§ 27.4.231 - D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132.
Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:04/10/2013
Numero:132


Sommario
Art. 1.  Definizioni e denominazioni
Art. 2.  Contabilità finanziaria ed economica
Art. 3.  Schema del piano dei conti integrato
Art. 4.  Sperimentazione del piano dei conti
Art. 5.  Aggiornamenti del piano dei conti
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 27.4.231 - D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132.

Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

(G.U. 28 novembre 2013, n. 279 - S.O. n. 81)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

     Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che individua le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, ed in particolare l'articolo 4, il quale ha disposto che le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definendo le caratteristiche del piano dei conti, le voci del piano dei conti e il contenuto di ciascuna voce;

     Visto il comma 2 del predetto articolo 4, il quale dispone che le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonchè con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni;

     Visto in particolare il comma 3, lettera a), del predetto articolo 4, il quale dispone che con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;

     Visto l'articolo 5 del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, che individua il piano dei conti come strumento per l'adozione di un sistema integrato di scritturazioni contabili da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale;

     Visto l'articolo 7 del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, relativo al piano dei conti e alla struttura dei documenti contabili;

     Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di sperimentazione;

     Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha disposto, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2012 del termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

     Considerato che il Comitato dei principi contabili delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha elaborato il piano dei conti integrato in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge, con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 481, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 24 gennaio 2013;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 2013;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni e denominazioni

     1. Ai fini del presente decreto si adottano le seguenti definizioni:

     a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     b) piano dei conti integrato: elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, basato su una struttura gerarchica a più livelli;

     c) livelli della articolazione del piano dei conti: strutture gerarchiche esplicative della natura finanziaria ed economica delle transazioni riconducibili alle unità elementari di bilancio;

     d) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livello base della struttura gerarchica necessario per accedere al sistema integrato di scritturazione contabile;

     e) voce del piano dei conti: unità elementare che costituisce il piano dei conti;

     f) contenuto delle voci del piano dei conti: natura economica degli atti gestionali per la loro classificazione al livello elementare;

     g) sistema integrato di scritturazione contabile: sistema di scritturazione contabile che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale;

     h) transazione elementare: ogni atto o fatto rilevante nell'ambito delle finalità dell'amministrazione pubblica e oggetto delle rilevazioni contabili. La definizione e la codificazione della transazione elementare sono individuate in coerenza con quanto stabilito all'articolo 8 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

 

     Art. 2. Contabilità finanziaria ed economica

     1. Le amministrazioni pubbliche affiancano, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e realizzano un sistema integrato di contabilità, in conformità a quanto previsto nell'allegato 1.

     2. Ciascun atto o fatto gestionale deve trovare corrispondenza in una transazione elementare, così come definita dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed è rilevato in modo da assicurare una corrispondenza univoca con:

     a) una voce del piano relativo alla contabilità finanziaria secondo il principio contabile della competenza finanziaria contenuto nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

     b) una voce del conto economico e del conto patrimoniale, ove la transazione elementare generi un evento rilevante ai fini della manifestazione economica e patrimoniale, secondo il principio della competenza economica contenuto nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

     3. Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli del piano di cui all'allegato 1, ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante schemi di transizione predisposti periodicamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul sito Internet.

     4. Le amministrazioni che non provvedano ad effettuare la correlazione come indicato al comma 3 devono darne opportuna motivazione. Tali amministrazioni sono tenute a definire al quinto livello di articolazione del piano finanziario le correlazioni effettuate tra quest'ultimo e il piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale, indicando per ogni scostamento dalla matrice di correlazione i criteri contabili applicati tra quelli individuati dalle norme e dai regolamenti vigenti in ambito nazionale ed internazionale. Le informazioni che le amministrazioni producono ai sensi del presente comma sono inviate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente a tutti i documenti contabili.

     5. Restano ferme le rilevazioni delle scritture contabili rispettivamente della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 1.

     6. Restano altresì ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonchè le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di sperimentazione.

 

     Art. 3. Schema del piano dei conti integrato

     1. Le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria, a partire dall'esercizio 2015, adottano un piano dei conti integrato - finanziario ed economico-patrimoniale - secondo lo schema di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, pubblicato nel sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     2. Il piano dei conti integrato è costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione pubblica.

     3. L'articolazione del piano dei conti di cui all'allegato 1 costituisce il livello minimo di dettaglio comune a tutte le amministrazioni di cui al comma 1.

     4. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.

     5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificità delle proprie attività istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alle proprie rilevazioni contabili, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalità, fermo restando la riconducibilità delle voci a quelle di quinto livello del piano dei conti definito all'allegato 1.

     6. Al fine di facilitare la corretta classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, il contenuto delle stesse viene esemplificato in un glossario pubblicato periodicamente sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 4. Sperimentazione del piano dei conti

     1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente regolamento alle esigenze della finanza pubblica e la necessità di eventuali adeguamenti e modifiche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento è avviata una sperimentazione della durata di un esercizio finanziario.

     2. La sperimentazione riguarderà, tra l'altro, la valutazione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato, i livelli gerarchici da definire in relazione alle peculiarità contabili delle amministrazioni, i principi contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema di scritturazione contabile di cui il piano dei conti fa parte e la valutazione delle scritture di correlazione tra i moduli costituenti il piano dei conti integrato di cui all'allegato 1.

     3. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione secondo criteri di rilevanza del loro bilancio in termini di spesa e di rappresentatività nei sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, diverse da quelle soggette al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e agli enti di previdenza e assistenza sociale, come individuati dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla sperimentazione partecipa, per ciascuno dei sottosettori, almeno una amministrazione con le caratteristiche soprarichiamate.

     4. Gli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 5. Aggiornamenti del piano dei conti

     1. Eventuali aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero.

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2013  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 85

 

 

Allegato 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO [1]


[1] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 22 febbraio 2016, dall'art. 1 del D.M. 6 marzo 2017, dall'art. 1 del D.M. 25 gennaio 2019 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 25 novembre 2021.