§ 3.2.154 - L.R. 2 agosto 2013, n. 45.
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:02/08/2013
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo
Art. 3.  Contributo a favore delle famiglie numerose
Art. 4.  Contributo a favore delle famiglie con persone disabili
Art. 5.  Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi
Art. 6.  Concessione ed erogazione dei contributi
Art. 7.  Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà
Art. 8.  Costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie
Art. 9.  Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura ONLUS
Art. 10.  Norma finanziaria
Art. 11.  Disposizioni di prima applicazione
Art. 11 bis.  Ulteriori disposizioni
Art. 12.  Modifiche al preambolo della l.r. 77/2012
Art. 13.  Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012
Art. 14.  Entrata in vigore
Art. 15.  Esiti dell’applicazione


§ 3.2.154 - L.R. 2 agosto 2013, n. 45.

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

(B.U. 7 agosto 2013, n. 39)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere e), g) e z), dello Statuto;

 

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

 

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 5;

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Con l’articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), la Regione ha stanziato risorse per euro 5.000.000, da assegnare quale aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità ed alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza, tramite piccoli prestiti sociali gestiti attraverso associazioni non lucrative;

 

2. L’attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie;

 

3. Nel triennio 2013 – 2015 sono state individuate ulteriori risorse finanziarie, pari a complessivi 26,5 milioni di euro per l’anno 2013 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la messa a punto di un pacchetto di nuove misure di sostegno in favore di target selezionati di famiglie in situazioni di fragilità;

 

4. Gli interventi di sostegno connessi alla presenza di nuovi nati, di disabili e di nuclei familiari numerosi, consistono nell’erogazione di un contributo finanziario annuale [1].

 

5. Appare altresì necessario agevolare l’erogazione di piccoli prestiti a favore di lavoratori in difficoltà, in quanto in regime di sospensione salariale o in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali se lavoratori dipendenti, oppure in temporanea assenza di commesse o di compensi se lavoratori autonomi titolari di partita IVA [2].

 

6. Nell’attuale momento di grave crisi economica, appare inoltre necessario porre in essere un intervento finalizzato ad agevolare la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane che versano in gravi difficoltà finanziarie e rischiano la perdita dell’abitazione di cui sono proprietarie per morosità nel pagamento di debiti pregressi.

 

7. La Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura, che è l’unico soggetto autorizzato a svolgere in Toscana attività di prevenzione dell’usura ai sensi della l. 108/1996, in questo ambito rilascia garanzie alle banche per agevolare la concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 15 della citata l. 108/1996, ha proposto alla Regione la costituzione di un fondo per la prestazione di garanzie integrative, con la finalità di facilitare la concessione dei mutui alle famiglie in difficoltà.

 

8. Si ritiene opportuno, al contempo, procedere all’abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012.

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Oggetto

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge istituisce per il triennio 2013 – 2015 una serie di misure di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1, hanno carattere sperimentale; alla conclusione del primo anno e del secondo anno di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un’eventuale rimodulazione degli interventi.

 

CAPO II - Misure di sostegno alle famiglie

SEZIONE I - Contributi finanziari

 

     Art. 2. Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo

1. La Regione istituisce a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, un contributo una tantum di euro 700,00 per ogni figlio nato, adottato o collocato in affido preadottivo, dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2015 [3].

2. Le aziende sanitarie, in collaborazione con gli enti locali, l’Istituto degli Innocenti, le associazioni di volontariato, promuovono la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

 

     Art. 3. Contributo a favore delle famiglie numerose

1. La Regione, al fine sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, un contributo annuale per il triennio 2013 – 2015, pari ad euro 700,00 per le famiglie con quattro figli. Il contributo è incrementato di euro 175,00 per ogni figlio oltre il quarto.

2. I comuni promuovono la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

 

     Art. 4. Contributo a favore delle famiglie con persone disabili [4]

1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con persone disabili di età inferiore a sessantacinque anni, istituisce un contributo annuale per il triennio 2013 – 2015 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, per ogni persona disabile a carico ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) [5].

2. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato sociale e del terzo settore, affinché questi promuovano la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

 

     Art. 5. Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi

1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, le persone fisiche che si trovano in una o più delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero familiari di cittadini dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), ovvero titolari dello status di rifugiati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), ovvero titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs. 251/2007, ovvero straniero in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) [6];

b) essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all’articolo 2, residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario [7];

c) avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00 [8];

d) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.

2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E'fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo [9].

 

     Art. 6. Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. L’istanza di concessione del contributo di cui all’articolo 2, è presentata dalla madre, oppure dal padre. Le istanze di concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, sono presentate dal soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia [10].

3. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.

4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da attestazione ISEE in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione [11].

5. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d’intesa con l’associazione rappresentativa dei comuni per la definizione di indirizzi operativi volti ad uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi.

 

SEZIONE II - Misure di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficoltà

 

     Art. 7. Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà

1. La Regione stanzia risorse per euro 5.000.000,00 annui per il biennio 2013/2014 e per euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, finalizzati alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi ed alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dagli istituti bancari sottoscrittori di uno specifico protocollo d’intesa con la Giunta Regionale [12].

2. Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tal fine:

a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98;

b) i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98. I medesimi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti:

1) non avere in essere contratti o incarichi di lavoro autonomo né percepire compensi da almeno due mesi;

2) non essere imprenditori;

3) non avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell’anno in corso [13].

3. Le risorse di cui al comma 1, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 46 septies della legge regionale 27 dicembre 2005 , n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006). Confluiscono nel medesimo fondo le risorse provenienti da soggetti terzi per effetto di donazioni finanziarie volte a potenziare la misura di sostegno di cui al presente articolo [14].

4. Il finanziamento è concesso dagli istituti bancari, senza oneri di istruttoria per il richiedente, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni lavoratore e lavoratrice, ed ha una durata pari a 36 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento.

5. La Giunta regionale, al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte degli aventi diritto, promuove la collaborazione con le organizzazioni sindacali.

6. La Giunta Regionale, con deliberazione:

a) approva il protocollo d’intesa di cui al comma 1;

b) definisce indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie di cui al comma 1.

 

SEZIONE III - Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari

 

     Art. 8. Costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie

1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 finalizzata alla costituzione, unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all’usura, con sede in Siena, di un fondo vincolato per il rilascio di garanzie integrative a quelle rilasciate dalla stessa fondazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

2. Le garanzie integrative di cui al comma 1, sono volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari destinati all’estinzione di passività pregresse in favore di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi difficoltà finanziarie.

3. Le garanzie sono rilasciate dalla fondazione nella misura del 25 per cento dell’importo di ogni singolo finanziamento concesso, sino ad un massimo di euro 50.000,00.

 

     Art. 9. Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura ONLUS

1. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la lotta all’usura sono disciplinate tramite un accordo di collaborazione previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. L’accordo di collaborazione disciplina in particolare:

a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore ad anni tre;

b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della fondazione;

c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;

d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;

e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull’utilizzo del fondo.

 

CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all’articolo 2, stimati in euro 11.960.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

2. Agli oneri di cui all’articolo 3, stimati in euro 2.440.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

3. Agli oneri di cui all’articolo 4, stimati in euro 5.600.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 7, è autorizzata la spesa massima di:

a) euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014;

b) euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 [15].

5. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 8, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.

6. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

Anno 2013

- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 26.500.000,00;

- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti”, per euro 20.000.000,00;

- in aumento, UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 5.000.000,00;

- in aumento, UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti”, per euro 1.500.000,00.

Anno 2014

- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 25.000.000,00;

- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti”, per euro 20.000.000,00;

- in aumento, UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 5.000.000,00.

Anno 2015

- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 25.000.000,00;

- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti”, per euro 20.000.000,00;

- in aumento, UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 5.000.000,00.

7. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell’anno 2015, per l’esercizio 2016 si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 11. Disposizioni di prima applicazione

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, 7 e 9, sono adottate nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. [In attesa dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nuova disciplina dell’indicatore dell’ISEE, che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, il requisito per la concessione del contributo di cui all’articolo 7, è costituito dall’appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di difficoltà finanziaria definita dall’articolo 7, comma 2] [16].

 

     Art. 11 bis. Ulteriori disposizioni [17]

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e all’articolo 6, comma 2, come modificati dalla legge regionale dicembre 2014, n. (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale”, in materia di misure di sostegno alle famiglie), si applicano con riferimento ai procedimenti relativi ai contributi da erogarsi per l’anno 2015.

1 bis. Le disposizioni degli articoli 5 e 6, relative alla misura di cui all'articolo 2, come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), continuano ad applicarsi ai soggetti che abbiano maturato il diritto entro il 31 marzo 2015 [18].

1 ter. Sono fatte salve le istanze relative al contributo di cui all'articolo 4, presentate entro il 31 marzo 2015, dai soggetti titolari del diritto ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 37/2015 [19].

 

     Art. 12. Modifiche al preambolo della l.r. 77/2012

1. Il punto 4 del considerato del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l’anno 2013), è abrogato.

 

     Art. 13. Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012

1. L’articolo 5 della l.r. 77/2012 è abrogato.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

     Art. 15. Esiti dell’applicazione

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dell’applicazione delle misure attivate.

1 bis. Successivamente la Giunta regionale invia, con cadenza annuale, alle commissioni competenti per materia una relazione in cui sono evidenziati per ogni misura attivata i principali risultati e le criticità emerse in sede di attuazione [20].


[1] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 78.

[2] Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 ottobre 2014, n. 56.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 78.

[5] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2013, n. 74, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4, dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 78 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 54.

[7] Lettera sostituita dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 78, già modificata dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86 e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[8] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 78.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 78.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 78.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 dicembre 2013, n. 74, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[12] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 ottobre 2014, n. 56.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2013, n. 74.

[15] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[16] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 1 ottobre 2014, n. 56.

[17] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 78.

[18] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[19] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[20] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 1 ottobre 2014, n. 56.