci esotici o comunque esemplari di osteitti e di fauna

delle acque interne non presenti nei corpi idrici, pervengono, anche a seguito di eventi

straordinari, nelle acque interne pubbliche.

12. Le disposizioni previste nei commi 1, 4, 5, 7 e 10, si applicano ai laghetti di pesca

sportiva ed agli allevamenti in genere di osteitti e di fauna delle acque interne, ad

eccezione di quelli che non hanno alcuna forma di comunicazione con le altre acque, per i

quali non è prevista alcuna forma di limitazione o di autorizzazione, salvo l’obbligo di

osservare le prescrizioni previste nei commi 8 e 11.

13. Le sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono

previste nel regolamento attuativo di cui all’articolo 2, comma 3.

 

     Art. 19. (Prosciugamento totale o parziale di corsi d’acqua o di bacini)

1. I soggetti che intendono prosciugare corsi d’acqua o bacini, oppure eseguire qualsiasi

tipo di lavoro nell’alveo dei corsi d’acqua che può portare nocumento alla fauna ittica,

compreso lo sbarramento completo o parziale del corso d’acqua, richiedono alla provincia

competente, almeno trenta giorni prima dell’avvio delle opere, apposita autorizzazione.

2. L’atto di autorizzazione deve indicare le modalità per l’esecuzione delle opere a tutela

dello stato dei luoghi, le misure da adottare per la salvaguardia, compresa la presenza di

guardie ittiche o ambientali, il recupero e l’immissione della fauna ittica in acque fluenti e

gli eventuali obblighi per il successivo ripopolamento ittico a carico del richiedente.

3. Il rilascio dell’autorizzazione, sentita la commissione provinciale delle acque interne, è

subordinato al versamento di una somma per le necessarie spese di istruttoria della pratica

e di controllo da sostenere.

4. A cura e spese di chi è autorizzato al prosciugamento totale o parziale di un corpo idrico,

devono essere immessi in acque pubbliche comunicanti con lo stesso corpo idrico i pesci e

la fauna viventi nel corpo idrico interessato, per garantirne la vita. Nell’istanza di

autorizzazione il richiedente deve indicare le modalità con cui intende effettuare le

operazioni di prelievo e reimmissione.

 

     Art. 20. (Strutture per la risalita delle specie ittiche)

1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che comportano l’occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche. Se la realizzazione delle strutture di risalita è tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla provincia competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d’acqua comunque non inferiore ad euro 10.000,00.

2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai titolari di concessioni in atto

che occupano in tutto o in parte il letto di fiumi o torrenti.

3. Le province stabiliscono le caratteristiche tecniche delle strutture indicate nel comma 1, nel

rispetto delle tecniche di ingegneria idraulica e naturalistica.

 

     Art. 21. (Derivazione di acque pubbliche, derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale e idroelettrico)

1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua, ai sensi del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che interessano un corpo idrico a scopo agrario, industriale, idroelettrico o per la creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in genere, l'autorità concedente, prima di rilasciare l'autorizzazione, è obbligata ad acquisire il parere favorevole e le relative prescrizioni da parte della commissione provinciale se il corpo idrico è ubicato in una sola provincia, delle commissioni provinciali se il corpo idrico è ubicato in più province. La commissione provinciale territorialmente competente, al fine della tutela della fauna ittica, verifica l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 10 del Regio decreto 1604/1931 e nell'articolo 7, comma 3, del Regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486 (Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale) e può integrare l'autorizzazione con proprie prescrizioni, modifiche o opere aggiuntive al progetto da inserire nel disciplinare di concessione.

2. Le concessioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono

automaticamente confermate. Tali concessioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono sottoposte all'autorità concedente per l'acquisizione del parere

previsto nel comma 1, ai soli fini delle prescrizioni. Le prescrizioni sono comunicate

dall'autorità concedente ai concessionari, che sono tenuti, entro e non oltre un anno dalla

comunicazione, a rispettarle, pena la decadenza del diritto di concessione.

3. In ogni caso, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla garanzia della sopravvivenza dell'ecosistema idrico. La portata idrica non può mai essere ridotta al di sotto del deflusso minimo vitale, di seguito indicato Dmv, che è individuato dopo aver valutato le caratteristiche biologiche e chimico-fisiche delle acque, nonché l'esatta densità di biomassa ittica presente nell'area del corso d'acqua considerato. Il Dmv tiene conto di questi parametri ed è modulato in modo da non alterarne lo stato, scientificamente valutato in condizioni ambientali ottimali. Lo studio per la definizione del Dmv è redatto da un ente pubblico abilitato ai sensi di legge o dall'Autorità di bacino competente per territorio. Il valore del Dmv è sottoposto al parere della commissione provinciale delle acque interne.

4. Per le derivazioni di acque pubbliche, le bocche di presa sono munite di doppie griglie fisse, aventi tra barra e barra una luce massima di venti millimetri ad esclusione dei punti di presa degli impianti per la produzione di energia elettrica e di quelli ad uso irriguo dei consorzi di bonifica muniti di apparati tali da impedire il risucchio di ogni specie ittica. I punti di presa degli impianti per la produzione di energia elettrica e dei consorzi di bonifica sono muniti di idonei dispositivi per la misurazione della quantità di acqua prelevata.

5. Le autorità concedenti trasmettono alle province copia delle concessioni per la derivazione

di acque pubbliche e delle relative convenzioni. Le province, in caso di inosservanza del

concessionario alle prescrizioni a tutela della fauna ittica, applicano, previa diffida, le sanzioni

previste dal regolamento attuativo di cui all'articolo 2, comma 3. In caso di reiterate

violazioni, le province provvedono alla revoca della concessione.

 

     Art. 22. (Scarico di acque utilizzate per scopi produttivi e danni arrecati al patrimonio ittico)

1. Lo scarico delle acque di lavaggio utilizzate negli impianti per l'estrazione di materiali

inerti avviene nel rispetto di modalità determinate dalle province in attuazione della vigente

normativa europea, nazionale e regionale ed in modo da non arrecare danno o pregiudizio

alla comunità ittica.

2. Le acque degli impianti di piscicoltura sono depurate dai residui organici, anche mediante

tecniche di fitodepurazione, prima della reimmissione nell'alveo fluviale.

3. Se si accerta la presenza di scarichi illeciti nei corpi idrici, dovuti ad attività produttiva o civile, le province richiedono il risarcimento per il danno arrecato alla comunità ittica, commisurato all'entità e qualità dello scarico, alla portata del corso d'acqua, al pregio naturalistico dell'area e delle specie presenti. Le somme introitate, in nessun caso inferiori ad euro 2.000,00 o superiori ad euro 100.000,00, sono destinate ad interventi di ripopolamento del corpo idrico danneggiato e di riqualificazione dell'ambiente acquatico.

 

     Art. 23. (Esercizio della pesca nei laghetti sportivi)

1. Si definiscono laghetti per la pesca sportiva gli specchi d'acqua privati in cui l'esercizio

della pesca è consentito, con l'assenso del proprietario, nel rispetto delle norme della

presente legge e, per quelli comunicanti con le acque pubbliche, con il possesso di valida

licenza di pesca.

2. Negli specchi d'acqua indicati nel comma 1 il proprietario può svolgere l'attività di pesca a

pagamento previa autorizzazione della provincia.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

a) la durata dell'attività;

b) le specie ittiche che possono essere immesse nel caso di laghetti comunicanti con corpi

idrici esterni;

c) le modalità di rifornimento e restituzione idrico;

d) le prescrizioni sanitarie da osservare per la salvaguardia delle acque, in conformità

alle disposizioni della Asl competente per territorio;

e) gli accorgimenti tecnici volti a garantire, anche in situazioni meteorologiche ed

idrauliche eccezionali, la separazione tra le acque interessate dall'attività di pesca e

quelle comunicanti;

f) le formalità da rispettare da parte dei soggetti fruitori per dimostrare la provenienza del

pescato.

 

     Art. 24. (Classificazione delle acque)

1. Le amministrazioni provinciali, contestualmente all'approvazione della carta ittica

provinciale, elaborano una proposta di classificazione di tutte le acque interne pubbliche. Le

acque interne pubbliche sono classificate in quattro tipi:

a) acque pregiate;

b) acque pregiate sottoposte a regime di salvaguardia;

c) acque principali;

d) acque secondarie.

2. Le acque pregiate sono quelle prevalentemente popolate da fauna ittica di specie pregiate,

che possiedono elevate o comunque buone caratteristiche di purezza e qualità e che sono parte

di un ecosistema ancora sufficientemente integro e conservato.

3. Nell'ambito delle acque pregiate, le province possono individuarne talune, o anche tratti di esse, particolarmente interessanti sotto il profilo della conservazione della fauna ittica delle acque interne e dell'ecosistema acquatico nel suo complesso. Sono le acque dove applicare particolari norme orientate ad una maggiore salvaguardia dell'intera fauna ittica delle acque interne e finalizzate a limitare il prelievo alieutico ed i potenziali impatti sull'ecosistema acquatico. Tali acque sono classificate come acque pregiate sottoposte a regime di salvaguardia.

4. Le acque principali sono le uniche acque dove è autorizzata anche la pesca professionale.

5. Le acque secondarie sono tutte le altre acque interne delle province.

6. La proposta di classificazione delle acque è trasmessa alla Regione, che ne tiene conto nella

stesura della carta ittica regionale delle acque interne.

 

     Art. 25. (Regolamenti provinciali di pesca)

1. Le province adottano i provvedimenti previsti dalle leggi in materia alieutica, finalizzati

alla conservazione ed al ripristino delle migliori condizioni ambientali dei corpi idrici;

prevedono, nei rispettivi regolamenti della pesca, norme, limiti e divieti finalizzati a garantire

la compatibilità tra le attività di pesca e le esigenze di conservazione della fauna delle acque

interne.

2. I regolamenti della pesca stabiliscono, nell'ambito della classificazione delle acque, le norme sui luoghi, tempi, modalità e strumenti di pesca, sulle specie pescabili, sulle esche, sui quantitativi e sulle misure del pesce pescabile, sui ripopolamenti, sul commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Giunta regionale, nell'ambito del documento di indirizzo previsto nell'articolo 2, comma 2, definisce i criteri generali cui le province si uniformano nell'emanazione dei regolamenti di pesca.

3. Per l'esercizio della pesca nelle acque classificate pregiate o come pregiate sottoposte a regime di salvaguardia previste nell'articolo 24, commi 2 e 3 e per un maggiore controllo sulle attività di pesca e di prelievo della fauna ittica, le province possono prevedere l'adozione di un apposito tesserino segna catture in aggiunta alla licenza di pesca. Per tali acque, sulla base di motivate esigenze di tutela dell'intera fauna ittica delle acque interne, le province possono porre limitazioni al numero dei tesserini aggiuntivi alla licenza di pesca da rilasciare e limitare il numero di pescatori che possono accedervi.

 

     Art. 26. (Attività agonistiche)

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o

temporanei, a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal Comitato

olimpico nazionale italiano (Coni), organizzate dalle associazioni piscatorie previste

nell'articolo 8, previa autorizzazione della provincia.

2. Le province:

a) predispongono il piano triennale per l'allestimento di campi di gara permanenti e

determinano modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni;

b) individuano, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi d'acqua in cui possono

impiantarsi campi temporanei di gara, con esclusione di quelli particolarmente vocati alla

riproduzione ittìogenica e, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine,

rilasciano le relative autorizzazioni.

3. Le regole e le modalità di svolgimento delle attività agonistiche sono stabilite dal

regolamento attuativo previsto nell'articolo 2, comma 3.

4. Nelle acque pregiate sottoposte a regime di salvaguardia, previste nell'articolo 24,

prevalentemente popolate da salmonidi, sono consentite le sole competizioni che prevedono il

rilascio del pescato e il ricorso a tecniche di pesca a ridotto impatto, fermo restando il divieto

di immissione di specie ittiche al di fuori degli interventi di ripopolamento periodici e

programmati ed effettuati, con salmonidi, in occasione delle competizioni di pesca alla trota,

per le quali è consentito trattenere il pescato.

5. II campo di gara permanente è considerato impianto sportivo, è sottratto al libero esercizio

della pesca durante lo svolgimento dell'attività agonistica ed è concesso alle associazioni

piscatorie organizzatrici:

a) dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara sino al suo termine per le acque di

tipo c) di cui all'articolo 24, comma 1;

b) dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al suo termine per le acque di tipo a) e b)

di cui all'articolo 24, comma 1.

 

     Art. 27. (La sorveglianza ittica e ambientale, le guardie ittiche volontarie)

l. La viglianza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle infrazioni sono

affidati alla guardia forestale, ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai corpi di polizia dello

Stato, alle guardie ittiche volontarie delle associazioni e degli enti autorizzati, nonché ai

soggetti individuati dalla legge regionale 23 febbraio 2005, n.10 (Istituzione del servizio

volontario di vigilanza ambientale).

2. E' istituita la guardia ittica volontaria per potenziare la vigilanza sull'osservanza e sul

rispetto della presente legge.

3. La qualifica di guardia ittica volontaria è concessa dalla provincia ai soggetti che hanno frequentato apposito corso di formazione o di aggiornamento con esame finale, organizzato direttamente dall'ente locale, cui competono le funzioni amministrative, o dalle associazioni abilitate per iscrizione all'albo e per esperienza nel campo della formazione specifica, attestata dalla stessa amministrazione provinciale competente per territorio. La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per la concessione del decreto e quella ai corsi di aggiornamento rappresenta un elemento di positiva valutazione per il rinnovo del decreto stesso.

4. Le province organizzano ogni due anni:

a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie;

b) corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza, cui devono partecipare gli agenti

dipendenti e le guardie ittiche volontarie abilitate appartenenti alle associazioni piscatorie.

5. I soggetti indicati nel comma 1 possono svolgere le funzioni di vigilanza su tutto il

territorio provinciale.

6. Ai soggetti indicati nel comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel territorio di loro

pertinenza durante l'esercizio delle proprie funzioni.

7. Nell'esercizio della vigilanza, i soggetti indicati nel comma 1 possono chiedere alle

persone trovate in esercizio di pesca l'esibizione della licenza, dell'attestazione di pagamento

delle tasse di concessione regionale e del tesserino segna catture, se previsto, l'ispezione del

pescato, delle esche e degli attrezzi, dovunque detenuti.

8. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o appartenenti ad associazioni di

protezione ambientale previste nell'articolo 8 organizzano, con il patrocinio della provincia,

corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie e corsi di aggiornamento per

guardie volontarie già abilitate.

9. Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni piscatorie e le associazioni iscritte all'albo

regionale previste nell'articolo 8 che dimostrano di avere interesse alla sorveglianza sulle

acque, anche per aver svolto interventi a protezione degli ecosistemi acquatici, possono

chiedere il decreto di nomina di guardie ittiche volontarie giurate per la sorveglianza

ambientale, circoscritta ai sistemi acquatici, e sulla pesca nelle acque interne ai sensi del

Regio decreto 1931/1604.

10. Gli interessati al rilascio o rinnovo del decreto devono possedere i requisiti stabiliti

dall'articolo 138 del Regio decreto 773/1931. Essi, inoltre, devono acquisire la certificazione

di partecipazione e superamento del corso previsto nel comma 3. Per il rilascio o rinnovo del

decreto non è richiesto alcun certificato medico sanitario.

11. Il decreto indicato nel comma 9 è rilasciato dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio. I soggetti nominati con il suddetto decreto, nell'esercizio delle proprie funzioni, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne. Le competenze di sorveglianza e di controllo assegnate riguardano le disposizioni previste dalla presente legge, dalle leggi nazionali e dai regolamenti provinciali in materia di pesca nelle acque interne.

12. L'attività di sorveglianza svolta dalle guardie ittiche volontarie giurate, che all'interno

della propria struttura sono organizzate in servizio di sorveglianza, è considerata attività

propria di volontariato; il rilascio e il rinnovo dei decreti è esentato dal pagamento dei bolli

ed è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici, come disposto dagli

articoli 7 e 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

13. Gli agenti preposti alla vigilanza sull'applicazione della presente legge curano la tutela

degli ambienti naturali per salvaguardare gli habitat acquatici e l'equilibrio ecologico. Gli

agenti se accertano fatti che determinano deturpazione o degrado degli ambienti acquatici e

delle aree limitrofe, hanno l'obbligo di redigere regolare verbale da inoltrare alle autorità

competenti, tramite la struttura di appartenenza.

 

     Art. 28. (Limitazioni e divieti)

1. Nelle acque interne della Regione è fatto divieto assoluto di pescare, prelevare, catturare, detenere, tendere insidie a qualsiasi organismo non compreso negli osteitti; eventuali deroghe al divieto sono disciplinate dai regolamenti provinciali. Deroga temporanea al divieto è prevista per quelle specie che sono oggetto di attività, già autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, legate al loro commercio, al loro consumo o a tradizioni locali; la deroga è valida fino all'emissione dei relativi regolamenti provinciali, che devono opportunamente regolamentare o vietate tali attività.

2. Nelle acque interne è proibita la detenzione e l'esercizio della pesca con sostanze o sistemi

atti a stordire o uccidere i pesci o a intorpidire fauna delle acque interne. E', inoltre, vietata la

detenzione di tali sostanze o materiali in prossimità di acque pubbliche e delle acque private

comunicanti con quelle pubbliche e sulle relative rive. Per le violazioni a tali disposizioni si

applicano le vigenti sanzioni penali.

3. In deroga al divieto previsto nel comma 2, la provincia, sentito il parere della

commissione provinciale acque interne, può concedere l'autorizzazione a enti, istituti o

associazioni iscritte all'albo previsto nell'articolo 8 o alle associazioni di protezione

ambientale per l'utilizzo di elettrostorditori, per il prelievo di pesci e fauna dalle acque interne

esclusivamente per scopi scientifici, di salvaguardia, di riproduzione e di ripopolamento.

4. Nelle acque interne classificate come pregiate:

a) è sempre vietata la pesca professionale e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini

di lucro;

b) è consentita la pesca esclusivamente con la canna da pesca;

c) sono previste limitazioni nel prelievo degli osteitti. In particolare, il pescatore non può

trattenere più di quattro esemplari al giorno di salmonidi; la provincia può limitare

ulteriormente i prelievi.

5. Alla provincia è delegata la funzione amministrativa del rilascio degli eventuali tesserini

segna catture, di stabilire i criteri e le modalità di rilascio e di aggiornare appositi registri

d'iscrizione. La provincia può affidare il rilascio del tesserino segna catture ai comuni, alle

comunità montane ed alle associazioni iscritte nell'albo previsto nell'articolo 8, che devono

consegnare alla provincia, periodicamente e comunque non oltre i tre mesi dall'emissione, le

ricevute dei tesserini rilasciati, per provvedere all'aggiornamento dei registri.

6. Nelle acque interne classificate come pregiate, vige il divieto assoluto di pesca durante il

periodo di divieto di pesca per le specie pregiate.

7. Nelle acque interne classificate come pregiate sottoposte a regime di salvaguardia previste

nell'articolo 24:

a) è sempre vietata la pesca professionale e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini

di lucro;

b) è consentita la pesca esclusivamente con la canna.

8. Nelle acque interne della Regione è vietata la cattura e la detenzione di fauna ittica cui non

è stato possibile raggiungere l'età della prima ovodeposizione. Per la definizione delle misure

minime delle singole specie, ogni provincia tiene conto di quanto previsto nella carta ittica

provinciale.

 

     Art. 29. (Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatto salve le sanzioni di carattere

penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le sanzioni di

seguito indicate:

a) violazioni delle norme per chi organizza attività di pesca a pagamento senza la

prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 1.500,00;

b) violazioni inerenti le norme sulla licenza di pesca indicate nell'articolo 4 e sui tesserini

previsti nell'articolo 25, comma 3: da euro 100,00 a euro 500,00;

c) violazioni in zone di ripopolamento e a vocazione produttiva e zone di protezione

previste nell'articolo 15: da euro 100,00 a euro 3.000,00;

d) violazioni delle norme per la salvaguardia delle popolazioni autoctone prevista

nell'articolo 17, comma 2: da euro 100,00 a euro 1.000,00;

e) violazioni delle norme inerenti la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente

previste negli articoli 17, 19, 21, 22: da euro 500,00 a euro 6.000,00;

f) violazioni delle disposizioni speciali sul pesce gatto previste nell'articolo 18: da euro

1.500,00 a euro 10.000,00;

g) violazioni delle norme stabilite con i regolamenti di pesca previsti nell'articolo 25: da

euro 250,00 a euro 1.500,000;

h) violazione delle norme previste nell'articolo 28, per le quali, oltre alla sanzione penale,

è prevista in aggiunta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,000.

2. Per eventuali duplicazioni delle sanzioni per violazioni reiterate e sospensione delle licenze

e dei tesserini nei casi di gravi infrazioni e di recidività, nonché per i casi in cui si applica il

sequestro e la confisca sia degli strumenti di pesca che del pescato, si applica la normativa di

riferimento attualmente vigente.

3. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni previste nella presente legge sono esercitate

dalle province, che riscuotono i relativi proventi.

4. I prodotti vivi della pesca oggetto della violazione contestata sul luogo dove è avvenuta la

cattura, sono sequestrati e rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al

taglio della lenza. Negli altri casi ed in casi di pesci morti, i prodotti della pesca oggetto della

violazione sono sequestrati e, se possibile, devoluti in beneficenza, oppure destinati alla

distribuzione.

5. Chiunque rifiuta di esibire la licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti in servizio di

vigilanza è soggetto, oltre alla sanzione prevista nel regolamento attuativo disposto

nell'articolo 2, comma 3, al ritiro della licenza per un periodo di un anno. In caso di

reiterazione dell'infrazione, il periodo di ritiro della licenza è elevato ad anni cinque.

6. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad

alcuna sanzione se provvede all'esibizione del titolo abilitativo alla pesca presso

l'amministrazione provinciale competente entro dieci giorni dalla data di richiesta di

esibizione.

7. L'entità delle sanzioni è rivisitata attraverso l'aggiornamento del regolamento attuativo

previsto nell'articolo 2, comma 3. Per l'applicazione delle sanzioni, si fa riferimento alle

normative in vigore che regolamentano l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Si

applicano le norme contenute nella legge 689/1981.

 

     Art. 30. (Finanziamenti)

1. Al finanziamento della presente legge la Regione provvede con fondi del proprio bilancio e

con gli introiti derivanti dal pagamento delle tasse e delle soprattasse relative alle licenze di

pesca.

2. Le tasse e le soprattasse, che costituiscono il tributo annuale sulle concessioni regionali

relative a tutti i tipi di licenze di pesca, sono modulate a seconda del tipo di licenza, come di

seguito descritto:

a) tipo A euro 80,00;

b) tipo B euro 40,00;

c) tipo C euro 20,00;

d) tipo D euro 20,00.

I tributi sono versati a favore della Regione Campania che provvede alla ripartizione prevista

nel comma 3.

3. La ripartizione delle somme rispetta i seguenti parametri:

a) il 10 per cento dell'intero ammontare a favore della Regione per le spese d'istituto e per

la predisposizione dei modelli delle licenze di pesca;

b) il 20 per cento alle associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale

maggiormente riconosciute a carattere nazionale per svolgere attività promozionale a

difesa del territorio e dell'ecosistema acquatico e per svolgere il servizio di vigilanza ittica

volontaria con proprie guardie giurate;

c) il rimanente 70 per cento dell’ammontare alle province, per le attività previste dagli

articoli 2 e 9 e per la gestione dell'attività di vigilanza svolta dai soggetti preposti

appartenenti alle associazioni previste nell'articolo 8;

d) il riparto è effettuato sulla base delle risorse riscosse nell'esercizio finanziario

precedente, previa verifica di accertamento e riscossione, su dichiarazione del competente

dirigente, sul previsto capitolo delle entrate;

e) in caso di variazione di importi per il rilascio della licenza di pesca, l'applicazione delle

nuove tariffe decorre dall'anno successivo.

4. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dai risarcimenti dei danni alla fauna delle

acque interne e da ogni altra somma derivante dalle violazioni alla presente legge ed alle

norme ad essa correlate, spettano alle province territorialmente competenti, le quali li

riutilizzano per il potenziamento del servizio di sorveglianza delle guardie e delle guardie

volontarie e per il ripristino degli ecosistemi fluviali.

 

     Art. 31. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino

Ufficiale della Regione Campania.