Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 04/10/2013 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni e denominazioni |
Art. 2. Contabilità finanziaria ed economica |
Art. 3. Schema del piano dei conti integrato |
Art. 4. Sperimentazione del piano dei conti |
Art. 5. Aggiornamenti del piano dei conti |
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 27.4.231 - D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132.
Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
(G.U. 28 novembre 2013, n. 279 - S.O. n. 81)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto l'articolo 1, comma 2, della
Visto il
Visto il comma 2 del predetto articolo 4, il quale dispone che le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2, del
Visto in particolare il comma 3, lettera a), del predetto articolo 4, il quale dispone che con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata
Visto l'articolo 5 del
Visto l'articolo 7 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del
Visto l'articolo 19 del
Considerato che il Comitato dei principi contabili delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 481, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 24 gennaio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni e denominazioni
1. Ai fini del presente decreto si adottano le seguenti definizioni:
a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
b) piano dei conti integrato: elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, basato su una struttura gerarchica a più livelli;
c) livelli della articolazione del piano dei conti: strutture gerarchiche esplicative della natura finanziaria ed economica delle transazioni riconducibili alle unità elementari di bilancio;
d) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livello base della struttura gerarchica necessario per accedere al sistema integrato di scritturazione contabile;
e) voce del piano dei conti: unità elementare che costituisce il piano dei conti;
f) contenuto delle voci del piano dei conti: natura economica degli atti gestionali per la loro classificazione al livello elementare;
g) sistema integrato di scritturazione contabile: sistema di scritturazione contabile che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale;
h) transazione elementare: ogni atto o fatto rilevante nell'ambito delle finalità dell'amministrazione pubblica e oggetto delle rilevazioni contabili. La definizione e la codificazione della transazione elementare sono individuate in coerenza con quanto stabilito all'articolo 8 del
Art. 2. Contabilità finanziaria ed economica
1. Le amministrazioni pubbliche affiancano, ai sensi dell'articolo 6 del
2. Ciascun atto o fatto gestionale deve trovare corrispondenza in una transazione elementare, così come definita dall'articolo 8 del
a) una voce del piano relativo alla contabilità finanziaria secondo il principio contabile della competenza finanziaria contenuto nel
b) una voce del conto economico e del conto patrimoniale, ove la transazione elementare generi un evento rilevante ai fini della manifestazione economica e patrimoniale, secondo il principio della competenza economica contenuto nel
3. Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli del piano di cui all'allegato 1, ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante schemi di transizione predisposti periodicamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul sito Internet.
4. Le amministrazioni che non provvedano ad effettuare la correlazione come indicato al comma 3 devono darne opportuna motivazione. Tali amministrazioni sono tenute a definire al quinto livello di articolazione del piano finanziario le correlazioni effettuate tra quest'ultimo e il piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale, indicando per ogni scostamento dalla matrice di correlazione i criteri contabili applicati tra quelli individuati dalle norme e dai regolamenti vigenti in ambito nazionale ed internazionale. Le informazioni che le amministrazioni producono ai sensi del presente comma sono inviate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente a tutti i documenti contabili.
5. Restano ferme le rilevazioni delle scritture contabili rispettivamente della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 1.
6. Restano altresì ferme le disposizioni di cui al
Art. 3. Schema del piano dei conti integrato
1. Le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria, a partire dall'esercizio 2015, adottano un piano dei conti integrato - finanziario ed economico-patrimoniale - secondo lo schema di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, pubblicato nel sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Il piano dei conti integrato è costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione pubblica.
3. L'articolazione del piano dei conti di cui all'allegato 1 costituisce il livello minimo di dettaglio comune a tutte le amministrazioni di cui al comma 1.
4. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del
6. Al fine di facilitare la corretta classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, il contenuto delle stesse viene esemplificato in un glossario pubblicato periodicamente sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 4. Sperimentazione del piano dei conti
1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente regolamento alle esigenze della finanza pubblica e la necessità di eventuali adeguamenti e modifiche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento è avviata una sperimentazione della durata di un esercizio finanziario.
2. La sperimentazione riguarderà, tra l'altro, la valutazione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato, i livelli gerarchici da definire in relazione alle peculiarità contabili delle amministrazioni, i principi contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema di scritturazione contabile di cui il piano dei conti fa parte e la valutazione delle scritture di correlazione tra i moduli costituenti il piano dei conti integrato di cui all'allegato 1.
3. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione secondo criteri di rilevanza del loro bilancio in termini di spesa e di rappresentatività nei sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, diverse da quelle soggette al
4. Gli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 40 della
Art. 5. Aggiornamenti del piano dei conti
1. Eventuali aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero.
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 85
[1] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 22 febbraio 2016, dall'art. 1 del D.M. 6 marzo 2017, dall'art. 1 del D.M. 25 gennaio 2019 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 25 novembre 2021.