Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 14/10/2013 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 21/2010 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 147 della l.r. 66/2011 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 31 bis della l.r. 77/2012 |
Art. 4. - Modifiche all'articolo 65 septies della l.r. 77/2012 |
Art. 5. Inserimento dell'articolo 65 octies nella l.r. 77/2012 |
Art. 6. Inserimento dell'articolo 65 novies nella l.r. 77/2012 |
Art. 7. Inserimento dell'articolo 65 decies nella l.r. 77/2012 |
Art. 8. Inserimento dell'articolo 65 undecies nella l.r. 77/2012 |
Art. 9. Inserimento dell'articolo 65 duodecies nella l.r. 77/2012 |
Art. 10. Inserimento dell'articolo 65 terdecies nella l.r. 77/2012 |
Art. 11. Inserimento dell'articolo 65 quaterdecies nella l.r. 77/2012 |
Art. 12. Inserimento dell'articolo 65 quindecies nella l.r. 77/2012 |
Art. 13. Sostituzione dell'allegato C della l.r. 77/2012 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013 |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 6.1.336 - L.R. 14 ottobre 2013, n. 54.
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012.
(B.U. 14 ottobre 2013, n. 48)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° ottobre 2013;
Considerato quanto segue:
1. È opportuno sostenere gli enti che possono accedere al fondo di cui all'articolo 41 della
2. Nelle more dell’adozione del piano paesaggistico della Regione Toscana, sul quale è stata attivata una preventiva concertazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che ha portato all’approvazione con documento di intesa delle schede relative ai vincoli apposti con decreto, mentre è in corso la sottoscrizione dell’intesa relativa ai beni vincolati ex lege, si rende necessario prorogare l’efficacia delle misure di salvaguardia dell’attuale implementazione paesaggistica al piano territoriale d’indirizzo (PIT), la scadenza delle quali è fissata al 31 ottobre 2013 ai sensi dell’articolo 147 della
3. Occorre assicurare una qualità urbanistica elevata delle aree interessate dalla dismissione dei vecchi ospedali in ragione della loro posizione nel tessuto storico della città o in aree adiacenti, il recupero e la valorizzazione del patrimonio insediativo mediante riqualificazione funzionale in vista del miglioramento della qualità di vita tramite una pluralità di destinazioni funzionali e l’incremento di verde, nonché la conservazione e, ove possibile, l'aumento qualitativo dei volumi e degli spazi adibiti a fruizione pubblica o comunque ad uso di pubblico interesse;
4. Attesa la rilevanza dell’interesse regionale al rispetto del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, è necessario sostenere i comuni nell’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, attraverso l’istituzione di un fondo per le demolizioni delle opere abusive;
5. Stante l’interesse regionale alla riduzione del rischio aeronautico ed ambientale correlato all’insistenza di abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa, di interesse nazionale e regionale, è necessario prevedere il concorso finanziario della Regione al fine della stipula dell’accordo di programma di cui all’articolo 25, comma 5 bis, del
6. È opportuno sostenere la candidatura della città di Siena a Capitale europea della cultura 2019, poiché si ritiene che tale candidatura abbia una rilevanza tale da coinvolgere l’intera Regione, in quanto promuove e valorizza una molteplicità di investimenti effettuati dalla Regione e dagli enti locali, per progetti finalizzati alla conservazione e fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico come strumento di sviluppo locale e di coesione sociale;
7. È necessario sostenere economicamente le famiglie, sulla base della loro condizione economica, per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali, tramite un intervento gestito dai comuni;
8. È necessario sostenere il consorzio di cui all'articolo 8 della
9. È necessario garantire con urgenza un sostegno economico che assicuri la continuazione dell’attività dell’Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena e dell’Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno che garantiscono l’offerta di alta formazione musicale sul territorio regionale;
10. È necessario garantire un sostegno economico, per dare continuità nell’immediato al servizio di convitto, all'Istituto tecnico nautico "Alfredo Cappellini" di Livorno;
11. È necessario rendere i requisiti di accesso ai benefici di cui al capo II
12. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I - Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all'articolo 41 della
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 41 della
CAPO II - Modifiche alla
Art. 2. Modifiche all'articolo 147 della
1. Il comma 1 dell’articolo 147
“ 1. Le misure di salvaguardia relative all’implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valore di piano paesaggistico sono prorogate sino alla data di decorrenza dell'efficacia del piano paesaggistico e, comunque, non oltre il 31 marzo 2014. ”.
CAPO III - Modifiche alla
Art. 3. Modifiche all'articolo 31 bis della
1. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 31 bis della
Art. 4. - Modifiche all'articolo 65 septies della
1. Il comma 3 dell’articolo 65 septies della
“ 3. Relativamente al 2015, l’onere annuo è pari a complessivi euro 29.529.741,30 di cui euro 9.296.602,42 a titolo di quota capitale a cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 20.233.138,88, a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 "Oneri del ricorso al credito – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2015. Alla copertura dei predetti oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull’UPB 741 "Fondi – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2015. ”.
2. Al comma 4 dell’articolo 65 septies della
3. Al comma 5 dell’articolo 65 septies della
Art. 5. Inserimento dell'articolo 65 octies nella
1. Dopo l'articolo 65 septies della
" Art. 65 octies. Riqualificazione aree interessate da dismissione vecchi ospedali
1. Nell’ambito della revisione degli accordi di programma stipulati per la costruzione di nuovi presidi ospedalieri ai fini della riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione, le aziende sanitarie possono essere autorizzate dalla Regione alla cessione a titolo gratuito ai comuni di immobili da destinare a funzione pubblica, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento, anche parziale, della destinazione stabilita dagli accordi di programma.
2. Gli oneri di demolizione dei presidi ospedalieri dismessi possono essere posti a carico della Regione mediante destinazione di risorse alle aziende sanitarie, che provvedono a includere la relativa somma nel prezzo di vendita qualora l'area interessata sia alienata a soggetti privati.
3. Le risorse di cui al comma 2, sono recuperate dalla Regione nella misura in cui i proventi delle valorizzazioni siano eccedenti l’equilibrio economico-finanziario stabilito negli accordi.
4. Gli importi recuperati ai sensi del comma 3, sono finalizzati alla riduzione dell’indebitamento per pari importo.
5. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 7.000.000,00 per l’anno 2014 e per euro 3.000.000,00 per l’anno 2015, con gli stanziamenti dell’UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015. ".
Art. 6. Inserimento dell'articolo 65 novies nella
1. Dopo l'articolo 65 octies della
" Art. 65 novies. Fondo per le demolizioni delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità
1. È istituito un fondo di anticipazione, denominato “fondo per le demolizioni delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità” per la concessione ai comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità, anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.
2. I finanziamenti regionali sono attributi prioritariamente per la demolizione delle opere abusive realizzate, in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, su aree demaniali o su aree soggette a vincolo paesaggistico.
3. Le anticipazioni sono restituite in un periodo massimo di cinque anni, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.
4. Se il comune omette di intraprendere, contestualmente agli atti o alle attività necessari alla demolizione delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità, l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, o da tale azione non ricava l'intera somma, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate o di parte di esse mediante compensazione ai sensi della
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l’attribuzione dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 1.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, quantificato per l’anno 2014 in un importo massimo pari ad euro 1.500.000,00 si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa nella UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014.
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ".
Art. 7. Inserimento dell'articolo 65 decies nella
1. Dopo l'articolo 65 novies della
" Art. 65 decies. Intervento per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa
1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione dell’intervento di delocalizzazione delle abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, alle condizioni e secondo le modalità definite nell’accordo di programma previsto all'articolo 25, comma 5 bis, del
2 Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 3.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013. ".
Art. 8. Inserimento dell'articolo 65 undecies nella
1. Dopo l'articolo 65 decies della
"Art. 65 undecies. Contributo straordinario al Comune di Siena
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 1.100.000,00, per l'anno 2014, al Comune di Siena, per la promozione della candidatura di Siena a Capitale europea della cultura 2019 e per il funzionamento dell’unità operativa che gestisce la candidatura stessa, subordinatamente all'esito favorevole della preselezione delle città finaliste che sarà effettuata entro il mese di novembre 2013 dalla giuria di cui alla
2. Il contributo di cui al comma 1, è assegnato con le procedure di cui al piano della cultura 2012 – 2015, approvato con
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.100.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014. ".
Art. 9. Inserimento dell'articolo 65 duodecies nella
1. Dopo l'articolo 65 undecies della
"Art. 65 duodecies. Sostegno alle famiglie per frequenza scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali
1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali, la Regione destina ai comuni, per l’anno scolastico 2013 – 2014, un contributo straordinario pari a euro 1.500.000, 00.
2. Il sostegno di cui al comma 1, si realizza attraverso l’erogazione di un contributo economico finalizzato alla riduzione delle rette mensili per la frequenza, commisurato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a euro 17.999,00, un contributo fino a un massimo di euro 100,00;
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,00, un contributo fino a un massimo di euro 50,00;
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00.
3. I contributi sono erogati a seguito di avviso pubblico regionale rivolto ai comuni nei cui territori è presente almeno una scuola dell’infanzia paritaria, privata o degli enti locali. I comuni, individuati i soggetti interessati sulla base dei parametri di cui al comma 2, inoltrano le richieste alla Regione, che ripartisce le risorse, fino all'esaurimento delle stesse, secondo un criterio di proporzionalità.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 "Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013. ".
Art. 10. Inserimento dell'articolo 65 terdecies nella
1. Dopo l'articolo 65 duodecies della
"Art. 65 terdecies. Contributo straordinario al soggetto consortile di cui all'articolo 8 della
1. La Regione destina per l’anno 2013 al soggetto consortile multidisciplinare, di cui all’articolo 8 della
2. Il contributo è erogato sulla base di un progetto presentato dal soggetto consortile e approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013. ".
Art. 11. Inserimento dell'articolo 65 quaterdecies nella
1. Dopo l'articolo 65 terdecies della
"Art. 65 quaterdecies. Contributo straordinario agli Istituti superiori di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena e "Pietro Mascagni" di Livorno
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2013, pari ad euro 300.000,00, all’Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena.
2. È assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2013, pari ad euro 500.000,00, all’Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno.
3. All’onere di spesa di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 800.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 "Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013. ".
Art. 12. Inserimento dell'articolo 65 quindecies nella
1. Dopo l'articolo 65 quaterdecies della
"Art. 65 quindecies. Contributo straordinario alla Provincia di Livorno
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2013, pari ad euro 30.000,00, alla Provincia di Livorno per il convitto dell’Istituto tecnico nautico "Alfredo Cappellini" istituito con
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 "Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013. ".
Art. 13. Sostituzione dell'allegato C della
1. L’allegato C della
CAPO IV - Modifiche alla
Art. 14. Modifiche all'articolo 5 della
1. La lettera a) dell’articolo 5 della
“a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero familiari di cittadini dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del
CAPO V - Norme finali
Art. 15. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.