Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.7 polizia locale urbana e rurale |
Data: | 23/02/2005 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale. |
Art. 3. Guardie ambientali volontarie. |
Art. 4. Nomina e figura giuridica delle GAV. |
Art. 5. Funzioni della Regione. |
Art. 6. Funzioni delle province. |
Art. 7. Compiti e doveri delle guardie ambientali. |
Art. 8. Sospensione e revoca dal servizio. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
Art. 10. Dichiarazione di urgenza. |
§ 2.7.3 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 10.
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.
(B.U. 28 febbraio 2005, n. 14).
Art. 1. Finalità.
1. La regione Campania, in attuazione delle competenze statutarie, riconosce l’importanza della valorizzazione delle risorse naturali e culturali, ne favorisce l’attività di tutela per una migliore qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile delle attività umane e adotta le misure necessarie per:
a) la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, ivi comprese le acque dolci e marine;
b) la diffusione del rispetto dei valori e della cultura ambientali;
c) la prevenzione delle catastrofi ecologiche;
d) la collaborazione con le autorità competenti in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere ecologico;
e) l’accertamento delle violazioni alle norme vigenti in materia ambientale.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la regione Campania promuove l’istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale, svolto da guardie ambientali volontarie, di seguito denominate GAV, prevedendone l’autonomia operativa ed un espletamento uniforme delle funzioni nel territorio regionale.
Art. 2. Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.
1. Sono preposti alla istituzione di un proprio servizio volontario di vigilanza ambientale i seguenti enti:
a) le province;
b) le comunità montane;
c) gli enti parco - nazionali e regionali - e gli enti di gestione delle aree protette;
d) gli enti ed associazioni venatorie, zoofile, ittiche e, in generale, di protezione ambientale operanti sul territorio nazionale ed iscritti nell’albo regionale della Campania.
Art. 3. Guardie ambientali volontarie.
1. Sono nominate guardie del servizio volontario di vigilanza ambientale -GAV-, istituito con la presente legge:
a) i soggetti che hanno frequentato i corsi di formazione professionale organizzati dalla provincia ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), secondo le direttive regionali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), previo superamento dell’esame finale;
b) le guardie volontarie appartenenti agli enti e alle associazioni di cui all’articolo 2, che hanno frequentato i corsi di aggiornamento, organizzati dalla provincia ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), secondo le direttive regionali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), previo superamento dell’esame finale;
c) i soggetti che hanno conseguito la stessa qualifica in altra regione, previa frequenza di un corso di riqualificazione mirato alla conoscenza dell’ambiente e della normativa regionale della Campania secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all’articolo 5.
2. Sono previsti corsi di aggiornamento per le guardie ambientali volontarie già in servizio le cui modalità sono stabilite dalla provincia secondo le linee di indirizzo del regolamento regionale di cui all’articolo 5.
3. Alle GAV e’ affidata la vigilanza sull’applicazione delle leggi regionali in materia di protezione della flora, della fauna, della pesca e dell’ambiente nel suo complesso, ivi comprese le acque marine e dolci.
Art. 4. Nomina e figura giuridica delle GAV.
1. La nomina a guardia volontaria ambientale avviene con provvedimento della Giunta regionale, su designazione della provincia competente, dopo il superamento dell’esame finale dei corsi di formazione di cui agli articoli 5 e 6. L’atto di nomina definisce i compiti che ogni guardia ambientale volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali.
2. L’accesso al servizio di cui alla presente legge deve uniformarsi al principio di pari opportunità tra uomini e donne.
3. Le GAV durante l’espletamento della loro attività sono pubblici ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa assumendo la qualifica degli agenti di cui alla
4. Le GAV sono dotate di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo, rilasciati dalla provincia competente in conformità al modello indicato dalla giunta regionale nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 5.
5. L’espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o, comunque, di lavoro subordinato ed autonomo in quanto prestato a titolo gratuito ai sensi della
Art. 5. Funzioni della Regione.
1. La regione Campania esercita funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale.
2. La Giunta regionale, al fine di uniformare le modalità di svolgimento del servizio sull’intero territorio regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, previa approvazione del Consiglio regionale, emana un regolamento di attuazione nel quale sono definiti:
a) le linee fondamentali dei programmi di attività;
b) le materie dei corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione ed i criteri per la composizione delle commissioni di esame e per lo svolgimento degli esami finali;
c) le direttive per la formulazione del regolamento di servizio;
d) gli schemi generali di convenzione con gli enti e le associazioni protezionistiche di cui all’articolo 2;
e) il modello del distintivo e del tesserino di riconoscimento delle GAV.
Art. 6. Funzioni delle province.
1. Le funzioni amministrative di organizzazione e gestione del servizio volontario di vigilanza ambientale sono svolte dalle province.
2. Alle province è affidato il compito di:
a) redigere i programmi per lo svolgimento delle attività;
b) organizzare, sentiti gli enti e le associazioni di cui all’articolo 2, i corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione delle GAV;
c) formulare il regolamento di servizio delle GAV;
d) stipulare le convenzioni con gli enti e le associazioni protezionistiche per l’espletamento del servizio di cui alla presente legge;
e) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l’attività di servizio delle GAV ai sensi della legge n.266/91, articolo 4;
e) provvedere alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi e attrezzature necessari all’espletamento del servizio delle GAV;
f) vigilare e controllare il regolare svolgimento del servizio e l’osservanza dei compiti affidati e previsti nel decreto di nomina.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono svolte in conformità alle linee di indirizzo stabilite nel regolamento regionale di cui all’articolo 5.
4. Le province presentano alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività del servizio volontario di vigilanza ambientale.
Art. 7. Compiti e doveri delle guardie ambientali.
1. Le GAV operano, nell’ambito territoriale di competenza, per favorire e vigilare sull’applicazione delle norme in materia di protezione ambientale ed in particolare per:
a) prevenire le violazioni delle normative ambientali, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette ed ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;
b) svolgere attività di prevenzione e vigilanza in tutti i casi di violazione della normativa vigente e, soprattutto, in caso di incendi boschivi, degrado ambientale, abusivismo edilizio, smaltimento dei rifiuti ed escavazione di materiali;
c) garantire la tutela e valorizzazione dell’ambiente terrestre, marino, fluviale e lacustre;
d) operare per la protezione della flora, soprattutto di quella endemica e rara, e della fauna, anche in riferimento allo svolgimento della caccia e della pesca nonché alla tutela degli animali di affezione;
e) collaborare, con gli enti e gli organismi pubblici competenti, per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica calamità e di emergenza;
f) contribuire, con gli organismi preposti, alla sensibilizzazione e informazione sulle normative in materia ambientale soprattutto nell’ambito scolastico.
2. Le G.A.V.:
a) svolgono le proprie funzioni con prudenza, diligenza e perizia secondo gli orari e le modalità previste dal regolamento di servizio di cui all’articolo 6, lettera c).
b) compilano in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento da trasmettere con tempestività al responsabile del servizio presso la provincia o l’ente parco, unitamente a fogli di raccolta dei dati ambientali della zona nella quale hanno prestato servizio;
c) si qualificano esibendo il distintivo ed il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla provincia competente;
d) usano con la massima cura i mezzi e le attrezzature in dotazione di cui hanno diretta responsabilità;
e) collaborano con tutti gli altri servizi di tutela ambientale per l’attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio forestale, marittimo, lacustre e fluviale, nonché quello faunistico ed ittico.
Art. 8. Sospensione e revoca dal servizio.
1. Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di protezione ambientale sono tenuti a segnalare alla provincia competente ogni violazione dei doveri di cui all’articolo 7 riscontrata nell’espletamento dei compiti assegnati alle GAV.
2. La provincia, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, o comunque sulla base di ogni elemento utile di conoscenza, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, propone alla Giunta regionale di adottare la sospensione della GAV per un periodo massimo di sei mesi.
3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che hanno comportato già la sospensione dell’attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell’accertamento di nuove violazioni, sentito l’interessato nonché l’associazione di protezione ambientale di appartenenza, la provincia propone alla Giunta regionale la revoca della nomina.
4. Il provvedimento di revoca è comunicato alla provincia competente ed all’ente od alla associazione cui appartiene la GAV destinataria del provvedimento.
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con la legge di bilancio.
2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 10. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.